IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente  la
coniazione  e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche
nei tagli da  lire  mille,  cinquemila,  diecimila,  cinquantamila  e
centomila;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  447745  del  21  giugno 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1994, con  il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'oro  da  L.  100.000
celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuto di dover stabilire il contingente delle suddette monete  e
di   disciplinarne  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L.  100.000
celebrative  del  centenario della fondazione della Banca d'Italia e'
determinato in L. 3.000.000.000 pari a n. 30.000 pezzi.