Ai presidenti delle  giunte  delle
                                  regioni   a  statuto  ordinario,  a
                                  statuto speciale e  delle  province
                                  autonome
                                  Agli  assessori  per  l'agricoltura
                                  delle regioni a statuto  ordinario,
                                  a statuto speciale e delle province
                                  autonome
                                  Ai servizi fitosanitari regionali
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai commissari di Governo
  Con  l'entrata  in  vigore  del  mercato  unico  europeo sono state
modificate   le   misure   di   protezione    fitosanitaria    contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali,  per  evitare  la  diffusione  di  parassiti  e
malattie   che   si  ripercuotono  sui  requisiti  qualitativi  delle
produzioni agricole.
  Come  e'  noto,  infatti,  a  codeste  amministrazioni  il  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  536,  ha  costituito  il quadro
normativo  per  la  trasposizione  nell'ordinamento  nazionale  delle
direttive fitosanitarie adottate in sede comunitaria.
  In  merito  all'applicazione  del  sopra citato decreto legislativo
questa Amministrazione ritiene di doversi soffermare su alcuni  punti
essenziali, quali lo stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi
fitosanitari regionali, le sanzioni amministrative, il registro degli
ispettori fitosanitari ed il registro nazionale dei produttori.
1.  Stato  di  attuazione  dell'adeguamento  dei servizi fitosanitari
regionali.
  Con circolare n. 32692 del 22 dicembre 1993 veniva  richiesto,  tra
l'altro,  alle  regioni  ed alle province autonome lo stato dell'arte
sulla riorganizzazione dei  propri  servizi  fitosanitari,  ai  sensi
dell'art.  10,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
536.
  Al  riguardo,  si  fa  presente  che  a  tutt'oggi  sono  pervenute
pochissime segnalazioni in proposito e, tra l'altro, poco rispondenti
alle  esigenze  normative  e  tecniche  richieste  dalla legislazione
fitosanitaria.
  Si richiama pertanto  ancora  una  volta  l'attenzione  di  codeste
regioni  e  province  autonome, alle quali compete la responsabilita'
nell'applicazione della normativa fitosanitaria, sulla necessita' del
potenziamento delle proprie strutture, per far fronte  agli  obblighi
derivanti   dalle   direttive  fitosanitarie  relative  ai  controlli
fitopatologici che debbono essere effettuati sia presso i  produttori
che presso i punti di entrata.
  Nel  ricordare  altresi'  a  codeste  amministrazioni  che  e' gia'
scaduto il termine per l'adeguamento dei propri servizi fitosanitari,
previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo  n.  536/1992
gia'  citato,  si  rimane in attesa di conoscere entro il 30 novembre
p.v. lo  stato  di  applicazione  della  normativa  fitosanitaria  in
ciascuna regione unitamente ad un quadro riepilogativo concernente:
    a) la dotazione organica;
    b)    le    attrezzature    tecniche   (laboratori   diagnostici,
nematologici, entomologici, ecc.);
   c)  le  professionalita'  specialistiche  per   ottemperare   alle
esigenze dei controlli fitosanitari;
    d)  la  localizzazione  delle  strutture di controllo (personale,
uffici, ecc.).
  Si fa rilevare, tra l'altro, che in sede comunitaria e' attualmente
all'esame del  comitato  fitosanitario  permanente  una  proposta  di
direttiva   della  commissione  UE,  di  cui  si  allega  copia,  che
stabilisce le condizioni minime necessarie in  termini  di  strutture
tecniche ed operative per l'effettuazione dei controlli fitosanitari,
presso  i  punti  di  entrata esterni del territorio comunitario, dei
vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai Paesi terzi.
  Pertanto, quando si dara' corso all'attuazione della  direttiva  in
questione   questo   Ministero  sarebbe  costretto,  qualora  codeste
amministrazioni non si fossero  ancora  adeguate  alle  misure  sopra
indicate,  ad  eliminare  i punti di entrata (porti, aeroporti, ecc.)
non conformi ai requisiti minimi necessari.
  Si  segnala  infine  che  potrebbe  essere  imputabile  a   codeste
amministrazioni  ogni tipo di responsabilita', quando vengono immessi
in commercio vegetali e prodotti vegetali, contaminati  da  organismi
nocivi,  perche'  non sono stati controllati efficacemente a causa di
carenza di personale e di adeguati mezzi tecnici.
  In particolare, si porta a conoscenza  di  codeste  amministrazioni
che   da   alcuni  Paesi  dell'Unione  europea  sono  gia'  pervenute
contestazioni  in  merito  alla  presenza  di  organismi  nocivi  sui
vegetali e prodotti vegetali provenienti dal nostro Paese.
2. Sanzioni amministrative.
  L'art.  9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede
che eventuali comportamenti degli operatori in contrasto con le norme
previste dal decreto legislativo medesimo (articoli 7 ed 8)  dovranno
essere sanzionati, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  In  proposito,  si  rileva  che a tutt'oggi questo Ministero non ha
avuto alcuna comunicazione in merito all'attuazione  della  normativa
sanzionatoria   regionale,   nonostante  la  rilevazione  di  diverse
irregolarita' sull'applicazione delle misure  fitosanitarie  previste
dalla normativa nazionale.
  Pertanto nel ribadire la necessita' che il personale autorizzato ad
effettuare i controlli fitosanitari (ispettori fitosanitari) provveda
ad  applicare  le norme sanzionatorie, qualora ne ricorra il caso, si
invitano codeste regioni e province autonome  a  fornire  dettagliate
istruzioni  ai  propri  servizi fitosanitari in merito all'attuazione
della disciplina sanzionatoria (atti di accertamento, contestazione e
notificazione, pagamento, ordinanza-ingiunzione, sequestro, ecc.).
3. Registro degli ispettori fitosanitari.
  L'art. 4, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
536,  prevede  la  tenuta  del  registro  degli  addetti ai controlli
fitosanitari da parte di questo Ministero.
  Per   lo   svolgimento   dei   controlli   fitosanitari,    codeste
amministrazioni  debbono avvalersi di personale qualificato, ai sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 536/1992.
  Il   personale   anzidetto,   con   la   qualifica   di   ispettore
fitosanitario,  ai sensi dell'art. 34 del decreto ministeriale del 22
dicembre  1993,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, deve
essere  provvisto di apposito documento comprovante l'appartenenza al
servizio fitosanitario nazionale.
  Al riguardo si invia un fac-simile di detto documento  al  fine  di
uniformare  a  livello  nazionale il modello delle tessere rilasciate
dalle regioni agli ispettori fitosanitari.
  Il  decreto  legislativo  sopracitato  prevede  che  gli  ispettori
fitosanitari  per  lo  svolgimento  dei  compiti  di controllo di cui
all'art. 5, vengano iscritti nel registro nazionale degli addetti  ai
controlli fitosanitari.
  In  particolare  si  ricorda  che,  in  fase di prima applicazione,
possono essere iscritti al registro nazionale i  pubblici  dipendenti
in  possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle
piante rilasciata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.
  Ai fini della  registrazione  codeste  amministrazioni,  dopo  aver
rilasciato   la   tessera   di  riconoscimento  ai  propri  ispettori
fitosanitari, dovranno  inviare  l'elenco  dei  nominativi  a  questo
Ministero.
  La tessera di riconoscimento dovra' contenere un numero progressivo
di  tre cifre seguito e separato con barra dal codice regionale ISTAT
di cui all'elenco allegato, che  costituira'  nel  suo  complesso  il
numero  identificativo  di  iscrizione  nel  registro nazionale degli
addetti ai controlli fitosanitari.
  Ai fini della tenuta di detto registro e'  necessario  che  vengano
forniti i seguenti dati:
   cognome e nome;
   titolo di studio;
   luogo e data di nascita;
   codice fiscale;
   ufficio di appartenenza con relativo indirizzo;
   numero identificativo della tessera regionale di riconoscimento;
   numero dell'eventuale tessera di delegato speciale per le malattie
delle piante.
  Si  ricorda,  altresi',  che le tessere di delegato speciale per le
malattie delle piante, rilasciate a suo tempo  da  questo  Ministero,
dovranno  essere  riconsegnate alla loro scadenza o appena sostituite
con le nuove tessere da parte delle regioni.
  I timbri dello Stato, consegnati agli osservatori per  le  malattie
delle  piante,  devono  essere  restituiti al piu' presto possibile e
sostituiti con timbri regionali.
  Si raccomanda per  una  certa  uniformita',  di  predisporre  detti
timbri  in  forma  rotonda  e  con  le  seguenti  diciture,  come  da
fac-simile:
   corona esterna: Italia - Servizio fitosanitario nazionale;
   corona interna: Regione . .. - Servizio fitosanitario regionale;
   centro: logo regionale.
4. Registro nazionale dei produttori.
  Per quanto concerne il registro  nazionale  di  produttori  di  cui
all'art.  6  del  decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, e'
necessario  che  codeste  amministrazioni   trasmettano,   a   questo
Ministero, l'elenco dei produttori iscritti nel registro regionale.
  Al  riguardo  si  comunica  che  quanto  prima saranno trasmesse le
modalita' tecniche relative alla  fornitura  dei  dati  del  registro
ufficiale  dei produttori, che prevedono l'utilizzazione di pacchetti
applicativi di larga diffusione come il DB3.
  Questo   programma   sara'  utilizzato  sino  a  quando  non  sara'
realizzato   il   definitivo   collegamento   informatico    relativo
all'aggiornamento e alla consultazione di detto registro da parte dei
servizi fitosanitari regionali.
  Pertanto  si  invitano codeste amministrazioni a dotarsi del citato
soft-ware, al fine di rendere possibile l'uniformazione dei  registri
regionali dei produttori con quello nazionale.
  Tutto  cio'  premesso, si pregano altresi' i commissari di Governo,
cui la presente viene inviata per conoscenza, di attivarsi per quanto
di  competenza  affinche'  le  amministrazioni  interessate   possano
compiutamente  adempiere  agli  obblighi  comunitari  e nazionali nel
settore fitosanitario.
                                            Il Ministro: POLI BORTONE
 Registrata alla Corte dei conti il 3 novembre 1994
 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 240