IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle Universita' 1991-1993; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1994 di modificazioni all'organo direttivo universitario relativamente al corso di diploma universitario in "edilizia" tabella XXIX-ter; Viste le delibere di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' "La Sapienza" di Roma relative alla trasformazione del diploma universitario di "ingegneria edile" in "edilizia"; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e' ulteriormente modificato come segue: Nell'art. 6 del titolo XIII - Facolta' di ingegneria, e' inserito il seguente corso di diploma universitario: CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA Art. 1 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario). - Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' "La Sapienza" di Roma e' istituito il corso di diploma universitario in edilizia con gli indirizzi: indirizzo costruzione; indirizzo rilevamento; indirizzo gestione. Il corso di diploma universitario in edilizia ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio. Il corso di diploma universitario in edilizia, nei tre indirizzi previsti di "costruzione", "rilevamento", "gestione", fornira' competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attivita' di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi. La durata degli studi per il suddetto diploma universitario e' triennale. Negli Atenei in cui allo stesso corso di diploma universitario concorrono la facolta' di architettura e la facolta' di ingegneria, il senato accademico individuera' le opportune forme di collaborazione per la programmazione e la gestione delle attivita' didattiche, fermo restando che detto corso di studi deve essere incardinato presso una delle due facolta'. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia. Art. 2 (Accesso al corso di diploma). - Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al 1 anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposta multipla per il 70% dei posti disponibili e alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di facolta' approva gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati successivamente all'anno accademico . . . . . . . . . . al corso di laurea in architettura e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso. Art. 3 (Affinita' tra corsi di laurea e diplomi universitari). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in edilizia e' dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile. Ai diplomati in edilizia che si volessero iscrivere al corso di laurea considerato affine verranno riconosciuti gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono richiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli studi sostenuti avra' luogo nel rispetto delle seguenti modalita': alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai curricula dei corsi di laurea affini; gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a diciotto annualita'; la facolta' indichera' sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i curricula, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea affine, necessari per conseguire il diploma di laurea; il consiglio di facolta' indichera' l'anno di corso del corso di laurea affine cui lo studente si potra' iscrivere; l'anno di corso sara' di regola il terzo; nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un altro corso di laurea affine al corso di diploma universitario in edilizia, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Per il riconoscimento degli esami sostenuti nel corso di laurea e ritenuti sostitutivi di moduli didattici previsti nel diploma universitario il consiglio di facolta' provvedera' nel manifesto degli studi a predisporre l'apposita tabella delle corrispondenze. Art. 4 (Articolazione del corso degli studi e ordinamento didattico). - L'attivita' didattica e' di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da piu' docenti. Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono a una annualita'. L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 2100 ore: non meno di 1650 ore (33 moduli e 16,5 annualita') per attivita' didattica; non meno di 250 ore per attivita' di laboratorio per esercitazioni o per ulteriore modulo; non meno di 200 ore per attivita' di tirocinio. Gli esiti dell'attivita' svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno comunque essere superiore a diciassette. Le attivita' di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificate da specifici attestati. Nel definire le modalita' di esame potranno essere previsti anche metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie su colloqui o altro. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare attraverso specifiche prove di idoneita' la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Parte dell'attivita' didattica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attivita' didattiche speciali. L'attivita' di tirocinio dovra' essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Art. 5 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali e' definito il numero minimo di ore di attivita' didattica. ------------ TABELLA A ATTIVITA' DIDATTICA COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 1.200 ore/24 moduli didattici Area delle scienze matematiche. Settori scientifico-disciplinari numeri A02A, A02B 100 ore/2 moduli Area della fisica, della fisica tecnica e degli impianti tecnici. Settori scientifico-displinari numeri B01A, B01B, 105A, 105B, H05A, H09A 150 ore/3 moduli Area della rappresentazione. Settore scientifico-disciplinare numero H11X 150 ore/3 moduli Area della topografia e cartografia. Settore scientifico-disciplinare numero H05X 100 ore/2 moduli Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni. Settori scientifico-disciplinari numeri H06X, H07A, H07B 150 ore/3 moduli Area della progettazione, della pro duzione e delle tecnologie edilizie. Settori scientifico -disciplinari numeri H08A, H08B, H09A, H09B, H010A 250 ore/5 moduli Area delle discipline estimative. Settore scientifico-disciplinare numero H15X 50 ore/1 modulo Area delle discipline giuridiche. Settore scientifico-disciplinare numero N10X 100 ore/2 moduli Area della storia dell'architettura. Settore scientifico-disciplinare numero H12X 50 ore/1 modulo Area della chimica applicata. Settore scientifico-disciplinare numero I14A 50 ore/1 modulo Laboratorio integrato di informatica applicata. Settori scientifico-disciplinari numeri K05A, H08A, H10A, H11X 50 ore/1 modulo ------------ TABELLA B ATTIVITA' DIDATTICA DI INDIRIZZO 250 ore/5 moduli didattici B/1 - Indirizzo "costruzione" Area della tecnica delle costruzioni. Settore scientifico-disciplinare numero H07B 50 ore/1 modulo Area della produzione e delle tecnologie edilizie e dei caratteri costruttivi degli edifici. Settori scientifico-disciplinari numeri H08A, H09A, H08B, H09B, G05C 200 ore/4 moduli B/2 - Indirizzo "rilevamento" Area della progettazione. Settore scientifico-disciplinare numero H10A 50 ore/1 modulo Area della rappresentazione e della storia dell'architettura. Settori scientifico-disciplinari numeri H11X, H12X 100 ore/2 moduli Area della topografia e della cartografia. Settore scientifico-disciplinare numero H05X 100 ore/2 moduli B/3 - Indirizzo "gestione" Area delle discipline estimative ed economiche. Settori scientifico-disciplinari numeri H15X, I27X, P01A, P02A, P02B 150 ore/3 moduli Area della produzione edilizia. Settori scientifico-disciplinari numeri H08B, H09B 100 ore/2 moduli La facolta', per giustificati motivi culturali e professionali, nella formazione del piano di studi potra' discostarsi da quanto indicato nelle tabelle A e B al massimo per quattro moduli didatici. Art. 6 (Esame di diploma). - Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovra' avere superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attivita' didattica, dovra' inoltre avere la certificazione dell'attivita' di laboratorio e di tirocinio. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. Per l'esame di diploma lo studente dovra' presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale. Art. 7 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel piano di studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; le modalita' di attuazione e organizzazione delle attivita' di laboratorio e di tirocinio; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1994 Il rettore: TECCE