IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto   il   punto   14   della  tabella  A  allegata  al  predetto
decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina
ed il GPL consumati per l'azionamento delle  autoambulanze  destinate
al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti
di  assistenza  e  di  pronto soccorso da determinare con decreto del
Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalita'  stabiliti  con
lo stesso decreto;
  Visto  il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale  sono  state
stabilite,    in    attuazione   delle   sopraindicate   disposizioni
legislative, le modalita'  per  la  concessione,  mediante  buoni  di
imposta, del menzionato beneficio fiscale;
  Ritenuta  l'esigenza di integrare le disposizioni di cui all'art. 3
del medesimo decreto 31 dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto  31  dicembre  1993  dopo  la
parola   "chilometri"   e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "o,  in
alternativa, con allegato un tabulato meccanografico contenente tutti
i dati dei fogli di viaggio,".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 ottobre 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI