Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P.
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto  alle casse pensioni degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e delle provincie Autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                   Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle sezioni regionali della  Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
 
  Il  decreto-legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n.  227  del  28  settembre  1994,  ha  disposto  la
sospensione temporanea della efficacia delle domande di pensionamento
anticipato  nel  settore pubblico e privato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso (28 settembre 1994)  e  fino  al
riordinamento  dei  sistemi  previdenziali, e comunque non oltre il 1
febbraio 1995.
  In relazione al decreto in questione questo Istituto  ha  diramato,
in  data  29  settembre  u.s.,  apposita  comunicazione diffusa dagli
organi di stampa.
  Va fatto presente, peraltro, che puntuali e  definitive  istruzioni
potranno essere fornite soltanto ad avvenuta conversione in legge del
predetto  provvedimento  legislativo,  tenendo  altresi'  conto delle
innovazioni normative che in materia previdenziale saranno introdotte
dalle leggi di accompagnamento della finanziaria 1995.
  Per  ora  si  forniscono alcune indicazioni in base alla disciplina
attualmente vigente, introdotta dal decreto-legge n. 553.
1. Decorrenza.
  Sono  soggetti  alla   sospensione   i   pensionamenti   anticipati
decorrenti nel periodo dal 28 settembre 1994 al 1 febbraio 1995.
  Conseguentemente,  si  sottraggono alla predetta sospensione, oltre
alle eccezioni che saranno trattate  in  seguito,  tutti  i  casi  di
pensionamento anticipato aventi decorrenza anteriore alla data del 28
settembre  1994  -  sino cioe' al 27 settembre 1994 (ultimo giorno di
servizio 26 settembre 1994) - relativi esclusivamente  ai  dipendenti
che  avevano  maturato i requisiti per il conseguimento del diritto a
pensione al 31 dicembre 1992:  soltanto  detti  dipendenti,  infatti,
potevano  sfuggire  al  contingentamento dei pensionamenti anticipati
fissato, in generale, al 24 dicembre 1994.
  Invece, nei confronti di quei dipendenti che  abbiano  maturato  il
diritto  a  pensione  dal  1  gennaio  1993  trovano  applicazione le
disposizioni  contenute  nel  decreto-legge  in  esame  anche  se  la
cessazione  dal servizio sia avvenuta non oltre il 26 settembre 1994,
in quanto la decorrenza del trattamento pensionistico e' stabilita al
24 dicembre 1994 dall'art. 11, comma 17, della legge n. 537 del 1993.
2. Destinatari.
  Secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.  553
sono  interessati  dalla  sospensione  ivi  prevista  "i  trattamenti
pensionistici  anticipati  rispetto   all'eta'   stabilita   per   il
pensionamento  di  vecchiaia  ovvero  per  il  collocamento  a riposo
d'ufficio in base ai  singoli  ordinamenti",  aventi  decorrenza  nel
periodo sopra indicato.
  Al  riguardo,  non  e'  superfluo rammentare che, qualora la stessa
fonte normativa degli Enti datori di lavoro  preveda  esplicitamente,
in  modo tassativo, quale causa di cessazione dal rapporto d'impiego,
il raggiungimento dei limiti massimi di servizio,  non  si  configura
evidentemente,  in  tale  fattispecie,  un "pensionamento anticipato"
bensi' una "pensione di vecchiaia" e non si ritiene quindi che  debba
applicarsi la sospensione del trattamento pensionistico.
 3. Esclusioni.
  Le disposizioni del decreto-legge n. 553 non si applicano:
   alle  "pensioni  di vecchiaia" spettanti ai dipendenti collocati a
riposo per il compimento dei limiti massimi di eta' e/o di  servizio,
tassativamente  previsti dagli ordinamenti degli enti di appartenenza
per l'estinzione del rapporto di lavoro;
   alle cessazioni dal servizio  per  morte,  anche  se  la  pensione
indiretta  eventualmente spettante ai superstiti abbia decorrenza nel
periodo preso in considerazione dallo stesso decreto-legge n. 553;
   nei casi di dispensa dal  servizio  per  inabilita'  derivante,  o
meno, da causa di servizio;
   ai  dipendenti  che possano far valere un'anzianita' contributiva,
alla data di cessazione, non inferiore a quaranta anni; al  riguardo,
si  ribadisce  che, in base al tenore letterale della norma, non puo'
essere consentito alcun arrotondamento;
   ai pensionamenti anticipati  previsti  da  norme  derogatorie  con
riferimento   a   processi   di   ristrutturazione   degli   Enti  di
appartenenza.
  E'  da  evidenziare, inoltre, la facolta' di revoca che attualmente
e' concessa ai  lavoratori  che  abbiano  presentato  la  domanda  di
pensionamento successivamente al 1 luglio 1994 e sino al 28 settembre
1994.
  Va  precisato,  infine,  che per la liquidazione del trattamento di
fine  rapporto  si  continuera'  a  far  riferimento  alla  data   di
cessazione  dal servizio e non a quella di decorrenza della pensione;
ai fini della  predetta  liquidazione  restano  ovviamente  ferme  le
vigenti norme sull'arrotondamento dei servizi utili ad anni interi.
  Per  ultimo, analogamente a quanto disposto dal Ministro del tesoro
con circolare telegrafica n. 193339 R.G.S. dell'8 ottobre  1994,  con
riferimento  ai  dipendenti  riguardati dall'ordinamento statale, gli
enti datori di lavoro dovranno confermare alle direzioni  provinciali
del  Tesoro  ed  alle  sedi I.N.P.D.A.P. competenti la sussistenza, o
meno, delle condizioni di sospensione dei pensionamenti anticipati.
                                               Il commissario: SEPPIA