IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali; Viste le delibere adottate dal CIPE in data 25 febbraio, 16 marzo, e 13 aprile 1994 (pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n. 88 del 14 aprile 1994 e n. 129 del 4 giugno 1994) con le quali sono stati fissati i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialita' medicinali e dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente ed e' stato definito il relativo sistema di sorveglianza ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge sopra richiamata; Considerato che le succitate delibere del CIPE del 25 febbraio e del 13 aprile 1994 hanno disciplinato i termini di pubblicazione dei prezzi delle specialita' medicinali e dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente per i quali era gia' stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio; Ritenuta la necessita' di disciplinare i termini di pubblicazione dei prezzi relativi ai prodotti di nuova autorizzazione all'immissione in commercio; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'erogabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, i prezzi delle specialita' medicinali, comprese quelle ad esclusivo uso ospedaliero, e dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente collocati nelle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537/1993, calcolati secondo i criteri previsti dalle deliberazioni del CIPE del 25 febbraio, del 16 marzo e del 13 aprile 1994, devono essere pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale - parte seconda, almeno sessanta giorni prima dell'immissione in commercio a carico del Servizio sanitario nazionale. 2. Per le specialita', anche ad esclusivo uso ospedaliero, e per i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' intervenuta anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, il termine di cui al punto 1 e' ridotto a giorni trenta. Roma, 22 novembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI