Con regolamento dell'Unione europea,  in  corso  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea, sono fissate le
norme di gestione e ripartizione dei contingenti in  oggetto  per  il
1995.
   1  -  Una  prima  tranche,  pari al 75% del loro ammontare totale,
risulta nell'allegato I, con indicazione delle quote  rispettivamente
riservate agli importatori tradizionali ed ai nuovi importatori.
   Gli  importatori  tradizionali,  e cioe' coloro che nel 1992 hanno
importato prodotti della stessa  categoria,  originari  dello  stesso
Paese  da cui richiedono di importare per il 1995, possono richiedere
ed ottenere una quota non superiore a quanto effettivamente importato
nel 1992. Peraltro, ove le  richieste  dovessero  eccedere  la  quota
riservata  agli  operatori tradizionali, considerato che sulla stessa
potranno incidere gli operatori  dei  Paesi  di  nuova  adesione,  la
Commissione  fissera'  le  percentuali  di riduzione proporzionale da
operare.
   I nuovi operatori possono richiedere una  quota  non  superiore  a
quella indicata nell'allegato II. L'assegnazione sara' effettuata col
metodo della ripartizione proporzionale.
   2 - Presentazione delle domande.
   Le  domande  per  ottenere l'assegnazione di una quota della prima
tranche dei contingenti aperti per il 1995 possono essere  presentate
presso  uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea, a partire
dalla data di entrata in vigore del  Regolamento  sopra  indicato  ed
entro e non oltre il 9 dicembre 1994.
   Per   quanto   concerne   l'Italia  le  domande  vanno  presentate
preferibilmente  sui  moduli  di  "autorizzazione  di   importazione"
reperibili  presso  le  locali camere di commercio - al Ministero del
commercio con l'estero - D.G. importazioni esportazioni -  Div.  III,
viale  America, 341 - 00144 Roma. E' ammessa la presentazione a mezzo
telex (06/610083 - 610471 - 614478) o fax (06/59932631  -  59932235),
con successiva conferma entro il 12 dicembre 1994.
   Le domande devono contenere le seguenti indicazioni ed i documenti
di cui ai punti g) e h):
     a)   nome  e  indirizzo  completo  del  richiedente  o  del  suo
rappresentante compreso il numero di telex, di  fax  e  di  telefono,
nonche' il numero della partita I.V.A. (se soggetto ad I.V.A.);
     b) l'indicazione del periodo contingentale: "1a tranche 1995";
     c) designazione delle merci, con le indicazioni seguenti:
     denominazione commerciale del prodotto;
     codice della nomenclatura combinata e categoria tessile;
     origine e provenienza;
     d)  quantita' richieste, espresse nelle unita' utilizzate per la
fissazione del contingente;
     e) l'indicazione che la  licenza  verra'  utilizzata  in  Italia
ovvero in altro Stato membro;
     f)  una  dichiarazione  del  seguente  tenore:  "Io sottoscritto
certifico che le informazioni figuranti nella presente  domanda  sono
esatte  e  fornite  in  buona  fede;  che  sono stabilito nell'Unione
europea; che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a  mio
nome  relativa  al contingente applicabile alle merci descritte nella
presente domanda. Mi impegno,  in  caso  di  non  utilizzo  totale  o
parziale  della  licenza,  a  restituire  quest'ultima  all'autorita'
competente per il rilascio entro dieci giorni  lavorativi  successivi
alla data di scadenza";
     g)   copia   del   contratto   stipulato   o  prova  documentale
equivalente;
     h) per la  parte  loro  riservata,  gli  operatori  tradizionali
devono   fornire   copia  della  documentazione  doganale  attestante
l'immissione in libera pratica nella UE nel 1992 dei  prodotti  della
stessa  categoria  e  con  la  stessa  origine  di quelli per i quali
richiedono quota  dei  contingenti  1995.  E'  necessario  che  detta
documentazione sia elencata in apposita distinta nella quale figurino
la data di emissione di ciascun documento doganale, il codice NC e la
categoria,  la quantita' del prodotto importato, nonche' le quantita'
totali delle importazioni effettuate nel 1992 della merce  rientrante
nel contingente per il quale si richiede licenza.
   3 - Autorizzazioni.
   Le autorizzazioni di importazioni saranno rilasciate a partire dal
1  gennaio  1995,  con  validita'  sei mesi a decorrere dalla data di
rilascio, per le quantita' che risulteranno sulla base di criteri  di
ripartizione  che  saranno  adottati  dalla  Commissione  dell'Unione
europea.
   I quantitativi che dovessero  risultare  ancora  disponibili,  una
volta  effettuata l'assegnazione come sopra indicato, potranno essere
attribuiti a  tutti  gli  operatori,  tradizionali  o  meno,  che  ne
facciano  richiesta  a partire dal 3 gennaio 1995, ore 10. Le domande
saranno prese  in  considerazione  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione.
                                   Il direttore generale: MARTUSCELLI