Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P. A tutti gli enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale Come e' noto, la disciplina contrattuale relativa al comparto del personale degli enti locali prevede, all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 ed alle omologhe norme regionali, la corresponsione ai dirigenti di una "indennita' di funzione" commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti dallo 0,1 all'1 per cento. La circolare 3 settembre 1991 n. 8/I.P. del Ministero del tesoro aveva disposto l'assoggettamento a contribuzione e la pensionabilita' dell'indennita' in questione limitatamente alla misura minima comune a tutti i dirigenti, pari al coefficiente 0,1 dello stipendio iniziale, in quanto solo per tale importo si ritenevano sussistenti i requisiti di quiescibilita'. Da parte di alcune regioni sono state emanate poi norme legislative recanti, con riguardo ai dirigenti regionali, differenziate discipline dell'indennita' di funzione, statuendo talora, con varie decorrenze, diverse e piu' elevate misure minime dell'indennita' medesima, comuni a tutti i dirigenti. Va aggiunto, inoltre, che il numeroso contenzioso instaurato dai dirigenti interessati davanti al giudice amministrativo per ottenere l'assoggettamento a contribuzione, ai fini previdenziali, dell'intero ammontare dell'indennita' di funzione corrisposta, si e' concluso con pronunce loro favorevoli, da parte sia dei tribunali amministrativi regionali che del Consiglio di Stato, nelle quali e' stata affermata per detto intero ammontare la sussistenza dei requisiti della fissita', continuita' e generalita'. Anche la Corte dei conti, si e' recentemente pronunciata nel senso sopra esposto, stabilendo la quiescibilita' dell'indennita' di funzione nell'intero importo corrisposto ai dirigenti. Cio' premesso, questo Istituto ha ritenuto opportuno adeguare la propria azione amministrativa ai principi sanciti dalla citata giurisprudenza anche per ricondurre ad uniformita', ai fini previdenziali, la disciplina dell'indennita' di funzione attualmente frammentaria a seguito dei vari interventi del legislatore regionale sopra menzionati. Pertanto, con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, debitamente approvata dai Ministeri vigilanti, e' stato disposto "di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennita' premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennita' di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e le omologhe norme regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1 ottobre 1990.". Alla luce del suddetto orientamento, e' di tutta evidenza che le precedenti direttive emanate in relazione alle successive leggi regionali disciplinanti l'indennita' di funzione, rimangono assorbite da quanto ora stabilito con la richiamata deliberazione. In conformita' alla stessa deliberazione gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato, con le consuete modalita'. Il commissario: SEPPIA