Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, al fine di dare seguito alle procedure in corso per il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Romagna Albana Spumante", ha deciso di provvedere alla pubblicazione del parere espresso al riguardo dal precedente Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che era stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e della relativa proposta di disciplinare di produzione formulata. Detto parere, pertanto, e' qui' di seguito riportato ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine contrallata del vino "Romagna Albana Spumante" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Romagna Albana Spumante" e' riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata "Romagna Albana Spumante" deve essere ottenuto per almeno il 100% dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3. Art. 3. - La zona di produzioone del vino a denominazione di origine controllata "Romagna Albana Spumante" e' la seguente: Provincia di Forli': comuni di: Castrocaro e Terra del Sole - Forli' - Forlimpopoli - Meldola - Bertinoro - Cesena - Montiano - Roncofreddo - Savignano sul Rubicone - Longiano. Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forli', il limite a valle e' cosi' delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: strada statale n. 9 Emilia. Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli. Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forli'. Comune di Forli': dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al Casello km 59, poi, per via Zignola si ricongiunge a nord della citta' della strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza. Provincia di Ravenna: comuni di: Castelbolognese - Riolo Terme - Faenza - Casola Valsenio - Brisighella. Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle e' delimitato come segue: comune di Faenza, dal confine con il comune di Forli' dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della citta' a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese. Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna. Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano - Casalfiumanese Castel San Pietro Terme - Dozza Imolese - Fontanelice - Imola - Ozzano Emilia. Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti: comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo; comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Romagna Albana Spumante" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelle generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Romagna Albana Spumante" non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere portata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 50%. Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del prodotto base devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli' e Ravenna e dei Comuni di Bologna e Castel Guelfo (Bologna). Le uve destinate alla produzione del prodotto base devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% e dopo essere state sottoposte a leggero appassimento, del 16% complessivo. La fermentazione del mosto puo' essere effettuata, anche in parte, nelle tradizionali botti di rovere. Le operazioni di preparazione del vino "Romagna Albana Spumante", ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forli' e Ravenna. Art. 6. - Il vino "Romagna Albana Spumante", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato (D.O. a 420 nm: massimo 0,300); odore: caratteristico, intenso, delicato; sapore: dolce, gradevole, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale: 15%; zuccheri riduttori da svolgere: oltre 60 gr. per litro; acidita' totale: non inferiore a 6 gr. per litro; pH: non superiore a 3,2; estratto secco netto: non inferiore a 22 gr. per litro. Art. 7. - Sulle bottiglie contenenti vino "Romagna Albana Spumante" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione. E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.