Alle Direzioni Regionali delle Entrate Alle Direzioni delle Entrate per le Provincie autonome di Trento e Bolzano Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto Ai Centri di Servizio delle imposte dirette e, per conoscenza Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributari Alle Direzioni provinciali del tesoro Alle Ragionerie Provinciali dello Stato Al Comando Generale della Guardia di Finanza PREMESSA Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, pubblicato nella G.U. n. 135 dell'11 giugno 1994, in vigore dal 12 giugno 1994 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, pubblicata nella G.U. n. 186 del 10 agosto 1994, introduce una serie di misure tendenti a favorire l'inizio di attivita' di impresa o di lavoro autonomo, l'assunzione di personale, nonche' gli investimenti in capitale produttivo mediante la detassazione del reddito di impresa reinvestito. E', altresi', prevista la soppressione di adempimenti contabili che arrecavano pregiudizio ai contribuenti senza nel contempo essere strettamente necessari ai fini dell'attivita' accertatrice nonche' la semplificazione di taluni adempimenti e la riduzione di sanzioni per irregolarita' formali. In particolare, negli articoli 1 e 2 del provvedimento sono previsti incentivi tendenti a favorire l'occupazione nell'ambito del lavoro autonomo e di quello dipendente. Si tratta di provvedimenti congiuntamente mirati a ridurre l'onere fiscale, sostanziale e formale, gravante sui nuovi lavoratori autonomi, nonche' il costo sostenuto dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti neo-assunti. L'articolo 3 prevede la detassazione del reddito di impresa reinvestito. Il beneficio, limitato ai costi sostenuti per investimenti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e nel successivo, e' riconosciuto ai soggetti che esercitano attivita' di impresa, diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi. Gli articoli 4 e 5 prevedono misure volte ad orientare il risparmio verso le imprese e ad aumentare la dimensione e la efficienza dei mercati azionari attraverso la introduzione di una cedolare secca opzionale sui dividendi azionari distribuiti da societa' quotate in borsa in Italia o negli altri mercati regolamentati italiani ed una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle societa' stesse. Gli articoli 6 e 7 sono volti a sopprimere l'obbligo della tenuta di talune scritture contabili, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e ad attenuare le sanzioni relative ad infrazioni formali commesse nella compilazione della bolla di accompagnamento. L'articolo 7-bis introduce modifiche al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili, mentre l'articolo 7-ter disciplina gli effetti delle violazioni degli obblighi, soppressi dagli artt. 6 e 7-bis, commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. L'articolo 8, infine, sopprime la tassa di concessione governativa sulle macchine frigorifere e i diritti di verificazione di pesi e misure. Si ricorda che le modifiche e integrazioni introdotte al testo del decreto-legge n. 357 dalla legge di conversione hanno effetto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa legge di conversione (cioe' dall'11 agosto 1994). Al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra evidenziate si riporta per ciascun articolo del decreto-legge, il testo del provvedimento, fornendo altresi' i principi generali da seguire per l'applicazione della normativa, elaborati tenendo conto dei problemi applicativi evidenziati dagli operatori. Con la presente circolare l'Amministrazione finanziaria, innovando rispetto al passato, ha affrontato le questioni emergenti dalle disposizioni sopra riportate, sulla base di un'ampia casistica che potra' essere nel prosieguo incrementata in relazione alle ulteriori fattispecie che verranno rappresentate. 1. REGIME FISCALE SOSTITUTIVO PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE 1.1. TESTO NORMATIVO "Art. 1 Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive 1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo com- pete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che: a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita'; c) sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9; d-ter) iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica; d-quater) iniziano un'attivita' nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; d-quinquies) iniziano un'attivita' nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini; d-sexies) iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992. 2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attivita' commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d- quater) ed d-sexiex), per le quali il limite e' fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso anno il contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata. 3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'. 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita' produttive gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano; b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle aziende coniugali non gestite in forma societaria.