Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P. A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle provincie Autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale Il decreto-legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 28 settembre 1994, ha disposto la sospensione temporanea della efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (28 settembre 1994) e fino al riordinamento dei sistemi previdenziali, e comunque non oltre il 1 febbraio 1995. In relazione al decreto in questione questo Istituto ha diramato, in data 29 settembre u.s., apposita comunicazione diffusa dagli organi di stampa. Va fatto presente, peraltro, che puntuali e definitive istruzioni potranno essere fornite soltanto ad avvenuta conversione in legge del predetto provvedimento legislativo, tenendo altresi' conto delle innovazioni normative che in materia previdenziale saranno introdotte dalle leggi di accompagnamento della finanziaria 1995. Per ora si forniscono alcune indicazioni in base alla disciplina attualmente vigente, introdotta dal decreto-legge n. 553. 1. Decorrenza. Sono soggetti alla sospensione i pensionamenti anticipati decorrenti nel periodo dal 28 settembre 1994 al 1 febbraio 1995. Conseguentemente, si sottraggono alla predetta sospensione, oltre alle eccezioni che saranno trattate in seguito, tutti i casi di pensionamento anticipato aventi decorrenza anteriore alla data del 28 settembre 1994 - sino cioe' al 27 settembre 1994 (ultimo giorno di servizio 26 settembre 1994) - relativi esclusivamente ai dipendenti che avevano maturato i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione al 31 dicembre 1992: soltanto detti dipendenti, infatti, potevano sfuggire al contingentamento dei pensionamenti anticipati fissato, in generale, al 24 dicembre 1994. Invece, nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il diritto a pensione dal 1 gennaio 1993 trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame anche se la cessazione dal servizio sia avvenuta non oltre il 26 settembre 1994, in quanto la decorrenza del trattamento pensionistico e' stabilita al 24 dicembre 1994 dall'art. 11, comma 17, della legge n. 537 del 1993. 2. Destinatari. Secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 553 sono interessati dalla sospensione ivi prevista "i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti", aventi decorrenza nel periodo sopra indicato. Al riguardo, non e' superfluo rammentare che, qualora la stessa fonte normativa degli Enti datori di lavoro preveda esplicitamente, in modo tassativo, quale causa di cessazione dal rapporto d'impiego, il raggiungimento dei limiti massimi di servizio, non si configura evidentemente, in tale fattispecie, un "pensionamento anticipato" bensi' una "pensione di vecchiaia" e non si ritiene quindi che debba applicarsi la sospensione del trattamento pensionistico. 3. Esclusioni. Le disposizioni del decreto-legge n. 553 non si applicano: alle "pensioni di vecchiaia" spettanti ai dipendenti collocati a riposo per il compimento dei limiti massimi di eta' e/o di servizio, tassativamente previsti dagli ordinamenti degli enti di appartenenza per l'estinzione del rapporto di lavoro; alle cessazioni dal servizio per morte, anche se la pensione indiretta eventualmente spettante ai superstiti abbia decorrenza nel periodo preso in considerazione dallo stesso decreto-legge n. 553; nei casi di dispensa dal servizio per inabilita' derivante, o meno, da causa di servizio; ai dipendenti che possano far valere un'anzianita' contributiva, alla data di cessazione, non inferiore a quaranta anni; al riguardo, si ribadisce che, in base al tenore letterale della norma, non puo' essere consentito alcun arrotondamento; ai pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie con riferimento a processi di ristrutturazione degli Enti di appartenenza. E' da evidenziare, inoltre, la facolta' di revoca che attualmente e' concessa ai lavoratori che abbiano presentato la domanda di pensionamento successivamente al 1 luglio 1994 e sino al 28 settembre 1994. Va precisato, infine, che per la liquidazione del trattamento di fine rapporto si continuera' a far riferimento alla data di cessazione dal servizio e non a quella di decorrenza della pensione; ai fini della predetta liquidazione restano ovviamente ferme le vigenti norme sull'arrotondamento dei servizi utili ad anni interi. Per ultimo, analogamente a quanto disposto dal Ministro del tesoro con circolare telegrafica n. 193339 R.G.S. dell'8 ottobre 1994, con riferimento ai dipendenti riguardati dall'ordinamento statale, gli enti datori di lavoro dovranno confermare alle direzioni provinciali del Tesoro ed alle sedi I.N.P.D.A.P. competenti la sussistenza, o meno, delle condizioni di sospensione dei pensionamenti anticipati. Il commissario: SEPPIA