AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22,
18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio  1994,  n.
463".  I  DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non sono stati convertiti in legge  per  decorrenza
dei   termini   costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono  stati
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale   -   serie
generale - n. 63 del 17 marzo 1994, n. 117 del 21 maggio 1994, n. 172
del 25 luglio 1994, e n. 224 del 24 settembre 1994).
   Nella  Gazzetta  Ufficiale del 15 dicembre 1994 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
               Interventi a sostegno dell'occupazione
  1.  Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno
dell'occupazione,  le  amministrazioni  competenti  provvedono   alla
tempestiva   programmazione   delle   risorse   finanziarie  comunque
rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
    a) il fondo per il concorso nel pagamento degli  interessi  sulle
operazioni  di  credito  a favore delle imprese artigiane, costituito
presso la Cassa per  il  credito  alle  imprese  artigiane  ai  sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.  949, come sostituito
dall'articolo  1 della legge 7 agosto 1971, n.  685, e' ulteriormente
incrementato di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1995  e
1996;
    b)  il  fondo  di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985,  n.
49,  e'  ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996;
    c)  la  dotazione  del  fondo  contributi per l'acquisto di nuove
macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3  della  legge
28  maggio  1973,  n.  295, e' ulteriormente integrata della somma di
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
    d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma
di  lire  250  miliardi  per  l'anno  1995 e di lire 300 miliardi per
l'anno 1996, (( di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie
imprese individuate ai sensi ))
(( del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e        ))
(( dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella    Gazzetta   ))
(( Ufficiale    n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle  ))
(( imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e ))
(( 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20    ))
(( luglio 1993;                                                    ))
    e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio  1982,
n.  46,  e'  ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi,
per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per  la  copertura  degli  oneri
derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5
ottobre 1991, n. 317;
    f)  il  fondo  di dotazione della sezione speciale per il credito
alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  15  dicembre
1947,  n.  1421,  ratificato  con  legge  5  gennaio  1953,  n. 30, e
successive modificazioni, e' ulteriormente integrato degli importi di
lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e  di  lire  60.000  milioni  per
l'anno 1995.
    g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
decreto-legge  31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n.  399,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al
relativo  onere  si provvede mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1994,     all'uopo     intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo  7
del   decreto-legge   1   aprile   1989,   n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
  2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a  sostegno
dell'occupazione,  il  Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  provvede  alla  tempestiva  programmazione  delle  risorse
finanziarie  comunque  disponibili  per  il triennio 1994-1996. A tal
fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza
nazionale, individuate ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  1
della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato
l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
  3.  Al  complessivo  onere  derivante  dall'attuazione del presente
articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g),  pari  a  L.
63.458.000.000  per  l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995
ed a  lire  700  miliardi  per  l'anno  1996,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per
l'anno  1994,  parte  dell'accantonamento  relativo  al Ministero del
tesoro,  per  gli  anni  1995  e  1996 quanto a lire 310 miliardi per
l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno  1996,  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro,  quanto a lire 100 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1995  e  1996,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali, quanto a
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento
relativo   al   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  e  quanto  a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a
lire 300 miliardi  per  l'anno  1996,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.
  4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui
al  terzo  comma  dell'articolo  10  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano  anche  nei  casi  di
assunzione  diretta  di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della
legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni.