IL GOVERNATORE Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente l'istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare; Visto l'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in base al quale la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce, tra l'altro, i limiti di investimento dei fondi comuni in titoli distribuiti, o collocati da soggetti facenti parte del gruppo cui appartiene la societa' di gestione; Visto il proprio provvedimento del 2 luglio 1991 per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Considerata l'opportunita' di riconoscere alle societa' di gestione maggiore flessibilita' nell'acquisto per conto dei fondi di titoli collocati o distribuiti da societa' del gruppo cui appartiene la societa' di gestione; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, del proprio provvedimento del 2 luglio 1991 citato in epigrafe l'espressione "al 40 per cento" e' sostituita con "al 60 per cento". 2. Il presente provvedimento entrera' in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 novembre 1994 Il Governatore: FAZIO