IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il  "Riordino  della
legislazione in materia portuale";
  Visto  l'art.  6,  comma  1,  lettera  c), della suddetta legge che
demanda all'autorita' portuale l'affidamento  e  il  controllo  delle
attivita'  dirette  alla  fornitura  a  titolo  oneroso  agli  utenti
portuali  di  servizi  di  interesse  generale  non  coincidenti  ne'
strettamente  connessi  alle  operazioni portuali di cui all'art. 16,
comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti  e  della
navigazione;
  Visto  il  comma 1, lettera b), dello stesso art. 6 che attribuisce
all'autorita' portuale la manutenzione delle parti comuni  in  ambito
portuale previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici;
  Visto il comma 5 del ripetuto art. 6 che stabilisce che l'esercizio
delle  attivita'  di  cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in
concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica;
  Visto l'art. 20, cosi' come modificato dall'art. 3,  comma  8,  del
decreto-legge   8   agosto  1994,  n.  508,  avente  per  oggetto  la
"Costituzione di societa' e successione delle autorita' portuali alle
organizzazioni portuali", che al comma 1 ha  previsto  la  nomina  di
commissari per ciascuna organizzazione portuale;
  Visto  il  comma  2  del citato art. 20 che affida ai commissari la
trasformazione delle organizzazioni portuali in societa',  secondo  i
tipi previsti nel libro V e VII del codice civile per l'esercizio, in
condizioni  di concorrenza, di attivita' di impresa nei settori delle
operazioni portuali, della manutenzione e dei  servizi,  dei  servizi
portuali, nonche' in altri settori del trasporto o industriali;
  Visto  il successivo comma 3 che prevede che, fino all'insediamento
delle autorita' portuali, i commissari  provvedono  con  pienezza  di
poteri  alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle
risorse ad esse affluenti e  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
comprese  quelle  della legge n. 84/1994, in quanto applicabili anche
sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e  della
navigazione;
  Visto  l'art.  23,  comma  5,  che  dispone  che  in  sede di prima
applicazione della legge n. 84/1994 le autorita'  portuali  istituite
nei  porti  in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di
interesse generale di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  c),  possono
continuare  a  svolgere  in tutto o in parte tali servizi, escluse le
operazioni portuali, utilizzando fino ad esurimento  gli  esuberi  di
personale  di  cui  al  comma  2  dell'art.  23, promuovendo anche la
costituzione di una o piu'  societa'  tra  le  imprese  operanti  nel
porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria;
  Tenuto  conto  che  l'art.  14  della  legge n. 84/1994 fa salve le
funzioni  di  polizia  e  di  sicurezza  previste  dal  codice  della
navigazione   e   dalle   leggi  speciali  e  le  rimanenti  funzioni
amministrative di competenza dell'autorita' marittima, non attribuite
all'autorita' portuale;
  Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che individua
i principi ed i criteri direttivi per l'attribuzione della  direttiva
n.   92/50/CEE,  in  materia  di  coordinamento  delle  procedure  di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
  Tenuto conto delle situazioni in atto nelle organizzazioni portuali
in ordine allo svolgimento di servizi di interesse generale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma
1,  lettera  c),  della  legge  28  gennaio 1994, n. 84, da fornire a
titolo oneroso all'utenza portuale sono cosi' identificati:
 A) SERVIZI DI ILLUMINAZIONE.
  Tali servizi riguardano la gestione degli impianti di illuminazione
e le relative  manutenzioni,  nonche'  la  distribuzione  di  energia
elettrica  ai  concessionari,  agli  utenti  portuali  e  alle unita'
navali.
 B) SERVIZI DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI.
  Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento  a  discarica  relativa
agli  spazi,  ai  locali  e  alle  infrastrutture  comuni  e presso i
soggetti  terzi  (concessionari,  utenti,  imprese  portuali,  navi).
Derattizzazione,   disinfestazione  e  simili.  Gestione  della  rete
fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali.
 C) SERVIZIO IDRICO.
  Gestione dell'acquedotto, delle cisterne  e  della  rete  idrica  e
relative manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in porto e in rada,
ai concessionari ed agli utenti.
 D) SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.
  Tali  servizi  sono  riferiti  ai  beni,  agli impianti, ai sistemi
tecnici e tecnologici, ai mezzi meccanici oggetto di concessione,  di
proprieta', ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto.
 E) STAZIONI MARITTIME PASSEGGERI.
  Gestione   delle  stazioni  marittime  e  servizi  di  supporto  ai
passeggeri.
 F) SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI.
  Fornitura  di  sistemi  informatici  e  telematici,   di   supporto
informativo  e  di comunicazioni resi alle amministrazioni pubbliche,
agli operatori privati, alla utenza e, piu' in generale,  ai  servizi
marittimi.
 G)  SERVIZI  COMUNI  AL SETTORE INDUSTRIALE E AL SETTORE COMMERCIALE
DEL PORTO.
  Gestione di parcheggi, accosti attrezzati, bacini di carenaggio per
il settore industriale; gestione di parcheggi attrezzati e  strutture
di  supporto  all'autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti del
settore commerciale.