Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome Agli assessori per l'agricoltura delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome Ai servizi fitosanitari regionali e, per conoscenza: Ai commissari di Governo Con l'entrata in vigore del mercato unico europeo sono state modificate le misure di protezione fitosanitaria contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, per evitare la diffusione di parassiti e malattie che si ripercuotono sui requisiti qualitativi delle produzioni agricole. Come e' noto, infatti, a codeste amministrazioni il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ha costituito il quadro normativo per la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle direttive fitosanitarie adottate in sede comunitaria. In merito all'applicazione del sopra citato decreto legislativo questa Amministrazione ritiene di doversi soffermare su alcuni punti essenziali, quali lo stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi fitosanitari regionali, le sanzioni amministrative, il registro degli ispettori fitosanitari ed il registro nazionale dei produttori. 1. Stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi fitosanitari regionali. Con circolare n. 32692 del 22 dicembre 1993 veniva richiesto, tra l'altro, alle regioni ed alle province autonome lo stato dell'arte sulla riorganizzazione dei propri servizi fitosanitari, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. Al riguardo, si fa presente che a tutt'oggi sono pervenute pochissime segnalazioni in proposito e, tra l'altro, poco rispondenti alle esigenze normative e tecniche richieste dalla legislazione fitosanitaria. Si richiama pertanto ancora una volta l'attenzione di codeste regioni e province autonome, alle quali compete la responsabilita' nell'applicazione della normativa fitosanitaria, sulla necessita' del potenziamento delle proprie strutture, per far fronte agli obblighi derivanti dalle direttive fitosanitarie relative ai controlli fitopatologici che debbono essere effettuati sia presso i produttori che presso i punti di entrata. Nel ricordare altresi' a codeste amministrazioni che e' gia' scaduto il termine per l'adeguamento dei propri servizi fitosanitari, previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 536/1992 gia' citato, si rimane in attesa di conoscere entro il 30 novembre p.v. lo stato di applicazione della normativa fitosanitaria in ciascuna regione unitamente ad un quadro riepilogativo concernente: a) la dotazione organica; b) le attrezzature tecniche (laboratori diagnostici, nematologici, entomologici, ecc.); c) le professionalita' specialistiche per ottemperare alle esigenze dei controlli fitosanitari; d) la localizzazione delle strutture di controllo (personale, uffici, ecc.). Si fa rilevare, tra l'altro, che in sede comunitaria e' attualmente all'esame del comitato fitosanitario permanente una proposta di direttiva della commissione UE, di cui si allega copia, che stabilisce le condizioni minime necessarie in termini di strutture tecniche ed operative per l'effettuazione dei controlli fitosanitari, presso i punti di entrata esterni del territorio comunitario, dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai Paesi terzi. Pertanto, quando si dara' corso all'attuazione della direttiva in questione questo Ministero sarebbe costretto, qualora codeste amministrazioni non si fossero ancora adeguate alle misure sopra indicate, ad eliminare i punti di entrata (porti, aeroporti, ecc.) non conformi ai requisiti minimi necessari. Si segnala infine che potrebbe essere imputabile a codeste amministrazioni ogni tipo di responsabilita', quando vengono immessi in commercio vegetali e prodotti vegetali, contaminati da organismi nocivi, perche' non sono stati controllati efficacemente a causa di carenza di personale e di adeguati mezzi tecnici. In particolare, si porta a conoscenza di codeste amministrazioni che da alcuni Paesi dell'Unione europea sono gia' pervenute contestazioni in merito alla presenza di organismi nocivi sui vegetali e prodotti vegetali provenienti dal nostro Paese. 2. Sanzioni amministrative. L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede che eventuali comportamenti degli operatori in contrasto con le norme previste dal decreto legislativo medesimo (articoli 7 ed 8) dovranno essere sanzionati, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. In proposito, si rileva che a tutt'oggi questo Ministero non ha avuto alcuna comunicazione in merito all'attuazione della normativa sanzionatoria regionale, nonostante la rilevazione di diverse irregolarita' sull'applicazione delle misure fitosanitarie previste dalla normativa nazionale. Pertanto nel ribadire la necessita' che il personale autorizzato ad effettuare i controlli fitosanitari (ispettori fitosanitari) provveda ad applicare le norme sanzionatorie, qualora ne ricorra il caso, si invitano codeste regioni e province autonome a fornire dettagliate istruzioni ai propri servizi fitosanitari in merito all'attuazione della disciplina sanzionatoria (atti di accertamento, contestazione e notificazione, pagamento, ordinanza-ingiunzione, sequestro, ecc.). 3. Registro degli ispettori fitosanitari. L'art. 4, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede la tenuta del registro degli addetti ai controlli fitosanitari da parte di questo Ministero. Per lo svolgimento dei controlli fitosanitari, codeste amministrazioni debbono avvalersi di personale qualificato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 536/1992. Il personale anzidetto, con la qualifica di ispettore fitosanitario, ai sensi dell'art. 34 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, deve essere provvisto di apposito documento comprovante l'appartenenza al servizio fitosanitario nazionale. Al riguardo si invia un fac-simile di detto documento al fine di uniformare a livello nazionale il modello delle tessere rilasciate dalle regioni agli ispettori fitosanitari. Il decreto legislativo sopracitato prevede che gli ispettori fitosanitari per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'art. 5, vengano iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari. In particolare si ricorda che, in fase di prima applicazione, possono essere iscritti al registro nazionale i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987. Ai fini della registrazione codeste amministrazioni, dopo aver rilasciato la tessera di riconoscimento ai propri ispettori fitosanitari, dovranno inviare l'elenco dei nominativi a questo Ministero. La tessera di riconoscimento dovra' contenere un numero progressivo di tre cifre seguito e separato con barra dal codice regionale ISTAT di cui all'elenco allegato, che costituira' nel suo complesso il numero identificativo di iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari. Ai fini della tenuta di detto registro e' necessario che vengano forniti i seguenti dati: cognome e nome; titolo di studio; luogo e data di nascita; codice fiscale; ufficio di appartenenza con relativo indirizzo; numero identificativo della tessera regionale di riconoscimento; numero dell'eventuale tessera di delegato speciale per le malattie delle piante. Si ricorda, altresi', che le tessere di delegato speciale per le malattie delle piante, rilasciate a suo tempo da questo Ministero, dovranno essere riconsegnate alla loro scadenza o appena sostituite con le nuove tessere da parte delle regioni. I timbri dello Stato, consegnati agli osservatori per le malattie delle piante, devono essere restituiti al piu' presto possibile e sostituiti con timbri regionali. Si raccomanda per una certa uniformita', di predisporre detti timbri in forma rotonda e con le seguenti diciture, come da fac-simile: corona esterna: Italia - Servizio fitosanitario nazionale; corona interna: Regione . .. - Servizio fitosanitario regionale; centro: logo regionale. 4. Registro nazionale dei produttori. Per quanto concerne il registro nazionale di produttori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, e' necessario che codeste amministrazioni trasmettano, a questo Ministero, l'elenco dei produttori iscritti nel registro regionale. Al riguardo si comunica che quanto prima saranno trasmesse le modalita' tecniche relative alla fornitura dei dati del registro ufficiale dei produttori, che prevedono l'utilizzazione di pacchetti applicativi di larga diffusione come il DB3. Questo programma sara' utilizzato sino a quando non sara' realizzato il definitivo collegamento informatico relativo all'aggiornamento e alla consultazione di detto registro da parte dei servizi fitosanitari regionali. Pertanto si invitano codeste amministrazioni a dotarsi del citato soft-ware, al fine di rendere possibile l'uniformazione dei registri regionali dei produttori con quello nazionale. Tutto cio' premesso, si pregano altresi' i commissari di Governo, cui la presente viene inviata per conoscenza, di attivarsi per quanto di competenza affinche' le amministrazioni interessate possano compiutamente adempiere agli obblighi comunitari e nazionali nel settore fitosanitario. Il Ministro: POLI BORTONE Registrata alla Corte dei conti il 3 novembre 1994 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 240