IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il provvedimento CIP n. 11 del 28 marzo 1990 concernente il rimborso all'ENEL di oneri straordinari; Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1990, relativo alla accelerazione dei rimborsi dovuti all'ENEL e alle singole imprese, ed alla loro erogazione in modo proporzionale; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, che all'art. 33, punto 2, prevede che il Comitato interministeriale prezzi dispone la reintegrazione all'ENEL e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalita' della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989; Visti i provvedimenti CIP n. 2 del 30 gennaio 1991, n. 6 del 21 marzo 1991, n. 32 del 18 dicembre 1991, n. 3 del 26 febbraio 1992, n. 4 del 22 aprile 1992 e n. 21 del 30 dicembre 1992, concernenti i rimborsi all'ENEL degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto il provvedimento CIP n. 3 del 26 febbraio 1992 che ha disposto che gli importi riconosciuti all'ENEL e quelli riconosciuti all'ENEL da riservare alle imprese appaltatrici, nonche' quelli riconosciuti con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'ENEL, siano aumentati dal 1 gennaio 1991 al loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati sulle somme ancora da corrispondere, sia in conto capitale che in conto interessi, all'inizio di ciascun anno, sulla base del tasso prime rate ABI per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina; Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al Ministro dell'industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 ottobre 1994 concernente l'accertamento di ulteriori oneri e l'introduzione di una priorita' per il rimborso dei crediti di minore importo ai fini del reintegro degli oneri per l'interruzione dei lavori e la chiusura delle centrali nucleari; Considerata la necessita' di provvedere alla rettifica degli errori materiali contenuti nel dispositivo del citato decreto ministeriale 21 ottobre 1994 relativamente ad alcuni degli importi indicati, alla formulazione delle priorita' del rimborso ed alla omessa evidenziazione degli importi per i quali devono essere applicati interessi con una decorrenza diversa da quella prevista in via generale dal 1 gennaio 1991; Decreta: 1) Il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 di cui alle premesse e' rettificato come segue: a) al comma 1) del dispositivo, l'importo complessivo da corrispondere all'ENEL, indicato in venticinque miliardi ottanta milioni e quattrocentomila lire e' rettificato in venticinque miliardi novanta milioni e quattrocentomila lire; b) al medesimo comma 1), l'importo da liquidare alla societa' Franco Tosi industriale S.p.a., indicato in 13.498,8 milioni di lire e' rettificato in 13.495,8 milioni di lire; c) alla fine del medesimo comma 1) e' aggiunto il seguente capoverso: "Gli importi di cui sopra riconosciuti all'ENEL, ivi compresi quelli da riversare alle imprese appaltatrici, sono aumentati degli interessi, calcolati come previsto dal provvedimento CIP n. 3 del 26 febbraio 1992, fino alla data dell'effettivo pagamento e con le seguenti decorrenze: dal 1 gennaio 1991, quanto alla quota di 13.495,8 milioni di lire da riversare alla societa' Franco Tosi industriale S.p.a.; dal 1 gennaio 1992, quanto alla quota di 4.921,3 milioni di lire relativa agli oneri dell'ENEL; dal 1 gennaio 1993, per la restante quota relativa agli oneri dell'ENEL e delle altre imprese appaltatrici; d) al comma 2) del dispositivo le parole: "dando priorita' prima ai crediti delle imprese appaltatrici di importo minore di 10 miliardi, successivamente a quelli di importo compreso tra 10 e 50 miliardi ed in fine a quelli superiori a 50 miliardi" sono sostituite da: "dando priorita' prima ai crediti residui delle imprese appaltatrici che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano di importo minore di 10 miliardi e successivamente a quelli di importo compreso tra 10 e 50 miliardi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1994 Il Ministro: GNUTTI