Alle       sedi       periferiche
                                  I.N.P.D.A.P.
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle Casse pensioni  degli
                                  Istituti di previdenza
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle sezioni regionali della  Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
  Come  e'  noto, la disciplina contrattuale relativa al comparto del
personale degli enti locali prevede,  all'art.  38  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n.  333/90  ed  alle  omologhe  norme
regionali, la corresponsione  ai  dirigenti  di  una  "indennita'  di
funzione"   commisurata  allo  stipendio  iniziale  secondo  appositi
coefficienti varianti dallo 0,1 all'1 per cento.
  La circolare 3 settembre 1991 n. 8/I.P. del  Ministero  del  tesoro
aveva disposto l'assoggettamento a contribuzione e la pensionabilita'
dell'indennita'  in questione limitatamente alla misura minima comune
a tutti  i  dirigenti,  pari  al  coefficiente  0,1  dello  stipendio
iniziale, in quanto solo per tale importo si ritenevano sussistenti i
requisiti di quiescibilita'.
  Da parte di alcune regioni sono state emanate poi norme legislative
recanti,   con   riguardo   ai   dirigenti  regionali,  differenziate
discipline dell'indennita' di funzione, statuendo talora,  con  varie
decorrenze,  diverse  e  piu'  elevate  misure minime dell'indennita'
medesima, comuni a tutti i dirigenti.
  Va aggiunto, inoltre, che il numeroso  contenzioso  instaurato  dai
dirigenti  interessati davanti al giudice amministrativo per ottenere
l'assoggettamento a contribuzione, ai fini previdenziali, dell'intero
ammontare dell'indennita' di funzione corrisposta, si e' concluso con
pronunce loro favorevoli, da parte sia dei  tribunali  amministrativi
regionali  che del Consiglio di Stato, nelle quali e' stata affermata
per  detto  intero  ammontare  la  sussistenza  dei  requisiti  della
fissita', continuita' e generalita'.
  Anche  la Corte dei conti, si e' recentemente pronunciata nel senso
sopra  esposto,  stabilendo  la  quiescibilita'  dell'indennita'   di
funzione nell'intero importo corrisposto ai dirigenti.
  Cio'  premesso,  questo  Istituto ha ritenuto opportuno adeguare la
propria  azione  amministrativa  ai  principi  sanciti  dalla  citata
giurisprudenza   anche   per   ricondurre  ad  uniformita',  ai  fini
previdenziali, la disciplina dell'indennita' di funzione  attualmente
frammentaria  a seguito dei vari interventi del legislatore regionale
sopra menzionati.
  Pertanto,     con      deliberazione      commissariale      numero
2005/I.N.P.D.A.P./102  del  10 agosto 1994, debitamente approvata dai
Ministeri vigilanti, e' stato disposto "di assoggettare a  contributo
e   valutare  ai  fini  dell'indennita'  premio  di  servizio  e  del
trattamento di quiescenza  l'indennita'  di  funzione  attribuita  ai
dirigenti   del  comparto  degli  enti  locali  in  base  all'accordo
contrattuale  per  il  triennio  1  gennaio  1988-31  dicembre  1990,
recepito  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333  e  le  omologhe  norme  regionali,  nell'intera  misura
corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1 ottobre 1990.".
  Alla  luce  del  suddetto orientamento, e' di tutta evidenza che le
precedenti direttive  emanate  in  relazione  alle  successive  leggi
regionali disciplinanti l'indennita' di funzione, rimangono assorbite
da quanto ora stabilito con la richiamata deliberazione.
  In  conformita' alla stessa deliberazione gli enti datori di lavoro
e gli uffici competenti  dovranno  provvedere  alla  regolarizzazione
contributiva del personale interessato, con le consuete modalita'.
                                               Il commissario: SEPPIA