Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Pecorino Romano" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto di approvazione, il testo dello schema di disciplinare di produzione modificato di cui trattasi. Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Pecorino Romano". Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, presa in considerazione l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio "Pecorino Romano" tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge n. 125/1954, la modificazione del disciplinare di produzione riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sopra citata e propone la seguente formulazione del disciplinare di produzione nella quale vengono recepite le modifiche richieste. Lo schema di disciplinare qui di seguito riportato e' da ritenersi, pertanto, sostitutivo di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 30 ottobre 1955. "Pecorino Romano" Formaggio a pasta dura, cotta, prodotto con latte di pecora intero, proveniente esclusivamente dagli allevamenti della zona di origine e di produzione sottoindicata, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali autoctoni dell'area di produzione, coagulato con caglio di agnello in pasta. Il caglio di agnello in pasta deve provenire esclusivamente da animali allevati nell'area di produzione. Il formaggio si produce nel periodo compreso tra ottobre e luglio dell'anno successivo. La salatura puo' essere effettuata a secco e/o in salamoia. La stagionatura si protrae per almeno cinque mesi se usato come formaggio da tavola; per almeno otto mesi se usato da grattugia. Presenta le seguenti caratteristiche: forma: cilindrica a facce piane; dimensioni: il diametro del piatto e' compreso tra 25 e 35 cm; peso: compreso tra 20 e 35 kg. Sono tollerate leggere variazioni in piu' o in meno per le caratteristiche delle dimensioni e per il peso in rapporto alle condizioni tecniche di produzione. crosta: sottile, di colore avorio o paglierino naturale, talora cappata con protettivi per alimenti di colore neutro o nero; pasta: struttura: compatta o leggermente occhiata; colore: variabile dal bianco al paglierino piu' o meno intenso, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; sapore: aromatico e lievemente piccante se formaggio da tavola; piccante, intenso, gradevole, caratteristico, se formaggio da grattugia; grasso: sulla sostanza secca: contenuto minimo 36%. La zona di produzione e di stagionatura comprende per intero i territori amministrativi delle regioni Lazio e Sardegna ed il territorio amministrativo della provincia di Grosseto nella regione Toscana.