IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1994 degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto alla popolazione residente in eta' di lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26% ai fini dell'individuazione delle circoscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Umbria del 29 marzo 1994 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale; Decreta: Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nelle circoscrizioni di Terni e Citta' di Castello a decorrere dal 1 gennaio 1994, la quota dei contributi previdenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1994 Il Ministro: MASTELLA