Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992  n.
164,  al  fine  di  dare  seguito  alle  procedure  in  corso  per il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  del  vino
"Romagna Albana Spumante", ha deciso di provvedere alla pubblicazione
del parere espresso al riguardo dal precedente Comitato nazionale per
la  tutela  delle  denominazioni  di  origine  dei vini che era stato
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930, e della  relativa  proposta  di  disciplinare  di  produzione
formulata.
   Detto parere, pertanto, e' qui' di seguito riportato ai fini della
emanazione del relativo decreto ministeriale.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione  generale  delle
politiche  agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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     Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione
      di origine contrallata del vino "Romagna Albana Spumante"
   Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Romagna  Albana
Spumante"  e' riservata al vino spumante che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata  "Romagna
Albana  Spumante"  deve  essere ottenuto per almeno il 100% dalle uve
del vitigno Albana prodotte  nella  zona  di  produzione  di  cui  al
successivo art. 3.
   Art.  3.  -  La  zona  di  produzioone del vino a denominazione di
origine controllata "Romagna Albana Spumante" e' la seguente:
   Provincia di Forli': comuni di: Castrocaro  e  Terra  del  Sole  -
Forli'  -  Forlimpopoli  -  Meldola - Bertinoro - Cesena - Montiano -
Roncofreddo - Savignano sul Rubicone - Longiano.
   Per i comuni di Savignano sul  Rubicone,  Cesena,  Forlimpopoli  e
Forli',  il  limite  a valle e' cosi' delimitato: comune di Savignano
sul Rubicone: strada statale n. 9 Emilia.
   Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue  la
strada  statale  n. 9 fino all'incontro di questa con via Pestalozzi,
segue  questa  e  quindi  via  Marzolino  Primo  fino  alla  ferrovia
Rimini-Bologna  che  segue fino all'incontro con la strada statale n.
71-bis, da  questa  prende  per  via  comunale  Redichiaro,  per  via
Brisighella  poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue
quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone,  via
Madonna  dello  Schioppo,  via  Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume
Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9
Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino  al  confine
con il comune di Forlimpopoli.
   Comune  di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue
la strada statale n. 9 fino all'incontro con via  Della  Madonna  che
segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue
lungo  la  stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa
fino  a  ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al
confine del comune di Forli'.
   Comune di Forli': dal confine con il comune di Forlimpopoli  segue
la  strada  statale  n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue
questa via e poi le vie  Dragoni,  Paganella,  T.  Baldoni,  Gramsci,
Bertini,  G.  Orceoli,  Somalia,  Tripoli,  Bengasi, Cadore, Monte S.
Michele,  Gorizia,  Isonzo,  da  quest'ultima   segue   la   ferrovia
Rimini-Bologna  fino  al  Casello  km  59,  poi,  per  via Zignola si
ricongiunge a nord  della  citta'  della  strada  statale  n.  9  che
percorre fino al confine con il comune di Faenza.
   Provincia  di  Ravenna: comuni di: Castelbolognese - Riolo Terme -
Faenza - Casola Valsenio - Brisighella.
   Per i comuni di Faenza e Castelbolognese  il  limite  a  valle  e'
delimitato come segue:
    comune di Faenza, dal confine con il comune di Forli' dove questo
incontra  la  strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla
ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine
sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni  e  per  le  vie
Formellino,  Ravegnana,  Borgo  S.  Rocco,  Granarolo,  Provelta,  S.
Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si  ricongiunge  a  nord  della
citta'  a  detta  ferrovia  che  segue  fino  al  confine comunale di
Castelbolognese.
   Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
  Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano -  Casalfiumanese
Castel  San  Pietro  Terme  -  Dozza  Imolese - Fontanelice - Imola -
Ozzano Emilia.
   Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i  limiti  a  valle  sono  i
seguenti:
    comune  di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio
con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con  la  via
Provinciale  Nuova  che  segue  fino  a riprendere il proprio confine
comunale all'ingresso della predetta  strada  nel  comune  di  Castel
Guelfo;
    comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino "Romagna Albana  Spumante"  devono
essere  quelle  tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
   Il sistema d'impianto, le forme  di  allevamento  e  di  potatura,
devono  essere  quelle  generalmente  usati  e,  comunque, atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Romagna
Albana Spumante" non deve essere superiore a q.li 90  per  ettaro  di
vigneto  in  coltura  specializzata  e a tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere portata  attraverso
una  accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo.
   Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 50%.
Qualora  la  resa superi questo limite, l'eccedenza non avra' diritto
alla D.O.C.
   Art. 5. - Le operazioni di vinificazione per la  elaborazione  del
prodotto  base  devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona
delimitata nel precedente art. 3.
   Tuttavia,  tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli' e Ravenna
e dei Comuni di Bologna e Castel Guelfo (Bologna).
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  prodotto  base   devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% e
dopo   essere  state  sottoposte  a  leggero  appassimento,  del  16%
complessivo.
   La fermentazione del mosto puo' essere effettuata, anche in parte,
nelle tradizionali botti di rovere.
   Le operazioni di preparazione del vino "Romagna Albana  Spumante",
ossia  le  pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  per la
stabilizzazione, nonche' le operazioni  di  imbottigliamento  debbono
essere   effettuate  nell'ambito  dei  territori  delle  province  di
Bologna, Forli' e Ravenna.
   Art.  6.  -  Il   vino   "Romagna   Albana   Spumante",   all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: giallo dorato (D.O. a 420 nm: massimo 0,300);
    odore: caratteristico, intenso, delicato;
    sapore: dolce, gradevole, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale: 15%;
    zuccheri riduttori da svolgere: oltre 60 gr. per litro;
    acidita' totale: non inferiore a 6 gr. per litro;
    pH: non superiore a 3,2;
    estratto secco netto: non inferiore a 22 gr. per litro.
   Art.  7.  -  Sulle  bottiglie  contenenti  vino  "Romagna   Albana
Spumante" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.
   E'  vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal
presente  disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi   "extra",
"superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.