IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola n. 9/94 del 10 novembre 1994 nei confronti del sig. Guido Lagana', ai sensi degli articoli 291 e seguenti, del codice di procedure penale; Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Calabria prot. n. 3639/2.00.10/1 del 29 novembre 1994; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Guido Lagana'; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno; Decreta: Il sig. Guido Lagana' e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria a decorrere dal 10 novembre 1994. In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premesa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 29 novembre 1994 Il Presidente: BERLUSCONI