L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto n. 5831 del 29 giugno 1992, con il quale, al  fine
di  procedere  alla  pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-
bis della legge 8 agosto 1985,  n.  431,  dell'area  comprendente  il
Bosco  di  S.  Michele  e  rudere  della chiesetta bizantina di Santo
Stefano in localita' Dagala del Re,  nel  comune  di  Santa  Venerina
(Catania),  la  zona  medesima  e'  stata  dichiarata temporaneamente
immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge  regionale  30
aprile  1991,  n.  15,  fino  all'approvazione del piano territoriale
paesistico e, comunque, entro e non oltre  il  termine  di  due  anni
dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto provvedimento di vincolo
nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana;
  Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;
  Considerato che la zona in argomento non  e'  ancora  sottoposta  a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,   peraltro,  che  permane  l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio descritto nel decreto n. 5831 del  29  giugno  1992
mediante   adeguate  misure  di  salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
  Ritenuto,   in   particolare,  che  permane  il  grave  rischio  di
interventi indiscriminati,  non  incompatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche  del  vigente  strumento, idonei ad alterare i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del  piano
territoriale   paesistico  regionale,  secondo  le  previsioni  e  le
metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n.  7276  del  28
dicembre  1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992,
registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della  regione
siciliana  n. 862 del 5 ottobre 1993 e' stato istituito presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del
regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione  del  piano
territoriale paesistico;
  Considerato,  per  quanto  sopra  espresso, che sussistono motivate
esigenze per prorogare  per  un  ulteriore  biennio  l'efficacia  del
vincolo di immodificabilita' temporanea adesso vigente sul territorio
del  comune di Santa Venerina, meglio individuato nel decreto n. 5831
del 29 giugno 1992,  preservandone  l'aspetto  naturale  e  i  valori
estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in
corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza,
il  vincolo  di  immodificabilita'  temporanea  imposto,   ai   sensi
dell'art.  5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area comprendente
il Bosco di S. Michele e rudere della chiesetta  bizantina  di  Santo
Stefano  in  localita'  Dagala  del  Re, nel comune di Santa Venerina
(Catania), per effetto del  decreto  n.  5831  del  29  giugno  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della regione siciliana n. 33
dell'11 luglio 1992, secondo le disposizioni,  le  modalita',  e  gli
ambiti  territoriali  contenuti  nel  suddetto  provvedimento, che si
intendono tutti richiamati e confermati.