IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali e delle scuole di specializzazione;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
maggio 1989 con cui e' stato approvato il  piano  di  sviluppo  delle
universita' per il quadriennio 1986-90;
  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1991;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture  della  Seconda  Universita'
degli studi di Napoli;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
concernente l'approvazione del piano di  sviluppo  delle  universita'
per  il  triennio  1991-93  ed in particolare l'art. 11 relativo alle
iniziative di trasformazione delle scuole dirette a fini  speciali  e
le proposte di istruzione ex novo di diplomi universitari;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visti i decreti ministeriali del 15 dicembre 1992, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993 e n. 35 del 12  febbraio
1994;
  Viste  le  proposte  avanzate  dalle  autorita'  accademiche  della
Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui  alle  deliberazioni
della facolta' di medicina e chirurgia, adunanze del 24 novembre 1993
e  3  marzo 1994, del senato accademico adunanza del 27 giugno 1994 e
del consiglio di amministrazione adunanza del 29 giugno 1994;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 13 settembre 1994;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  soppresse  le  scuole  dirette  a fini speciali per terapisti
della  riabilitazione  della  neuro   e   psicomotricita'   dell'eta'
evolutiva   e   di   tecnici   della  riabilitazione  psichiatrica  e
psicosociale afferenti alla facolta' di medicina  e  chirurgia  della
Seconda Universita' di Napoli.