IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Istituto  universitario  pareggiato  di
magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26
ottobre  1939,  n.  1760,  trasformato  successivamente   in   Libera
universita' Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto    il    decreto   ministeriale   relativo   all'approvazione
dell'ordinamento didattico  del  diploma  universitario  in  servizio
sociale  del  23  luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
118 del 23 maggio 1994, relativo alla nuova tabella XLIV;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche della Libera universita' Maria SS. Assunta;
  Rilevata  la necessita' di apportare modifiche di statuto in deroga
al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del  testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, in particolare l'art.  16  relativo  alle  modifiche  di
statuto;
  Vista la nota n. 1702 del 10 ottobre 1994 con la quale il Consiglio
universitario nazionale esprime parere favorevole;
                              Decreta:
  Lo   statuto   della   Libera  universita'  Maria  SS.  Assunta  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                       MODIFICA DELLO STATUTO
della Libera universita' Maria SS. Assunta per la trasformazione
   della scuola diretta a fini speciali  per  assistenti  sociali  in
   diploma  universitario  in  servizio sociale, di cui al decreto 23
   luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118  del  23
   maggio 1994.
                           Articolo unico
  All'art.  16,  ordinamento  degli  studi, cap. III, e' soppressa la
dicitura: scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;
  All'art. 17, ordinamento degli studi della facolta'  di  magistero,
cap. III, si aggiunge: diploma universitario in servizio sociale, con
una sezione staccata "S. Silvia" in Palermo.
  Gli  articoli  56,  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74 e  75  del  cap.  X,  scuola  diretta  a  fini
speciali  per  assistenti  sociali  sono soppressi con la conseguente
nuova numerazione degli articoli successivi.
  Dopo  l'art.  21,  ordinamento  degli  studi  della   facolta'   di
magistero, cap. III, con il conseguente spostamento della numerazione
degli   articoli  successivi,  e'  inserito  l'ordinamento  didattico
riguardante il corso di diploma  universitario  in  servizio  sociale
(tabella XLIV):
  Art. 22 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario in
servizio  sociale). - il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli
studenti conoscenze  adeguate  di  metodi  e  contenuti  culturali  e
scientifici  volte  al  conseguimento del livello formativo richiesto
dall'area professionale del servizio sociale.
  In  particolare, il corso di diploma fornira' competenze specifiche
volte a prevenire e  risolvere  situazioni  di  disagio  di  singoli,
gruppi  o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle risorse
sociali;  a  promuovere  e  coordinare  nuove   risorse,   anche   di
volontariato;  a  svolgere  compiti  di  gestione,  organizzazione  e
programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una
diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e  sui
diritti degli utenti.
  La  durata del corso di diploma e' di tre anni. Al compimento degli
studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.
  All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte  delle
singole  universita',  gli organi competenti indicheranno le facolta'
che,  per  ciascuna  delle  aree  previste  dall'art.  26,   dovranno
assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti
del corso.
  Art.  23  (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  Il numero degli iscritti a  ciascun  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta',
in base alle strutture disponibili, alle  esigenze  del  mercato  del
lavoro   e   secondo   i   criteri  generali  fissati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  24  (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti). -
Ai fini del proseguimento degli studi, il corso  di  diploma  di  cui
all'art.  22 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia,
scienze  dell'educazione  (indirizzo   extrascolastico)   e   scienze
politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).
  Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facolta' riconoscera'
gli  insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo,  indicando  laddove
necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo  riguardo
alla  loro  validita'  culturale, propedeutica o professionale per la
formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.
  Art. 25 (Articolazione del corso degli studi e  del  tirocinio).  -
L'attivita'  didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di
cui almeno 600 ore di attivita' pratiche di  tirocinio  professionale
svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il
coordinamento   di   un   assistente   sociale  operante  negli  enti
convenzionati presso cui si svolge  il  tirocinio.  Le  attivita'  di
tirocinio  -  costitutive  della  formazione  nel  servizio sociale -
debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati  enti
pubblici   o   privati   con   i  quali  saranno  stipulate  apposite
convenzioni.
  L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  alle  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini    raggruppate    per    raggiungere    definiti     obiettivi
didattico-formativi,  individuate  al  successivo  art.  26, dove per
ciascuna area e' previsto  il  numero  minimo  di  ore  di  attivita'
didattica.
  Al  fine  di  facilitare il ricorso a esperienze e professionalita'
esterne i moduli  relativi  all'area  professionale  potranno  essere
affidati  ad  esperti  di  servizio  sociale con titoli ed esperienza
professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.
  Art. 26 (Ordinamento didattico). - Il numero delle  annualita'  non
puo'   essere  inferiore  a  15  e  superiore  a  18;  e'  consentito
suddividere ciascuna annualita' in due  moduli  didattici  di  durata
semestrale;  ogni  singola annualita' si articola su almeno 60 ore di
didattica.
  Le aree disciplinari  caratterizzanti  sono  8;  le  prime  6  sono
obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno
una dovra' essere attivata in ciascuna sede.
  Il  piano  di  studi  e'  completato  da  almeno  sei  insegnamenti
complementari tutti semestrali.
  1. Area professionale del servizio sociale - Settori di  sociologia
generale  (Q05A)  -  e sociologia dei processi economici e del lavoro
(Q05C) - (Almeno cinque moduli annuali):
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   politica sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale;
   organizzazione del servizio sociale.
  2.  Area  di  metodologia  delle  scienze  sociali  -  Settori   di
statistica  sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due
moduli semestrali):
   statistica sociale;
   metodologia e tecnica della ricerca sociale.
  3. Area psicologica  -  Settori  di  psicologia  sociale  (M11B)  e
psicologia  dello  sviluppo  e  dell'educazione  (M11A) - (Almeno tre
moduli semestrali):
   psicologia sociale;
   psicologia dello sviluppo.
  4. Area sociologica - Settori di  sociologia  generale  (Q05A),  di
sociologia  dell'ambiente  e  del territorio (Q05D), sociologia della
devianza (Q05G),  sociologia  dei  processi  culturali,  formativi  e
comunicativi  (Q05B)  e  discipline  demoetnoantropologiche  (M05X) -
(Almeno tre moduli semestrali):
   antropologia culturale;
   sociologia;
   teoria dei processi di socializzazione;
   sociologia delle relazioni etniche;
   sociologia della famiglia;
   sociologia della devianza.
  5.  Area  giuridica  -  Settori  del  diritto  privato  (N01X),  di
istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X),
di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno
tre moduli semestrali):
   nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o di diritto privato;
   diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;
   diritto pubblico (N09X);
   diritto penale e diritto e procedura penale.
  6.  Area della sanita' pubblica - Settori di medicina legale (F22b)
e di igiene  generale  ed  applicata  (F22A)  -  (Almeno  due  moduli
semestrali):
   medicina sociale;
   igiene.
  7.  Area  economica - Settori di economia politica (P01A), politica
economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno  un  modulo
semestrale):
   istituzioni di economia;
   economia della sicurezza sociale;
   economia pubblica.
  8.  Area  delle  scienze  dell'educazione  -  Settori  di pedagogia
generale (M09A) e sociologia dei processi  culturali  e  comunicativi
(Q05B) - (Almeno un modulo semestrale):
   pedagogia generale;
   educazione degli adulti;
   sociologia dell'educazione.
  9.  Le  discipline  complementari  (tutte  con  modulo  semestrale)
saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali
o  entro  il  seguente  elenco,  fino  a  concorrere  al  numero   di
insegnamenti  scelto  dalla  struttura  didattica  entro i limiti del
comma uno dell'art. 26:
   criminologia minorile;
   diritto amministrativo;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto di famiglia;
   diritto penitenziario;
   diritto regionale e degli enti locali;
   economia aziendale;
   economia del lavoro;
   etica sociale;
   lingua inglese;
   economia applicata;
   ordinamento della famiglia;
   pedagogia speciale;
   psichiatria;
   psicodinamica delle relazioni familiari;
   psicologia di comunita';
   psicologia di gruppo;
   psicopatologia;
   sociologia della comunicazione;
   sociologia della medicina;
   sociologia dell'organizzazione;
   sociologia della salute;
   sociologia della sicurezza sociale;
   statistica;
   storia contemporanea;
   storia del pensiero;
   storia dell'amministrazione pubblica;
   storia delle idee;
   storia delle istituzioni politiche;
   storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
   storia sociale;
   teoria e tecnica del colloquio psicologico.
  10. Durante il primo  biennio  lo  studente  dovra'  dimostrare  la
conoscenza  e  la  comprensione  di  lingua straniera con particolare
riferimento a temi del servizio sociale. La scelta della lingua e  le
modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.
  La   frequenza  alle  lezioni  e  la  partecipazione  al  tirocinio
professionale sono obbligatorie  per  almeno  due  terzi  dell'orario
previsto.  Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio
sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di  diploma
ai  fini  della  frequenza  del tirocinio professionale. Gli esami di
tirocinio consistono nella discussione di una  relazione  dettagliata
dell'attivita' professionale svolta e documentata.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso solo ove abbia
frequentato i corsi e superato gli esami di  tutti  gli  insegnamenti
caratterizzanti  e  opzionali  e  tenuto  conto della valutazione del
tirocinio professionale.
  Art. 27 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base  e  professionale  del  candidato  secondo
modalita'  stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella
discussione di una dissertazione scritta su un  argomento  di  natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Art. 28 (Regolamento del corso di diploma). - I consigli di diploma
determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento
didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo
con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi
nel  rispetto  dei  vincoli di ore complessive di didattica e di area
disciplinare di cui all'art. 26. Nel piano degli studi saranno almeno
individuati:
   i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari  o  integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
   la   collocazione   degli   insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri);
   le prove di valutazione degli studenti  e  la  composizione  delle
relative commissioni;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.
                          Norma transitoria
  Gli  studenti  che  alla data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  siano   gia'
iscritti ad un anno di corso nella preesistente scuola diretta a fini
speciali  per  assistenti  sociali,  potranno  completare  gli  studi
previsti dal  precedente  ordinamento  della  scuola  per  assistenti
sociali.
  La  facolta' e' tenuta a stabilire le modalita' per la convalida di
tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti  optino
per il nuovo ordinamento.
  L'opzione  potra'  essere  esercitata  fino ad un termine pari alla
durata legale del corso di studi.
   Roma, 21 ottobre 1994
                                             Il rettore
                                DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO