IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il "Riordino della legislazione in materia portuale"; Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), della suddetta legge che demanda all'autorita' portuale l'affidamento e il controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; Visto il comma 1, lettera b), dello stesso art. 6 che attribuisce all'autorita' portuale la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici; Visto il comma 5 del ripetuto art. 6 che stabilisce che l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica; Visto l'art. 20, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, avente per oggetto la "Costituzione di societa' e successione delle autorita' portuali alle organizzazioni portuali", che al comma 1 ha previsto la nomina di commissari per ciascuna organizzazione portuale; Visto il comma 2 del citato art. 20 che affida ai commissari la trasformazione delle organizzazioni portuali in societa', secondo i tipi previsti nel libro V e VII del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita' di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonche' in altri settori del trasporto o industriali; Visto il successivo comma 3 che prevede che, fino all'insediamento delle autorita' portuali, i commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle della legge n. 84/1994, in quanto applicabili anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione; Visto l'art. 23, comma 5, che dispone che in sede di prima applicazione della legge n. 84/1994 le autorita' portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esurimento gli esuberi di personale di cui al comma 2 dell'art. 23, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria; Tenuto conto che l'art. 14 della legge n. 84/1994 fa salve le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative di competenza dell'autorita' marittima, non attribuite all'autorita' portuale; Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che individua i principi ed i criteri direttivi per l'attribuzione della direttiva n. 92/50/CEE, in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; Tenuto conto delle situazioni in atto nelle organizzazioni portuali in ordine allo svolgimento di servizi di interesse generale; Decreta: Art. 1. I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono cosi' identificati: A) SERVIZI DI ILLUMINAZIONE. Tali servizi riguardano la gestione degli impianti di illuminazione e le relative manutenzioni, nonche' la distribuzione di energia elettrica ai concessionari, agli utenti portuali e alle unita' navali. B) SERVIZI DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali. C) SERVIZIO IDRICO. Gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti. D) SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. Tali servizi sono riferiti ai beni, agli impianti, ai sistemi tecnici e tecnologici, ai mezzi meccanici oggetto di concessione, di proprieta', ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto. E) STAZIONI MARITTIME PASSEGGERI. Gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. F) SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI. Fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati, alla utenza e, piu' in generale, ai servizi marittimi. G) SERVIZI COMUNI AL SETTORE INDUSTRIALE E AL SETTORE COMMERCIALE DEL PORTO. Gestione di parcheggi, accosti attrezzati, bacini di carenaggio per il settore industriale; gestione di parcheggi attrezzati e strutture di supporto all'autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti del settore commerciale.