IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale prevede che per le imprese operanti  nelle  circoscrizioni  che
presentano  un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media  nazionale,   la   quota   di   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuto  che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese operanti nelle circoscrizioni non  ricomprese  nei  territori
del  Mezzogiorno  di  cui  al  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che  presentano  un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione   residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla  media
nazionale;
  Considerato che la percentuale  media  nazionale  per  l'anno  1994
degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto
alla  popolazione  residente  in  eta' di lavoro e' stata individuata
dalla Direzione generale dell'Osservatorio  del  mercato  del  lavoro
nella   misura   del   12,26%   ai   fini  dell'individuazione  delle
circoscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato;
  Vista la proposta della commissione regionale per  l'impiego  della
Toscana  del  9  giugno 1994 che ha individuato la circoscrizione che
presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe  delle  liste  di
collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da
imprese operanti  nella  circoscrizione  di  Livorno,  la  quota  dei
contributi  previdenziali  e' dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.
25, e successive modificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA