IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608; Vista la domanda in data 8 aprile 1994 e le successive integrazioni con le quali la Verona Previdenza S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 433385 del 14 novembre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP; Vista la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ed in particolare l'art. 5, comma 3; Considerato che la Societa' cattolica di assicurazioni S.p.a. in qualita' di azionista di maggioranza, si e' impegnata a non procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo nel primo triennio di attivita'; Decreta: La Verona Previdenza S.p.a., con sede in Verona, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I e assicurativa nel ramo V e VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La Societa' cattolica di assicurazione S.p.a. potra' procedere all'alienazione della propria partecipazione azionaria di controllo nel primo triennio di attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1994 Il direttore generale: CINTI