IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 12, sesto, settimo e ottavo comma, del  regio  decreto
18  novembre  1923,  n.  2440,  sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato, come  da  ultimo  modificato
dall'art.  2  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella
legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visti i decreti 10  gennaio  1989  e  22  marzo  1989,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989 e
n. 80 del 6 aprile 1989;
  Visto  il  decreto  3  novembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993;
  Ritenuta l'opportunita' di consentire, anche per  l'anno  1995,  la
concessione  alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni
o di servizi dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella  misura
del 10%;
                              Decreta:
  L'anticipazione,  pari  al  10%  del  prezzo  contrattuale,  che le
amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo,  nonche'  gli  enti  locali,  gli altri enti pubblici e gli
istituti e  aziende  operanti  comunque  nell'ambito  della  pubblica
amministrazione,  possono  concedere  alle  imprese  appaltatrici  di
lavori o fornitrici di beni  o  di  servizi,  stabilita  dal  decreto
ministeriale   3   novembre   1993,  richiamato  nelle  premesse,  e'
confermata per l'anno 1995.
   Roma, 2 novembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI