IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Visto l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 32/1992 che autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi - nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1994 - per il finanziamento degli interventi di cui alla citata normativa; Visto l'art. 2, commi 2 e 4, della citata legge n. 32/1992 che assegna al CIPE il compito di procedere al riparto di dette disponibilita' finanziarie nel rispetto delle previste riserve; Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 adottata in applicazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalita' per il successivo riparto tra i comuni e ribadisce il principio dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga, stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere a), b) e c); Tenuto presente che la stessa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, al fine di una coerente applicazione dei criteri fissati nella medesima deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi ai singoli comuni all'acquisizione degli elementi da comunicarsi da parte dei sindaci mediante la compilazione della scheda di rilevazione allegata alla delibera medesima, nonche' ai risultati derivanti dalle verifiche in loco svolte da apposite unita' ispettive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che, in applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce, all'art. 12, il trasferimento delle competenze e delle funzioni gia' del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 1980-81 al Ministero dei lavori pubblici; Visto il decreto interministeriale Bilancio-Industria-Lavori pubblici in data 31 maggio 1993 che attua il trasferimento a quest'ultimo Ministero delle competenze per il settore residenziale e delle opere pubbliche; Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 con le quali sono state assegnate, rispettivamente, ai comuni disastrati e gravemente danneggiati o danneggiati somme a valere sulle disponibilita' finanziarie recate dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, per l'anno 1992 pari a L/mld 432,621 per i comuni disastrati e L/mld 661,156 a favore dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e le altre finalita' indicate nelle delibere stesse; Ritenuto che in base a quanto previsto dalle leggi n. 32/1992 e n. 493/1993 in correlazione con la procedura di rilevazione e acquisizione di elementi conoscitivi delle diversificate esigenze disciplinate dalla presente delibera e dalle citate precedenti deliberazioni del 30 dicembre 1992, 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993, non appare piu' necessaria la riserva indicata al punto 3 della delibera del CIPE 30 dicembre 1992, per cui i finanziamenti gia' assegnati e in corso di assegnazione ai capoluoghi di Avellino, Salerno, Benevento e Potenza debbono intendersi assorbenti dette riserve; Considerato che sulla base delle riserve operate ope legis, delle assegnazioni gia' effettuate con le citate delibere CIPE e di quanto ritenuto al punto precedente, residua quale disponibilita' da ripartire la somma di lire 2.331,223 miliardi, oltre alla somma di lire 3,904.494 miliardi derivanti da accertamenti effettuati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della delibera CIPE 13 luglio 1993, punto 9; Considerando che la suddetta disponibilita' non e' sufficiente a coprire il fabbisogno che, dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero dei lavori pubblici sulle schede di rilevazione inviate dai comuni per il completamento delle priorita' a) e b) e connesse opere di urbanizzazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 32/1992, puo' essere stimato in lire 6.400 miliardi; Ritenuto pertanto necessario individuare subcriteri per l'assegnazione e l'utilizzazione dei fondi disponibili e precisare modalita' di applicazione della legge n. 32/1992 e della legge n. 493/1993; Ritenuto che, per il finanziamento delle priorita' b) dell'art. 3 della legge n. 32/1992 debba darsi la precedenza alle esigenze abitative dei proprietari danneggiati e che nel finanziamento debbono essere comprese anche le opere strutturali condominiali che siano necessarie alla funzionalita' delle unita' abitative in priorita' a) e b) finanziate; Ritenuto opportuno che per una coerente applicazione della legge n. 32/1992 e della legge n. 493/1993 ai fini anche di una armonizzazione delle scelte operative dei comuni agli indirizzi normativi sia necessario acquisire una completa ricognizione sullo stato di utilizzo dei fondi legge n. 219/1981 e n. 32/1992 anche mediante esami e verifiche da parte del Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del bilancio; Ritenuta l'opportunita' di accantonare una somma pari a lire 300 miliardi, in considerazione di taluni indispensabili supplementi di istruttoria tuttora in corso; Viste le proposte prot. n. NB2/6214 del 21 settembre 1994 e n. NBZ/6214 del 10 ottobre 1994 del Ministro dei lavori pubblici di riparto della residua quota dei fondi di cui alla piu' volte citata legge n. 32/1992 in favore dei comuni disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2, art. 3; Considerando che il Ministero dei lavori pubblici ha effettuato la competente istruttoria sulle richieste avanzate dai comuni con l'elaborazione di apposite schede analitiche, a supporto delle proposte di cui al precedente capoverso; Ritenuto - anche sulla scorta dei rilievi e delle considerazioni espressi nella relazione trasmessa al Parlamento il 20 gennaio 1993 dal comitato di esperti istituito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 1992 - che, prima di procedere all'erogazione delle somme come ripartite nella tabella 1 di cui alla presente deliberazione, sia opportuno che il Ministero dei lavori pubblici proceda a sistematiche verifiche in loco, avvalendosi del proprio servizio ispettivo in collaborazione, per quanto occorra, con il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la Guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri; Udita la relazione del sottosegretario di Stato ai lavori pubblici; Delibera: 1. La residua somma di L/mld 2.035,127494 a valere sugli stanziamenti previsti per gli anni 1993 e 1994 dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e' ripartita secondo l'allegata tabella 1 che costituisce parte integrante della delibera stessa. Gli importi indicati sono al netto di disponibilita' giacenti presso il comune e non utilizzati e comprensivi del ripiano delle passivita'. Dette risorse, costituenti il tetto massimo di assegnazione per il relativo comune, saranno rese disponibili successivamente agli adempimenti di cui ai successivi punti 7 e 9. 2. Le somme come sopra ripartite dovranno essere utilizzate dai comuni - fermi restando i requisiti di unicita' di abitazione, di connessione con il sisma, di rispetto dei termini di presentazione della domanda e del progetto, come indicato nella legge n. 32/1992 art. 3, comma 1 nell'ordine: 2.1 - per il totale completamento delle esigenze dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge n. 32/1992, nel rispetto dei requisiti definiti al punto 3.1 della delibera CIPE 7 giugno 1993; 2.2 - per le esigenze di cui alla lettera b) dell'art. 3 della succitata legge con priorita' per il soddisfacimento delle esigenze dei proprietari residenti nella abitazione danneggiata e con riguardo alla gravita' del danno in rapporto anche alle particolari situazioni del nucleo familiare; 2.3 - per il finanziamento della spesa necessaria per gli ineludibili vincoli tecnici riferiti alle opere strutturali necessarie a rendere funzionale la ricostruzione o la riparazione delle unita' abitative oggetto di finanziamento e con esclusione di quegli immobili condominiali o UMI gia' oggetto di intervento con contributi pubblici; 2.4 - per la concessione delle quote di saldo e degli aggiornamenti dei contributi, come indicato al punto 4.1 delle piu' volte citate delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 fermo restando che anche tale destinazione deve attenere a contributi concessi o da concedere riferibili a situazioni riconducibili ai requisiti e alle priorita' previste dall'art. 3, lettere a) e b), della legge 23 gennaio 1992, n. 32; 2.5 - per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate o delle aree di nuovo insediamento abitativo finalizzato alla localizzazione delle abitazioni da ricostruirsi fuori sito, nonche' al completamento di opere pubbliche gia' avviate, ai sensi della legge n. 493/1993, art. 2, comma 6; 2.6 - per le attivita' di servizio e di gestione strettamente connesse alla ricostruzione a seguito del terremoto nella misura e nel rispetto di quanto indicato al punto 10 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 luglio 1993. 3. Le somme gia' assegnate con la delibera CIPE 11 gennaio 1990 e destinate al recupero delle casette asismiche restano vincolate alla stessa destinazione sempre che gli interventi risultino tutt'ora necessari; a tal fine le relative somme non sono da considerarsi disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e pertanto l'intervento non e' soggetto a richiesta di autorizzazione prevista dalla norma in argomento. Analogamente non sono da considerarsi disponibili ai sensi della norma sopra indicata le somme necessarie per il soddisfacimento delle esigenze derivanti da maggiori oneri per espropri e oneri discendenti da sentenze dell'autorita' giudiziaria o analoghi ineludibili pagamenti, purche' correlati con interventi connessi al terremoto. 4. La delibera di consiglio comunale - da assumersi ai sensi della legge n. 32/1992, art. 3, comma 5 - dovra' contenere il piano di impiego delle somme come sopra attribuite mediante compilazione, in tutte le sue parti, della scheda allegata alla presente delibera (allegato 2) sulla base degli indirizzi di cui ai precedenti punti. Tale scheda, da inviare al CIPE e al Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni, contiene inoltre la ricognizione di tutte le somme assegnate complessivamente dal CIPE dal 1980 al 1992, il saldo degli interessi maturati, le somme impegnate e quelle erogate, il tutto alla data di compilazione della scheda medesima. Se tale ricognizione e' riconfermativa di quella gia' inviata al Ministero del bilancio ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992 potra' essere inviata copia della medesima. La detta ricognizione dovra' contenere anche le somme assegnate dal CIPE con vincolo di destinazione (casette asismiche e PIP) con a fianco di ciascuna indicate le eventuali risorse gia' utilizzate. Le assegnazioni effettuate con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 unitamente al loro stato di utilizzazione, sono riportate nella sopracitata scheda separatamente. 5. Le eventuali modifiche che i consigli comunali dovessero ritenere di apportare al programma predisposto, anche sulla base di indicazioni fornite dal Ministero dei lavori pubblici, ed inviato ai sensi del precedente punto 4, dovranno essere assoggettate alle stesse procedure. 6. Il Ministero dei lavori pubblici effettuera' le necessarie verifiche in loco, come gia' attuato ai fini delle deliberazioni CIPE del 7 giugno 1993 e del 13 luglio 1993, avvalendosi del proprio servizio ispettivo. Ove occorra, il Ministro dei lavori pubblici potra' altresi' richiedere la collaborazione del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri. 7. Per quanto riguarda le opere pubbliche, i relativi finanziamenti che con delibera di consiglio comunale di cui al precedente punto vengono finalizzati alle opere stesse sono soggetti alla prescritta autorizzazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993 da richiedersi al Ministero del bilancio unitamente all'invio delle schede di cui agli allegati 2 e 3. Detti finanziamenti saranno disponibili solo dopo il rilascio della prescritta autorizzazione. Il comitato di cui al citato art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, nella esplicazione della propria attivita' potra' procedere all'acquisizione di elementi anche mediante verifiche proprie o tramite il Ministero dei lavori pubblici. Elementi conoscitivi potranno essere inoltre acquisiti attraverso la compilazione da parte dei comuni interessati di apposita scheda da diramarsi a cura del comitato stesso. 8. Il Ministro dei lavori pubblici, contestualmente all'erogazione delle somme assegnate con delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 dara' attuazione al punto 2 della delibera CIPE 30 dicembre 1992. 9. Il Ministro dei lavori pubblici sottoporra' al CIPE, anche per gruppi di comuni, le risultanze degli accertamenti di cui al precedente punto 6 per la definitiva assegnazione delle risorse e la loro successiva erogazione ai comuni, nei limiti del tetto massimo di cui all'allegato 1. Dopo l'assegnazione e prima dell'erogazione, il Ministero dei lavori pubblici rilascera' il proprio nulla osta sull'utilizzazione dei fondi come programmati. 10. Il CIPE deliberera' sulla destinazione dei fondi eventualmente non assegnati, non coperti da autorizzazione o da nulla osta ad un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera unitamente alla destinazione di rientri derivanti dalla ricognizione di cui al precedente punto 4. 11. Al riparto della somma accantonata di cui in premessa il CIPE provvedera' con successiva delibera. Roma, 11 ottobre 1994 Il presidente delegato: PAGLIARINI Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231