IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto il decreto ministeriale n. 447745 del 21 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto di dover stabilire il contingente delle suddette monete e di disciplinarne la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Decreta: Art. 1. Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia e' determinato in L. 3.000.000.000 pari a n. 30.000 pezzi.