IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' per il quadriennio 1986-90; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e le proposte di istruzione ex novo di diplomi universitari; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visti i decreti ministeriali del 15 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993 e n. 35 del 12 febbraio 1994; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche della Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia, adunanze del 24 novembre 1993 e 3 marzo 1994, del senato accademico adunanza del 27 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione adunanza del 29 giugno 1994; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1994; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Art. 1. Sono soppresse le scuole dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva e di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' di Napoli.