Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale di societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto. Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese note le percentuali di maggioranza relativa, quelle di controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti a disposizione, nonche' quelle aggregate da piu' azionisti attraverso la stipula di accordi parasociali. Con successive comunicazioni si e' provveduto a rendere note le soglie rilevanti con riferimento alle societa' in ordine alle quali si fossero verificate modificazioni oggettivamente rilevanti, nonche' si e' provveduto alla pubblicazione delle stesse a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1992. Sempre in ossequio alla norma citata, con comunicazione n. 94008304 del 25 agosto 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1994, la Commissione ha reso noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per quelle societa' che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1993 nei mesi di aprile-luglio 1994, ed in ordine alle quali il relativo verbale assembleare era gia' stato esaminato dalla Consob alla data del 16 agosto 1994. Si provvede ora a rendere note le partecipazioni rilevanti per quelle societa' il cui verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993 e' pervenuto alla Commissione entro il 31 ottobre 1994, ovvero per le quali si sia verificato un fatto oggettivamente rilevante. I criteri di individuazione delle soglie rilevanti sono i medesimi di quelli gia' illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella suddetta comunicazione.