IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il  decreto-legge  18  novembre  1994,   n.   635,   recante
provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali;
  Viste  le delibere adottate dal CIPE in data 25 febbraio, 16 marzo,
e 13 aprile 1994 (pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 30 marzo 1994, n. 99 del 30  aprile  1994,  n.  88  del  14
aprile  1994  e  n.  129  del  4 giugno 1994) con le quali sono stati
fissati i criteri per la  determinazione  del  prezzo  medio  europeo
d'acquisto delle specialita' medicinali e dei farmaci preconfezionati
prodotti  industrialmente ed e' stato definito il relativo sistema di
sorveglianza ai sensi  dell'art.  8,  comma  12,  della  legge  sopra
richiamata;
  Considerato  che  le  succitate delibere del CIPE del 25 febbraio e
del 13 aprile 1994 hanno disciplinato i termini di pubblicazione  dei
prezzi  delle  specialita'  medicinali  e dei farmaci preconfezionati
prodotti industrialmente  per  i  quali  era  gia'  stata  rilasciata
l'autorizzazione all'immissione in commercio;
  Ritenuta  la  necessita' di disciplinare i termini di pubblicazione
dei   prezzi   relativi   ai   prodotti   di   nuova   autorizzazione
all'immissione in commercio;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  dell'erogabilita'  da  parte  del  Servizio sanitario
nazionale, i prezzi delle specialita' medicinali, comprese quelle  ad
esclusivo  uso  ospedaliero,  e  dei farmaci preconfezionati prodotti
industrialmente collocati nelle classi di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537/1993, calcolati secondo i
criteri previsti dalle deliberazioni del CIPE del 25 febbraio, del 16
marzo e del 13 aprile 1994, devono essere pubblicati sul foglio delle
inserzioni  della Gazzetta Ufficiale - parte seconda, almeno sessanta
giorni prima dell'immissione  in  commercio  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale.
  2.  Per le specialita', anche ad esclusivo uso ospedaliero, e per i
farmaci   preconfezionati   prodotti    industrialmente,    la    cui
autorizzazione    all'immissione    in   commercio   e'   intervenuta
anteriormente alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  presente  delibera,  il termine di cui al punto 1 e' ridotto a
giorni trenta.
   Roma, 22 novembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI