IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il punto 14 della tabella A allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con lo stesso decreto; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle sopraindicate disposizioni legislative, le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale; Ritenuta l'esigenza di integrare le disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto 31 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 31 dicembre 1993 dopo la parola "chilometri" e' aggiunto il seguente periodo: "o, in alternativa, con allegato un tabulato meccanografico contenente tutti i dati dei fogli di viaggio,". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1994 Il Ministro: TREMONTI