IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e'
stata  istituita  la  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 11 del 28 marzo 1990  concernente  il
rimborso all'ENEL di oneri straordinari;
  Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 20
dicembre  1990,  relativo  alla  accelerazione  dei  rimborsi  dovuti
all'ENEL e alle singole imprese, ed  alla  loro  erogazione  in  modo
proporzionale;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991, n. 9, che all'art. 33, punto 2,
prevede  che  il  Comitato  interministeriale   prezzi   dispone   la
reintegrazione all'ENEL e alle imprese appaltatrici dei lavori per la
realizzazione  delle  centrali  nucleari,  degli  oneri  immediati  e
diretti derivanti dalla sospensione  e  interruzione  definitiva  dei
lavori   delle   predette   centrali,   secondo  le  modalita'  della
deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del
CIP del 24 maggio 1989;
  Visti i provvedimenti CIP n. 2 del 30 gennaio 1991,  n.  6  del  21
marzo 1991, n. 32 del 18 dicembre 1991, n. 3 del 26 febbraio 1992, n.
4  del  22  aprile  1992  e n. 21 del 30 dicembre 1992, concernenti i
rimborsi all'ENEL degli oneri straordinari  previsti  dalla  legge  9
gennaio 1991, n. 9;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  3  del  26  febbraio 1992 che ha
disposto che gli importi riconosciuti all'ENEL e quelli  riconosciuti
all'ENEL  da  riservare  alle  imprese  appaltatrici,  nonche' quelli
riconosciuti con successivi  provvedimenti  a  favore  delle  imprese
appaltatrici  e dell'ENEL, siano aumentati dal 1 gennaio 1991 al loro
effettivo pagamento, degli interessi calcolati sulle somme ancora  da
corrispondere,   sia  in  conto  capitale  che  in  conto  interessi,
all'inizio di ciascun anno, sulla base del tasso prime rate  ABI  per
le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL;
  Visto  l'art.  1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime
alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni
dei Comitati interministeriali soppressi  e  per  il  riordino  della
relativa disciplina;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettera  b),  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce  al  Ministro
dell'industria  le  funzioni  del soppresso CIP in materia di energia
elettrica;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   21  ottobre  1994  concernente  l'accertamento  di
ulteriori oneri e l'introduzione di una priorita' per il rimborso dei
crediti di minore importo ai  fini  del  reintegro  degli  oneri  per
l'interruzione dei lavori e la chiusura delle centrali nucleari;
  Considerata la necessita' di provvedere alla rettifica degli errori
materiali  contenuti  nel dispositivo del citato decreto ministeriale
21 ottobre 1994 relativamente ad alcuni degli importi indicati,  alla
formulazione   delle   priorita'   del   rimborso   ed   alla  omessa
evidenziazione degli importi per  i  quali  devono  essere  applicati
interessi  con  una  decorrenza  diversa  da  quella  prevista in via
generale dal 1 gennaio 1991;
                              Decreta:
  1) Il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 di cui alle premesse  e'
rettificato come segue:
    a)   al  comma  1)  del  dispositivo,  l'importo  complessivo  da
corrispondere all'ENEL,  indicato  in  venticinque  miliardi  ottanta
milioni   e  quattrocentomila  lire  e'  rettificato  in  venticinque
miliardi novanta milioni e quattrocentomila lire;
    b) al medesimo comma 1), l'importo  da  liquidare  alla  societa'
Franco  Tosi industriale S.p.a., indicato in 13.498,8 milioni di lire
e' rettificato in 13.495,8 milioni di lire;
    c) alla fine del  medesimo  comma  1)  e'  aggiunto  il  seguente
capoverso:
  "Gli  importi  di  cui  sopra  riconosciuti  all'ENEL, ivi compresi
quelli da riversare alle imprese appaltatrici, sono  aumentati  degli
interessi,  calcolati come previsto dal provvedimento CIP n. 3 del 26
febbraio 1992, fino alla  data  dell'effettivo  pagamento  e  con  le
seguenti decorrenze:
   dal  1 gennaio 1991, quanto alla quota di 13.495,8 milioni di lire
da riversare alla societa' Franco Tosi industriale S.p.a.;
   dal 1 gennaio 1992, quanto alla quota di 4.921,3 milioni  di  lire
relativa agli oneri dell'ENEL;
   dal  1  gennaio  1993,  per  la restante quota relativa agli oneri
dell'ENEL e delle altre imprese appaltatrici;
    d) al comma 2) del dispositivo le parole: "dando priorita'  prima
ai  crediti  delle  imprese  appaltatrici  di  importo  minore  di 10
miliardi, successivamente a quelli di importo compreso tra  10  e  50
miliardi ed in fine a quelli superiori a 50 miliardi" sono sostituite
da:   "dando   priorita'  prima  ai  crediti  residui  delle  imprese
appaltatrici che alla data di entrata in vigore del presente  decreto
risultano di importo minore di 10 miliardi e successivamente a quelli
di importo compreso tra 10 e 50 miliardi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 novembre 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI