IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista  l'ordinanza  di custodia cautelare emessa dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Paola n. 9/94 del  10  novembre
1994  nei  confronti  del sig. Guido Lagana', ai sensi degli articoli
291 e seguenti, del codice di procedure penale;
  Vista la comunicazione del commissario del  Governo  nella  regione
Calabria prot. n. 3639/2.00.10/1 del 29 novembre 1994;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di consigliere  regionale  del
sig. Guido Lagana';
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Guido  Lagana'  e'  sospeso  dalla  carica  di  consigliere
regionale della regione Calabria a decorrere dal 10 novembre 1994.
  In  caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premesa,
la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 29 novembre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI