Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992  n.
164,  esaminata  la domanda intesa a ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini  "Garda  Orientale"  ha
espresso  parere  favorevole  al suo accoglimento proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali - Direzione generale delle
politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                            ____________
               Proposta del disciplinare di produzione
    della denominazione di origine contrallata "Garda Orientale"
   Art.  1.  -  La  denominazione  di  origine   controllata   "Garda
Orientale"  e' riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati nella
zona di produzione di cui al successivo art. 3 e che rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
   Art.  2.  -  La  denominazione  di  origine   controllata   "Garda
Orientale" con la specificazione di uno dei seguenti vini:
    Garganega;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Chardonnay;
    Trebbianello (Tocai italico);
    Riesling italico;
    Riesling renano;
    Cortese;
    Sauvignon,
e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre,  le  uve
provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  bianca,  non aromatici, ad
esclusione di quelli inclusi nel presente articolo  raccomandati  e/o
autorizzati  per  le  provincie  di  Verona  e  Mantova, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%.
   La denominazione di origine controllata "Garda Orientale"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Cabernet;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Pino nero;
    Marzemino;
    Corvina,
e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre,  le  uve
provenienti   da   altri   vitigni   a  bacca  nera,  non  aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le provincie di  Verona  e  Mantova,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
   La   specificazione  "Cabernet"  e'  riservata  ai  vini  ottenuti
impiegando congiuntamente le  uve  dei  vitigni  Cabernet  franc  e/o
Cabernet suvignon e/o Corvina, quest'ultima, per non oltre il 15%.
   La  denominazione  "Garda Orientale" deve precedere immediatamente
il nome della specificazione del tipo di vino.
   Art. 3. - La zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Garda  Orientale"  di  cui all'art. 2 e' cosi'
delimitata.
    A) Provincia di Verona i territori che comprendono in toto  o  in
parte i seguenti comuni:
    Affi,  Badia  Calvena,  Bardolino,  Brentino Belluno, Bussolengo,
Caldiero,  Caprino,  Castelnuovo  del  Garda,  Cavaion,  Cazzano   di
Tramigna,  Colognala  ai  Colli,  Costermano,  Dolce', Fumane, Garda,
Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise,  Marano,  Mezzane,  Montecchia  di
Crosara,   Monteforte   d'Alpone,   Negrar,   Pastrengo,  Pescantina,
Peschiera, Rivoli, Ronca', Sant'Ambrogio, S. Giovanni  Ilarione,  San
Martino B.A., San Pietro Incariano, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri
del  Benaco,  Tregnago,  Valeggio  sul  Mincio, Verona, Vestenanuova,
Villafranca.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo da sud del Lago  di  Garda  al  confine  del  Comune  di
Peschiera  con  la  provincia di Brescia la delimitazione segue verso
sud detto confine  sino  a  raggiungere  quello  della  provincia  di
Mantova  segue  quindi  verso  est  sino  alla congiunzione del fiume
Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio  sino  ad  incontrare  il
ponte  che  lo  attraversa  e  che  abbandona per un breve tratto per
seguire il confine di provincia sino a reincontrare il  fiume  Mincio
che ridiscende sino alla localita' Burino. Piega, quindi, prima verso
Sud-Ovest  e  poi  a  Sud  sempre  seguendo il limite di Provincia in
destra Mincio sino a ricongiungersi a quota  63  con  il  Mincio  che
risale fino al punto Visconteo di Borghetto.
   Attaversa  il  ponte  Visconteo  verso  Valeggio e quindi segue il
canale Prevaldesca sino alla carreggiabile  che  porta  a  Ca'  Buse.
Segue   quindi  verso  Nord  la  strada  comunale  sino  ad  arrivare
all'abitato di Valeggio.
   Prosegue  verso  Est  immettendosi  sulla  strada  Provinciale  di
Villafranca-Valeggio  che  segue fino a incrociare la strada comunale
toccando Grottarole, C. Nuova Pigno  e  Ca'  Delta,  quindi  prosegue
seguendo  verso Nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto
sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che  segue  per
breve  tratto  sino ad incontrare il canale del Consorzio di Bonifica
Alto  Veronese  che  segue  verso  Nord-Est   sino   all'abitato   di
Sommacampagna.
   Prosegue  quindi  verso Nord sulla strada per Bussolengo superando
l'autostrada  Serenissima  e  la  ferrovia  Milano-Venezia   sino   a
raggiungere  il  confine del Comune di Bussolengo presso la localita'
Civile.
   Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso  Nord  fino
ad incontrare l'autostrada del Brennero.
   Segue  per  breve  tratto  la strada per Bussolengo per immettersi
sulla strada comunale del Cristo che  segue  sino  ad  incontrare  la
strada  provinciale  Verona-Lago  nei  pressi di quota 130. Segue per
breve tratto verso Est la strada Verona-Lago e poi la strada  interna
di  Bussolengo  sino  al  ponte  sul  canale dell'Enel che attraversa
immettendosi sulla strada per Pol e la Sega  sino  a  raggiungere  il
fiume  Adige  che risale verso Nord sino alla frazione di Volargne in
prossimita' delle Fornaci Tosadori.
   La delimitazione scende quindi verso Sud seguendo  la  carrareccia
che  dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12 passa
la localita' Paganella che segue verso  Sud  sino  ad  incontrare  la
stazione   ferroviaria   di  Domegliara  e  inserendosi  sulla  linea
ferroviaria del Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria  di
Parona, imbocca quindi la statale 12 sino ad incontrare la strada che
porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada
che  passando  dalla  localita'  S.  Giuliano  e il cimitero di Avesa
arriva alla strada comunale per Avesa che  risale  per  breve  tratto
sino ad incontrare la carrareccia che verso Est raggiunge S. Mattia e
verso Nord quota 283, piega quindi verso Sud seguendo la strada delle
Torricelle  sino  ad  arrivare  a  Castel  S.  Felice da dove, per il
sentiero che porta a Villa Policanta, scende sino alla  strada  della
Valpantena in prossimita' di Villa Beatrice.
   Da  Villa  Beatrice  la  delimitazione  scende  verso Sud lungo la
strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia
che verso Est, passando per Ca' dell'Olmo  e  Bongiovanna,  giunge  a
Villa  Cometti  per  scendere  quindi  a  Sud  per  Corte Paroncini e
giungere sulla strada per Montorio che segue toccando  Morin  e  Olmo
sino  all'abitato  di  Montorio  dove  prosegue  per la strada per S.
Martino B.A. sino alla localita' Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio
sino all'abitato di S.  Martino  per  seguire  quindi  verso  Est  la
statale  n.  11  sino  a  toccare  la localita' S. Pietro al km. 48 e
piegare quindi verso Sud per la  strada  di  Caldiero  e  quindi  con
quella  che  delimita  a  Sud im monte Rocca per risalire quindi sino
alla strada per le terme e da queste ritornare sulla  statale  n.  11
che  segue  sempre  verso  Est  sono al ponte sul torrente Alpone del
quale ne segue risalendo il corso  sino  ad  incontrare  l'autostrada
Serenissima  che  ne  delimita  a  Sud-Est  il  comprensorio, sino ad
incontrare il confine della provincia di Vicenza.
   La delimitazione sale quindi  verso  Nord  lungo  il  confine  del
Vicentino  incontrando,  dopo il territorio del comune di Monteforte,
quello di Montecchia,  Ronca',  S.  Giovanni  Ilarione  e  quello  di
Vestenanova sino alla localita' Bacchi, dove piegando ad Ovest per la
strada  comunale,  tocca  le  localita'  Alberomatto  e  Siveri  sino
all'abitato di Vestenanova  e  quindi  Vestenavecchia  e  Castelvero,
attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al
centro  abitato  toccando le localita' Costalunga - Rosati e Nicolai,
sale per breve tratto sino alla localita' Fornai e ridiscende  quindi
verso  Sud-Est  per  la  strada  comunale toccando le localita' Riva,
Tessari, Antonelli, Mastini-Canovi e Bettola alla congiunzione tra  i
comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline.
   Dalla  localita'  Bettola  il limite scende per breve tratto a Sud
lungo il confine tra i Comuni di Tregnago e S. Mauro di  Saline  sino
ad  incontrare  il vaio dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione
del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino  all'imbocco
del  vaio di Tretto verso Ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri
dove  si  immette  sulla  strada  che passa per Casette, Roccolo e la
Costa e si  interseca  con  il  vaio  Bruscara  che  risale  sino  ad
incontrare  il  confine del comune di Grezzana, che segue e, piegando
verso Nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago
a quota 621.
   Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole passando
per Nalini, Cabalai per i vai e per  i  Busoni,  prosegue  per  breve
tratto  la  strada  comunale  sino  al vaio Sannava che segue sino al
progno Valpantena e risale per vaio Salsone sino  alle  localita'  S.
Benedetto,  scende quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio,
segue la curva di livello di quota 500 interno a Monte Tondo passando
per le localita' Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca  verso  Nord
la  strada  comunale  sino  a  La Fratta, sale toccando Sottosengia a
Ovest di casa  Antolini,  attraverso  il  progno  Castello  risalendo
sempre  per  Colombare  e  la Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad
Ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per
Fane che da questa localita' con andamento tortuoso segue  sino  alla
contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino
Monier e per il vaio di Pra' il Molino da Pra'.
   Da  questa  localita'  il  confine prosegue sulla strada che verso
Ovest porta  alla  localita'  S.  Cristina  da  dove  prosegue  verso
Sud-Ovest  passando  per  la  Ca' Fava, Ca' Norini, Vaialta di Sopra,
Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risale verso
Nord lungo la Strada comunale sino al tornante  in  promissimita'  di
Monte  Per e ridiscende verso Ovest per Ca' Camporal e Molino Gardane
ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino  al  Progno
di  Fumane  che  discende  per  breve  tratto sino a Ca' Pangoni dove
risalendo l'omonimo vaio e passando per Monte Cartello (quota 676)  a
Nord  di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al confine di S.
Ambrogio.
   Da qui la delimitazione passa a Nord di M. Pugna (quota 740)  Casa
Campogiano  di  sotto,  tocca  quota 534, passa sopra i caseggiati di
Monte e raggiunge Casa Fontana e finisce sullo strapiombo  sull'Adige
di  fronte al Monte Rocco ove incontra il limite del comune di Dolce'
e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue
verso Nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando  per
Ceraino,  la  Fornace,  Ca'  Soman e subito dopo il km 313 imbocca la
curva di livello di quota 150 che segue fino ad incontrare il confine
della Provincia di Trento passando per le  localita'  Ca'  del  Maso,
Cava  del  Prete  e  Monte  di Peri e di Ossenigo e seguire quindi il
limite di demarcazione di Provincia, attraversare l'Adige e  risalire
lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove
ridiscende  sulla  destra  Adige  a Sud in comune di Brentino Belluno
sino ad incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla
localita' Canal.
   Da qui la linea di confine riprende a salire verso Nord  lungo  il
confine  del  comune  di  Caprino  Veronese sino alla localita' Pozza
Galletto, attraversa il torrente Tasso e raggiunge localita'  Vezzane
e  Renzon,  attraversa  il  vaio  delle  Giare  e passando a monte di
Vilmezzano raggiungendo Casette delle Pozze, Ca' Zerman e  le  Peagre
attraversa  il  progno  dei  Lumini e costeggiando il Monte Pesina in
quota arriva al confine di Costermano.
   La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e
attraversando  il  vaio  Boione  raggiunta la strada che da Torri del
Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada  verso  il
lago  di  Garda  passando per Albisano giunge a Torri del Benaco e da
qui costeggiando la sponda del lago  si  ricongiunge  alla  linea  di
partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia.
    B)  Provincia di Mantova i territori che comprendono in toto o in
parte  i  seguenti  comuni:  Castiglione  delle  Stiviere,  Cavriana,
Mozambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
   Il  limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con
il confine della provincia di Mantova in localita' Villa  (Ponti  sul
Mincio)  segue  verso sud il limite provinciale fino all'intersezione
con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla
localita' Molini della Volta.
   Dalla suddetta  localita'  il  limite  piega  ad  ovest  lungo  la
rotabile  per  Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo
la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da
dove segue prima verso sud e  poi  verso  nord-ovest  la  strada  che
circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena
immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada
comunale  della  Malvasia).  Il  limite segue ora verso nord-ovest la
suddetta strada toccando quota 57, passando a  nord  dell'abitato  di
Foresto,  quota  69,  Tezze  di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva
Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al  ponte
sul  canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove
immettendosi  sul  canale  dell'Alto  Mantovano,  risale  lo   stesso
passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finche' a sud di
Esenta  (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il
limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso  nord  ed  ancora
verso  est,  il  limite di provincia fino alla localita' Villa, punto
partenza.
   Art. 4. - Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura  dei  vigneti
destinati  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Garda Orientale" devono essere quelle tradizionali della
zona, e comunque, atte a conferire alle uve e  al  vino  derivato  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura ad esclusione della sola
irrigazione di soccorso.
   La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di
uva in vino devono essere le seguenti:
   Vino                            Resa uva/Ha       Resa uva/vino
     -                                  -                   -
Garganega ......................       160                 70%
Pinot bianco ...................       130                 70%
Pinot grigio ...................       120                 70%
Chardonnay .....................       130                 70%
Trebbianello o Tocai ...........       140                 70%
Riesling italico ...............       120                 70%
Riesling renano ................       120                 70%
Cortese ........................       140                 70%
Sauvignon ......................       120                 70%
Cabernet e/o Franc e Sauvignon .       120                 70%
Merlot .........................       130                 70%
Pinot nero .....................       110                 70%
Marzemino ......................       130                 70%
Corvina veronese ...............       130                 70%
 
   A  detto  limite  in  annate  eccezionalmente  favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   I  presidenti  delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto
su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria  interessate,
e   previo  parere  espresso  dai  competenti  comitati  vitivinicoli
possono, allo scopo di tutelare l'immagine  dei  presenti  vini,  con
proprio   provvedimento   da   emanarsi   ogni   anno   nel   periodo
immediatamente precedente la vendemmia, ridure i quantitativi di  uva
per  ettaro  ammessi  alla  certificazione,  rispetto  a quelli sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  e  al  Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione della denominazione  di  origine  e  delle
indicazioni  geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio
di Mantova e Verona.
   Il limite di cui sopra potra' essere rettificato  anche  da  parte
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
   I  rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  delle quote
massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino
da tavola.
   Qualora  la  resa  uva/vino  superi  i  limiti  sopra   riportati,
l'eccedenza  non  avra'  diritto alla denominazione di orgine e sara'
presa in carico dall'interessato come vino da  tavola  e,  se  ha  le
caratteristiche, come indicazione geografica tipica.
   Art.  5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel  precedente  art.
3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate  entro
l'intero territorio delle province di Verona e Mantova.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata "Garda Orientale", con  il  nome
di   vitigno,  i  seguenti  titoli  alcolometrici  volumici  naturali
complessivi minimi:
 
                                         Vol. % -
    Garganega ......................         9,5
    Pinot bianco ...................        10
    Pinot grigio ...................        10
    Chardonnay .....................        10
    Trebbianello o Tocai ...........        10
    Riesling italico ...............        10
    Riesling renano ................        10
    Cortese ........................        10
    Sauvignon ......................        10
    Cabernet e/o Franc e Sauvignon..        10,5
    Merlot .........................        10,5
    Pinot nero .....................        10,5
    Marzemino ......................        10
    Corvina veronese ...............        10
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche leali e
costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   E' ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve
della zona di produzione sia con mosti concentrati rettificati.
   Art. 6. - I vini a denominazione  di  origine  controllata  "Garda
Orientale"  all'atto  dell'immissione al consumo devono corrispondere
alle seguenti caratteristiche:
   "Garda Orientale Garganega":
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Pinot bianco":
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Pinot grigio":
    colore: giallo paglierino talvolta ramato;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: pieno, armonico talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Chardonnay":
    colore: paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Trebbianello":
    colore: paglierino;
    odore: vinoso, gradevole caratteristico;
    sapore:  armonico,   fresco,   moderatamente   acidulo   talvolta
abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Riesling renano":
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Riesling italico":
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Cortese":
    colore: paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Garda Orientale Sauvignon":
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato leggermente aromatico;
    sapore: armonico, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda Orientale Cabernet":
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: armonico, moderatamente acidulo, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda Orientale Cabernet Franc":
    colore: rosso rubino vivo;
    odore: erbaceo, caratteristico gradevole;
    sapore: armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda Orientale Cabernet Sauvignon":
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo;
    sapore: armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda Orientale Merlot":
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: pieno, gradevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda Orientale Pinot nero":
    colore: rosso rubino;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: piacevole vinoso, armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda Orientale Marzemino":
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: armonico, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda Orientale Corvina":
    colore: rosso rubino;
    odore: delicato, fresco, gradevole;
    sapore: piacevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Il  vino  ottenuto  dalle  uve  dei  vigneti iscritti all'albo del
"Garda Orientale Garganega"  puo'  essere  elaborato  nella  versione
frizzante  attuando  esclusivamente il processo della rifermentazione
naturale.
   Detto vino e' posto al consumo con la sola designazione di  "Garda
Orientale frizzante" e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Garda Orientale Frizzante":
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: secco o amabile, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 13 per mille.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Garda Orientale"
con i nomi di vitigno Pinot bianco,  Chardonnay  e  Riesling  possono
essere   preparati   nel  tipo  spumante  e  devono  essere  ottenuti
esclusivamente per rifermentazione naturale.
   Nella  preparazione  di  detti  vini  spumanti  e'  consentita  la
tradizionale pratica correttiva in quantita' non superiore al 15% con
vini   ottenuti   dalla   vinificazione  in  bianco  del  Pinot  nero
proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, ed  a  condizione
che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale.
   E'  ammessa,  comunque,  nella percentuale del 15% sopra indicata,
l'eventuale presenza di  uve  delle  varieta'  complementari  di  cui
all'art.  2,  secondo comma, e della Corvina in aggiunta a quella del
Pinot nero.
   La zona di elaborazione per detti vini sono le province di Verona,
Mantova e Treviso.
   Il vino ottenuto deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Garda Orientale Pinot 'Bianco' 'Chardonnay' e 'Riesling renano'":
    spuma: sottile con grana fine e persistente;
    colore: paglierino brillante;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco o amabile fruttato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 13 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra,
i minimi sopra indicati per  l'acidita'  totale  e  l'estratto  secco
netto.
   Art.  7.  -  Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Garda
Orientale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da  quella  prevista  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e
simili.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti   vino   "Garda
Orientale"  puo'  figurare  l'indicazione  dell'annata  di produzione
delle uve, purche' veritiera e documentabile.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
l'acquirente,   nonche'   l'impiego   di   indicazioni  che  facciano
riferimento a comuni, frazioni,  aree,  fattorie,  zone  e  localita'
comprese  nella  zona  delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto.