IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto  il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria  colpiti  dagli  eventi
sismici  del  novembre  1980,  del  febbraio  1981  e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
   Vista la legge 23 gennaio 1992, n.  32,  recante  disposizioni  in
ordine  alla  ricostruzione  nei  territori  di  cui  al  testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
   Visto l'art.  1,  comma  2  della  citata  legge  n.  32/1992  che
autorizza  la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi - nella misura
di lire 1.400 miliardi per  l'anno  1992,  lire  1.500  miliardi  per
l'anno  1993  e  lire  1.400  miliardi  per  l'anno  1994  -  per  il
finanziamento degli interventi di cui alla citata normativa;
   Visto l'art. 2, commi 2 e 4, della citata  legge  n.  32/1992  che
assegna  al  CIPE  il  compito  di  procedere  al  riparto  di  dette
disponibilita' finanziarie nel rispetto delle previste riserve;
   Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 adottata  in  applicazione
della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalita' per
il   successivo  riparto  tra  i  comuni  e  ribadisce  il  principio
dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga,
stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere a), b) e c);
   Tenuto   presente   che   la   stessa   delibera   del    Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica, al fine di una
coerente   applicazione   dei   criteri   fissati   nella    medesima
deliberazione,  subordina  l'assegnazione  di fondi ai singoli comuni
all'acquisizione degli elementi da comunicarsi da parte  dei  sindaci
mediante  la  compilazione  della scheda di rilevazione allegata alla
delibera medesima, nonche' ai risultati derivanti dalle verifiche  in
loco svolte da apposite unita' ispettive;
   Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96  che, in
applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3  del  decreto-
legge  22  ottobre  1992,  n. 415, convertito nella legge 19 dicembre
1992,  n.  488,  stabilisce,  all'art.  12,  il  trasferimento  delle
competenze  e  delle  funzioni  gia'  del Ministro per gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  in  ordine  alla  ricostruzione   nei
territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  1980-81  al Ministero dei
lavori pubblici;
   Visto  il  decreto   interministeriale   Bilancio-Industria-Lavori
pubblici  in  data  31  maggio  1993  che  attua  il  trasferimento a
quest'ultimo Ministero delle competenze per il settore residenziale e
delle opere pubbliche;
   Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 con le quali
sono  state  assegnate,  rispettivamente,  ai  comuni  disastrati   e
gravemente   danneggiati   o   danneggiati   somme   a  valere  sulle
disponibilita' finanziarie recate dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32,
per l'anno 1992 pari a L/mld 432,621 per i comuni disastrati e  L/mld
661,156  a  favore  dei  comuni gravemente danneggiati e danneggiati,
finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei  soggetti
di  cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 23 gennaio 1992,
n. 32, e le altre finalita' indicate nelle delibere stesse;
   Ritenuto che in base a quanto previsto dalle leggi n. 32/1992 e n.
493/1993   in   correlazione   con  la  procedura  di  rilevazione  e
acquisizione di elementi  conoscitivi  delle  diversificate  esigenze
disciplinate  dalla  presente  delibera  e  dalle  citate  precedenti
deliberazioni del 30 dicembre 1992, 7 giugno 1993 e 13  luglio  1993,
non  appare  piu'  necessaria  la  riserva  indicata al punto 3 della
delibera del CIPE 30 dicembre 1992,  per  cui  i  finanziamenti  gia'
assegnati  e  in  corso  di  assegnazione  ai capoluoghi di Avellino,
Salerno, Benevento e  Potenza  debbono  intendersi  assorbenti  dette
riserve;
   Considerato  che sulla base delle riserve operate ope legis, delle
assegnazioni gia' effettuate con le citate delibere CIPE e di  quanto
ritenuto   al  punto  precedente,  residua  quale  disponibilita'  da
ripartire la somma di lire 2.331,223 miliardi, oltre  alla  somma  di
lire  3,904.494  miliardi  derivanti  da  accertamenti effettuati dal
Ministero dei lavori pubblici ai sensi della delibera CIPE 13  luglio
1993, punto 9;
   Considerando  che  la suddetta disponibilita' non e' sufficiente a
coprire il fabbisogno che, dalle risultanze  dell'istruttoria  svolta
dal Ministero dei lavori pubblici sulle schede di rilevazione inviate
dai  comuni  per  il completamento delle priorita' a) e b) e connesse
opere di urbanizzazioni indicate nell'art. 3 della legge n.  32/1992,
puo' essere stimato in lire 6.400 miliardi;
   Ritenuto    pertanto   necessario   individuare   subcriteri   per
l'assegnazione e l'utilizzazione dei fondi  disponibili  e  precisare
modalita'  di  applicazione  della  legge n. 32/1992 e della legge n.
493/1993;
   Ritenuto che, per il finanziamento delle priorita' b) dell'art.  3
della  legge  n.  32/1992  debba  darsi  la  precedenza alle esigenze
abitative dei proprietari danneggiati e che nel finanziamento debbono
essere comprese anche le opere  strutturali  condominiali  che  siano
necessarie  alla funzionalita' delle unita' abitative in priorita' a)
e b) finanziate;
   Ritenuto opportuno che per una coerente applicazione  della  legge
n.   32/1992  e  della  legge  n.  493/1993  ai  fini  anche  di  una
armonizzazione delle  scelte  operative  dei  comuni  agli  indirizzi
normativi  sia  necessario  acquisire una completa ricognizione sullo
stato di utilizzo dei fondi legge n.  219/1981  e  n.  32/1992  anche
mediante esami e verifiche da parte del Ministero dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministero del bilancio;
   Ritenuta  l'opportunita'  di accantonare una somma pari a lire 300
miliardi, in considerazione di taluni indispensabili  supplementi  di
istruttoria tuttora in corso;
   Viste  le  proposte  prot.  n. NB2/6214 del 21 settembre 1994 e n.
NBZ/6214 del 10 ottobre 1994 del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di
riparto  della  residua quota dei fondi di cui alla piu' volte citata
legge  n.  32/1992  in  favore  dei  comuni  disastrati,   gravemente
danneggiati  e  danneggiati per le finalita' di cui alle lettere a) e
b) del comma 2, art. 3;
   Considerando che il Ministero dei lavori pubblici ha effettuato la
competente  istruttoria  sulle  richieste  avanzate  dai  comuni  con
l'elaborazione  di  apposite  schede  analitiche,  a  supporto  delle
proposte di cui al precedente capoverso;
   Ritenuto  -  anche sulla scorta dei rilievi e delle considerazioni
espressi nella relazione trasmessa al Parlamento il 20  gennaio  1993
dal  comitato  di  esperti  istituito  con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri  in  data  16  marzo  1992  -  che,  prima  di
procedere  all'erogazione  delle somme come ripartite nella tabella 1
di cui alla presente deliberazione, sia opportuno  che  il  Ministero
dei  lavori  pubblici  proceda  a  sistematiche  verifiche  in  loco,
avvalendosi del proprio servizio  ispettivo  in  collaborazione,  per
quanto  occorra, con il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e
della programmazione economica, con la Guardia di  finanza  e  l'Arma
dei carabinieri;
   Udita   la  relazione  del  sottosegretario  di  Stato  ai  lavori
pubblici;
                              Delibera:
   1.  La  residua  somma  di  L/mld  2.035,127494  a  valere   sugli
stanziamenti previsti per gli anni 1993 e 1994 dalla legge 23 gennaio
1992,   n.   32,  e'  ripartita  secondo  l'allegata  tabella  1  che
costituisce parte integrante della delibera stessa.
   Gli importi indicati sono  al  netto  di  disponibilita'  giacenti
presso  il  comune  e  non utilizzati e comprensivi del ripiano delle
passivita'.
   Dette risorse, costituenti il tetto massimo di assegnazione per il
relativo  comune,  saranno  rese  disponibili  successivamente   agli
adempimenti di cui ai successivi punti 7 e 9.
   2.  Le  somme  come sopra ripartite dovranno essere utilizzate dai
comuni - fermi restando i requisiti di  unicita'  di  abitazione,  di
connessione  con  il  sisma, di rispetto dei termini di presentazione
della domanda e del progetto, come indicato nella  legge  n.  32/1992
art. 3, comma 1 nell'ordine:
      2.1  -  per il totale completamento delle esigenze dei soggetti
di cui alla lettera a) dell'art. 3  della  legge  n.    32/1992,  nel
rispetto  dei  requisiti  definiti al punto 3.1 della delibera CIPE 7
giugno 1993;
      2.2 - per le esigenze di cui alla lettera b) dell'art. 3  della
succitata  legge  con priorita' per il soddisfacimento delle esigenze
dei proprietari residenti nella abitazione danneggiata e con riguardo
alla gravita' del danno in rapporto anche alle particolari situazioni
del nucleo familiare;
      2.3 - per il  finanziamento  della  spesa  necessaria  per  gli
ineludibili   vincoli   tecnici   riferiti   alle  opere  strutturali
necessarie a rendere funzionale la  ricostruzione  o  la  riparazione
delle  unita'  abitative oggetto di finanziamento e con esclusione di
quegli immobili condominiali o UMI gia'  oggetto  di  intervento  con
contributi pubblici;
      2.4  -  per  la  concessione  delle  quote  di  saldo  e  degli
aggiornamenti dei contributi, come indicato al punto 4.1  delle  piu'
volte   citate   delibere   del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  7  giugno  1993  e  13  luglio  1993  fermo
restando  che  anche  tale  destinazione  deve  attenere a contributi
concessi o da concedere  riferibili  a  situazioni  riconducibili  ai
requisiti  e  alle  priorita'  previste dall'art. 3, lettere a) e b),
della legge 23 gennaio 1992, n. 32;
      2.5 - per la realizzazione di opere di urbanizzazione  primaria
e  di  edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone
danneggiate o delle aree di nuovo insediamento abitativo  finalizzato
alla  localizzazione  delle  abitazioni  da  ricostruirsi fuori sito,
nonche'  al  completamento  di opere pubbliche gia' avviate, ai sensi
della legge n.  493/1993, art. 2, comma 6;
      2.6 - per le attivita' di servizio e di  gestione  strettamente
connesse  alla  ricostruzione  a seguito del terremoto nella misura e
nel rispetto di quanto  indicato  al  punto  10  della  delibera  del
Comitato  interministeriale per la programmazione economica 13 luglio
1993.
   3. Le somme gia' assegnate con la delibera CIPE 11 gennaio 1990  e
destinate  al recupero delle casette asismiche restano vincolate alla
stessa destinazione sempre  che  gli  interventi  risultino  tutt'ora
necessari;  a  tal  fine  le  relative somme non sono da considerarsi
disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6,  della  legge  4  dicembre
1993,  n. 493, e pertanto l'intervento non e' soggetto a richiesta di
autorizzazione prevista dalla norma in argomento.
   Analogamente non sono da considerarsi disponibili ai  sensi  della
norma sopra indicata le somme necessarie per il soddisfacimento delle
esigenze derivanti da maggiori oneri per espropri e oneri discendenti
da   sentenze   dell'autorita'  giudiziaria  o  analoghi  ineludibili
pagamenti, purche' correlati con interventi connessi al terremoto.
   4. La delibera di consiglio comunale - da assumersi ai sensi della
legge n. 32/1992, art. 3, comma 5 -  dovra'  contenere  il  piano  di
impiego  delle  somme come sopra attribuite mediante compilazione, in
tutte le sue parti, della  scheda  allegata  alla  presente  delibera
(allegato 2) sulla base degli indirizzi di cui ai precedenti punti.
   Tale scheda, da inviare al CIPE e al Ministero dei lavori pubblici
entro  sessanta  giorni, contiene inoltre la ricognizione di tutte le
somme assegnate complessivamente dal CIPE dal 1980 al 1992, il  saldo
degli  interessi  maturati,  le  somme impegnate e quelle erogate, il
tutto alla data  di  compilazione  della  scheda  medesima.  Se  tale
ricognizione  e'  riconfermativa  di quella gia' inviata al Ministero
del bilancio ai sensi della delibera CIPE  30  dicembre  1992  potra'
essere inviata copia della medesima.
   La  detta  ricognizione  dovra' contenere anche le somme assegnate
dal CIPE con vincolo di destinazione (casette asismiche e PIP) con  a
fianco di ciascuna indicate le eventuali risorse gia' utilizzate.
   Le    assegnazioni    effettuate   con   delibere   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica 7 giugno 1993 e  13
luglio 1993 unitamente al loro stato di utilizzazione, sono riportate
nella sopracitata scheda separatamente.
   5.  Le  eventuali  modifiche  che  i  consigli  comunali dovessero
ritenere di apportare al programma predisposto, anche sulla  base  di
indicazioni  fornite dal Ministero dei lavori pubblici, ed inviato ai
sensi del precedente  punto  4,  dovranno  essere  assoggettate  alle
stesse procedure.
   6.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici effettuera' le necessarie
verifiche in loco, come gia' attuato ai fini delle deliberazioni CIPE
del 7 giugno 1993 e del  13  luglio  1993,  avvalendosi  del  proprio
servizio ispettivo.
   Ove  occorra,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici potra' altresi'
richiedere la collaborazione del nucleo ispettivo del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica, della Guardia di finanza e
dell'Arma dei carabinieri.
   7.   Per   quanto   riguarda   le   opere  pubbliche,  i  relativi
finanziamenti che con  delibera  di  consiglio  comunale  di  cui  al
precedente  punto vengono finalizzati alle opere stesse sono soggetti
alla prescritta autorizzazione di cui  all'art.  2,  comma  6,  della
legge n. 493/1993 da richiedersi al Ministero del bilancio unitamente
all'invio delle schede di cui agli allegati 2 e 3.
   Detti  finanziamenti  saranno  disponibili  solo  dopo il rilascio
della prescritta autorizzazione.
   Il comitato di cui al citato art.  2,  comma  6,  della  legge  n.
493/1993, nella esplicazione della propria attivita' potra' procedere
all'acquisizione  di  elementi  anche  mediante  verifiche  proprie o
tramite il Ministero dei lavori pubblici.
   Elementi conoscitivi potranno essere inoltre acquisiti  attraverso
la compilazione da parte dei comuni interessati di apposita scheda da
diramarsi a cura del comitato stesso.
   8. Il Ministro dei lavori pubblici, contestualmente all'erogazione
delle  somme  assegnate  con  delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio
1993 dara' attuazione al punto 2  della  delibera  CIPE  30  dicembre
1992.
   9.  Il Ministro dei lavori pubblici sottoporra' al CIPE, anche per
gruppi  di  comuni,  le  risultanze  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente  punto 6 per la definitiva assegnazione delle risorse e la
loro successiva erogazione ai comuni, nei limiti del tetto massimo di
cui all'allegato 1.
   Dopo l'assegnazione e  prima  dell'erogazione,  il  Ministero  dei
lavori  pubblici  rilascera' il proprio nulla osta sull'utilizzazione
dei fondi come programmati.
   10. Il CIPE deliberera' sulla destinazione dei fondi eventualmente
non assegnati, non coperti da autorizzazione o da nulla  osta  ad  un
anno  dalla  data di pubblicazione della presente delibera unitamente
alla destinazione di rientri derivanti dalla ricognizione di  cui  al
precedente punto 4.
   11.  Al riparto della somma accantonata di cui in premessa il CIPE
provvedera' con successiva delibera.
   Roma, 11 ottobre 1994
                                   Il presidente delegato: PAGLIARINI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231