Alle   Direzioni   Regionali  delle
                                  Entrate
                                  Alle Direzioni delle Entrate per le
                                  Provincie  autonome  di  Trento   e
                                  Bolzano
                                  Agli   Uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Agli Uffici dell'imposta sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai Centri di Servizio delle imposte
                                  dirette
                                  e, per conoscenza
                                  Al    Servizio    Centrale    degli
                                  Ispettori Tributari
                                  Alle   Direzioni   provinciali  del
                                  tesoro
                                  Alle Ragionerie  Provinciali  dello
                                  Stato
                                  Al  Comando  Generale della Guardia
                                  di Finanza
  PREMESSA
Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  pubblicato  nella  G.U.  n.
135  dell'11  giugno  1994,  in  vigore  dal  12  giugno 1994 (giorno
successivo a quello della sua pubblicazione), convertito dalla  legge
8  agosto  1994,  n.  489, pubblicata nella G.U. n. 186 del 10 agosto
1994, introduce una serie di misure tendenti a favorire  l'inizio  di
attivita' di impresa o di lavoro autonomo, l'assunzione di personale,
nonche'   gli   investimenti   in  capitale  produttivo  mediante  la
detassazione del reddito di impresa reinvestito.
E', altresi', prevista la soppressione di adempimenti  contabili  che
arrecavano  pregiudizio  ai  contribuenti  senza  nel contempo essere
strettamente necessari ai fini dell'attivita' accertatrice nonche' la
semplificazione di taluni adempimenti e la riduzione di sanzioni  per
irregolarita' formali.
In  particolare, negli articoli 1 e 2 del provvedimento sono previsti
incentivi tendenti a favorire l'occupazione  nell'ambito  del  lavoro
autonomo e di quello dipendente.
Si  tratta  di  provvedimenti congiuntamente mirati a ridurre l'onere
fiscale,  sostanziale  e  formale,  gravante  sui  nuovi   lavoratori
autonomi,  nonche'  il  costo  sostenuto  dai  datori di lavoro per i
lavoratori dipendenti neo-assunti.
L'articolo  3  prevede  la  detassazione  del  reddito   di   impresa
reinvestito.   Il   beneficio,   limitato   ai  costi  sostenuti  per
investimenti nel periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in
vigore  del  provvedimento  e  nel  successivo,  e'  riconosciuto  ai
soggetti che esercitano attivita' di impresa, diversi dalle banche  e
dalle   imprese  di  assicurazione,  indipendentemente  dalla  natura
giuridica degli stessi.
Gli  articoli  4 e 5 prevedono misure volte ad orientare il risparmio
verso le imprese e ad aumentare la dimensione  e  la  efficienza  dei
mercati  azionari  attraverso  la  introduzione di una cedolare secca
opzionale sui dividendi azionari distribuiti da societa'  quotate  in
borsa  in  Italia o negli altri mercati regolamentati italiani ed una
riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovuta
dalle societa' stesse.
Gli  articoli 6 e 7 sono volti a sopprimere l'obbligo della tenuta di
talune scritture contabili, a semplificare alcuni adempimenti fiscali
e ad attenuare le sanzioni relative ad  infrazioni  formali  commesse
nella compilazione della bolla di accompagnamento.
L'articolo  7-bis  introduce  modifiche  al  codice civile e ad altre
disposizioni in materia di  scritture  contabili,  mentre  l'articolo
7-ter   disciplina  gli  effetti  delle  violazioni  degli  obblighi,
soppressi dagli artt. 6 e 7-bis, commesse  anteriormente  all'entrata
in vigore del decreto-legge in esame.
L'articolo  8,  infine,  sopprime la tassa di concessione governativa
sulle macchine frigorifere e i diritti di  verificazione  di  pesi  e
misure.
Si  ricorda  che  le modifiche e integrazioni introdotte al testo del
decreto-legge n. 357 dalla legge di  conversione  hanno  effetto,  ai
sensi  dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa legge  di
conversione (cioe' dall'11 agosto 1994).
Al  fine  di  assicurare  l'uniforme  applicazione delle disposizioni
sopra evidenziate si riporta per ciascun articolo del  decreto-legge,
il  testo del provvedimento, fornendo altresi' i principi generali da
seguire per l'applicazione della normativa, elaborati  tenendo  conto
dei problemi applicativi evidenziati dagli operatori.
Con  la  presente  circolare l'Amministrazione finanziaria, innovando
rispetto al passato,  ha  affrontato  le  questioni  emergenti  dalle
disposizioni  sopra  riportate,  sulla base di un'ampia casistica che
potra' essere nel prosieguo incrementata in relazione alle  ulteriori
fattispecie che verranno rappresentate.
1. REGIME FISCALE SOSTITUTIVO PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
1.1. TESTO NORMATIVO
                               "Art. 1
     Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive
1.  Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo com-
pete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:
a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima  volta  la
dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  ai  fini  dell'imposta sul
valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di  integrazione  salariale,  se  non  in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
c)  sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere a) e b),
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge  5
febbraio 1992, n. 104;
d-bis)  iniziano  un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e
della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di  cui
alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;
d-ter)  iniziano  un'attivita' nel settore dell'agricoltura naturale,
biologica e biodinamica;
d-quater)    iniziano   un'attivita'   nel   campo   della   raccolta
differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;
d-quinquies)  iniziano  un'attivita'  nel   campo   del   risanamento
idrogeologico   del   territorio   o,  comunque,  per  il  ripristino
ambientale, e nel campo della  progettazione  di  interventi  per  la
riqualificazione,  la  manutenzione  o il restauro dei centri storici
cittadini;
d-sexies) iniziano un'attivita' per  la  produzione  di  prodotti  ai
quali  e'  assegnato  il  marchio  di  qualita'  ecologica  di cui al
regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire  per  l'anno  di
inizio  dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4
milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il
5 marzo con le modalita' relative all'imposta  sul  valore  aggiunto,
sostituisce  la  tassa di concessione governativa per la partita IVA,
l'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e   di   arti   e
professioni,   l'imposta   comunale  sugli  immobili,  la  tassa  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle
persone  fisiche   e   l'imposta   locale   sui   redditi,   relative
all'esercizio  di  attivita'  commerciali  e di arti e professioni, e
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di  beni  e
le  prestazioni  di  servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo
non costituiscono componenti negativi di reddito  deducibili  per  le
controparti.  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
se il costo complessivo dei  beni  materiali  strumentali  acquisiti,
anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui
al  comma  3,  il  limite  di  lire  300  milioni,  salvo  che per le
iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis),  d-ter),  d-
quater)  ed  d-sexiex), per le quali il limite e' fissato in lire 500
milioni, ovvero  se  il  volume  d'affari  annuo  supera  lire  1.000
milioni;  in  caso  di superamento del limite nel corso dell'anno, il
regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a  partire  dalla
data in cui e' stato superato e per lo stesso anno il contribuente e'
tenuto alla contabilita' semplificata.
3.  Possono  avvalersi,  per  una  sola  volta,  del  regime  fiscale
sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e
1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle iniziative produttive intraprese in  forma  associata  ai  sensi
dell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non  gestite  in
forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle
stesse  presentino  i  requisiti  di  cui  al  comma 1.   In tal caso
l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica
partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
ai  soggetti  di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta  sostitutiva
non  possono  comunque  essere  considerati a carico agli effetti del
comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a)   ai  soggetti  che  esercitano,  a  qualsiasi  titolo,  attivita'
produttive gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto o vi subentrano;
b) alle persone fisiche che, nei  sei  mesi  precedenti  la  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, abbiano partecipato alle
forme  associate  di  cui  all'articolo  5  del  citato  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle  aziende
coniugali non gestite in forma societaria.