Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, esaminata la domanda intesa a ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Garda Orientale" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine contrallata "Garda Orientale" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Garda Orientale" e' riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - La denominazione di origine controllata "Garda Orientale" con la specificazione di uno dei seguenti vini: Garganega; Pinot bianco; Pinot grigio; Chardonnay; Trebbianello (Tocai italico); Riesling italico; Riesling renano; Cortese; Sauvignon, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, ad esclusione di quelli inclusi nel presente articolo raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Verona e Mantova, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Garda Orientale" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cabernet; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Merlot; Pino nero; Marzemino; Corvina, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Verona e Mantova, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e/o Cabernet suvignon e/o Corvina, quest'ultima, per non oltre il 15%. La denominazione "Garda Orientale" deve precedere immediatamente il nome della specificazione del tipo di vino. Art. 3. - La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Orientale" di cui all'art. 2 e' cosi' delimitata. A) Provincia di Verona i territori che comprendono in toto o in parte i seguenti comuni: Affi, Badia Calvena, Bardolino, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino, Castelnuovo del Garda, Cavaion, Cazzano di Tramigna, Colognala ai Colli, Costermano, Dolce', Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, Ronca', Sant'Ambrogio, S. Giovanni Ilarione, San Martino B.A., San Pietro Incariano, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da sud del Lago di Garda al confine del Comune di Peschiera con la provincia di Brescia la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova segue quindi verso est sino alla congiunzione del fiume Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio sino ad incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a reincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla localita' Burino. Piega, quindi, prima verso Sud-Ovest e poi a Sud sempre seguendo il limite di Provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al punto Visconteo di Borghetto. Attaversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a Ca' Buse. Segue quindi verso Nord la strada comunale sino ad arrivare all'abitato di Valeggio. Prosegue verso Est immettendosi sulla strada Provinciale di Villafranca-Valeggio che segue fino a incrociare la strada comunale toccando Grottarole, C. Nuova Pigno e Ca' Delta, quindi prosegue seguendo verso Nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio di Bonifica Alto Veronese che segue verso Nord-Est sino all'abitato di Sommacampagna. Prosegue quindi verso Nord sulla strada per Bussolengo superando l'autostrada Serenissima e la ferrovia Milano-Venezia sino a raggiungere il confine del Comune di Bussolengo presso la localita' Civile. Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso Nord fino ad incontrare l'autostrada del Brennero. Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino ad incontrare la strada provinciale Verona-Lago nei pressi di quota 130. Segue per breve tratto verso Est la strada Verona-Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al ponte sul canale dell'Enel che attraversa immettendosi sulla strada per Pol e la Sega sino a raggiungere il fiume Adige che risale verso Nord sino alla frazione di Volargne in prossimita' delle Fornaci Tosadori. La delimitazione scende quindi verso Sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12 passa la localita' Paganella che segue verso Sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la statale 12 sino ad incontrare la strada che porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla localita' S. Giuliano e il cimitero di Avesa arriva alla strada comunale per Avesa che risale per breve tratto sino ad incontrare la carrareccia che verso Est raggiunge S. Mattia e verso Nord quota 283, piega quindi verso Sud seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel S. Felice da dove, per il sentiero che porta a Villa Policanta, scende sino alla strada della Valpantena in prossimita' di Villa Beatrice. Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso Sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia che verso Est, passando per Ca' dell'Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere quindi a Sud per Corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio che segue toccando Morin e Olmo sino all'abitato di Montorio dove prosegue per la strada per S. Martino B.A. sino alla localita' Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio sino all'abitato di S. Martino per seguire quindi verso Est la statale n. 11 sino a toccare la localita' S. Pietro al km. 48 e piegare quindi verso Sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a Sud im monte Rocca per risalire quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla statale n. 11 che segue sempre verso Est sono al ponte sul torrente Alpone del quale ne segue risalendo il corso sino ad incontrare l'autostrada Serenissima che ne delimita a Sud-Est il comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia di Vicenza. La delimitazione sale quindi verso Nord lungo il confine del Vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di Monteforte, quello di Montecchia, Ronca', S. Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla localita' Bacchi, dove piegando ad Ovest per la strada comunale, tocca le localita' Alberomatto e Siveri sino all'abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al centro abitato toccando le localita' Costalunga - Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla localita' Fornai e ridiscende quindi verso Sud-Est per la strada comunale toccando le localita' Riva, Tessari, Antonelli, Mastini-Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline. Dalla localita' Bettola il limite scende per breve tratto a Sud lungo il confine tra i Comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline sino ad incontrare il vaio dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all'imbocco del vaio di Tretto verso Ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Costa e si interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e, piegando verso Nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago a quota 621. Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole passando per Nalini, Cabalai per i vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per vaio Salsone sino alle localita' S. Benedetto, scende quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 interno a Monte Tondo passando per le localita' Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca verso Nord la strada comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia a Ovest di casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e la Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad Ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa localita' con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Pra' il Molino da Pra'. Da questa localita' il confine prosegue sulla strada che verso Ovest porta alla localita' S. Cristina da dove prosegue verso Sud-Ovest passando per la Ca' Fava, Ca' Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risale verso Nord lungo la Strada comunale sino al tornante in promissimita' di Monte Per e ridiscende verso Ovest per Ca' Camporal e Molino Gardane ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al Progno di Fumane che discende per breve tratto sino a Ca' Pangoni dove risalendo l'omonimo vaio e passando per Monte Cartello (quota 676) a Nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al confine di S. Ambrogio. Da qui la delimitazione passa a Nord di M. Pugna (quota 740) Casa Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge Casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull'Adige di fronte al Monte Rocco ove incontra il limite del comune di Dolce' e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue verso Nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Ca' Soman e subito dopo il km 313 imbocca la curva di livello di quota 150 che segue fino ad incontrare il confine della Provincia di Trento passando per le localita' Ca' del Maso, Cava del Prete e Monte di Peri e di Ossenigo e seguire quindi il limite di demarcazione di Provincia, attraversare l'Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove ridiscende sulla destra Adige a Sud in comune di Brentino Belluno sino ad incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla localita' Canal. Da qui la linea di confine riprende a salire verso Nord lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla localita' Pozza Galletto, attraversa il torrente Tasso e raggiunge localita' Vezzane e Renzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiungendo Casette delle Pozze, Ca' Zerman e le Peagre attraversa il progno dei Lumini e costeggiando il Monte Pesina in quota arriva al confine di Costermano. La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Boione raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia. B) Provincia di Mantova i territori che comprendono in toto o in parte i seguenti comuni: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Mozambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana. Tale zona e' cosi' delimitata: Il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in localita' Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla localita' Molini della Volta. Dalla suddetta localita' il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finche' a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla localita' Villa, punto partenza. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Orientale" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della sola irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti: Vino Resa uva/Ha Resa uva/vino - - - Garganega ...................... 160 70% Pinot bianco ................... 130 70% Pinot grigio ................... 120 70% Chardonnay ..................... 130 70% Trebbianello o Tocai ........... 140 70% Riesling italico ............... 120 70% Riesling renano ................ 120 70% Cortese ........................ 140 70% Sauvignon ...................... 120 70% Cabernet e/o Franc e Sauvignon . 120 70% Merlot ......................... 130 70% Pinot nero ..................... 110 70% Marzemino ...................... 130 70% Corvina veronese ............... 130 70% A detto limite in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dai competenti comitati vitivinicoli possono, allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridure i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio di Mantova e Verona. Il limite di cui sopra potra' essere rettificato anche da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di orgine e sara' presa in carico dall'interessato come vino da tavola e, se ha le caratteristiche, come indicazione geografica tipica. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio delle province di Verona e Mantova. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Garda Orientale", con il nome di vitigno, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali complessivi minimi: Vol. % - Garganega ...................... 9,5 Pinot bianco ................... 10 Pinot grigio ................... 10 Chardonnay ..................... 10 Trebbianello o Tocai ........... 10 Riesling italico ............... 10 Riesling renano ................ 10 Cortese ........................ 10 Sauvignon ...................... 10 Cabernet e/o Franc e Sauvignon.. 10,5 Merlot ......................... 10,5 Pinot nero ..................... 10,5 Marzemino ...................... 10 Corvina veronese ............... 10 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione sia con mosti concentrati rettificati. Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata "Garda Orientale" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Garda Orientale Garganega": colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, pieno, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Pinot bianco": colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Pinot grigio": colore: giallo paglierino talvolta ramato; odore: gradevole caratteristico; sapore: pieno, armonico talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Chardonnay": colore: paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Trebbianello": colore: paglierino; odore: vinoso, gradevole caratteristico; sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Riesling renano": colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Riesling italico": colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Cortese": colore: paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Garda Orientale Sauvignon": colore: giallo paglierino; odore: delicato leggermente aromatico; sapore: armonico, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda Orientale Cabernet": colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: armonico, moderatamente acidulo, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda Orientale Cabernet Franc": colore: rosso rubino vivo; odore: erbaceo, caratteristico gradevole; sapore: armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda Orientale Cabernet Sauvignon": colore: rosso rubino; odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda Orientale Merlot": colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: pieno, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda Orientale Pinot nero": colore: rosso rubino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: piacevole vinoso, armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda Orientale Marzemino": colore: rosso rubino; odore: caratteristico, gradevole; sapore: armonico, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda Orientale Corvina": colore: rosso rubino; odore: delicato, fresco, gradevole; sapore: piacevole, armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Il vino ottenuto dalle uve dei vigneti iscritti all'albo del "Garda Orientale Garganega" puo' essere elaborato nella versione frizzante attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. Detto vino e' posto al consumo con la sola designazione di "Garda Orientale frizzante" e deve rispondere alle seguenti caratteristiche: "Garda Orientale Frizzante": colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: secco o amabile, fruttato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 13 per mille. I vini a denominazione di origine controllata "Garda Orientale" con i nomi di vitigno Pinot bianco, Chardonnay e Riesling possono essere preparati nel tipo spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale. Nella preparazione di detti vini spumanti e' consentita la tradizionale pratica correttiva in quantita' non superiore al 15% con vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale. E' ammessa, comunque, nella percentuale del 15% sopra indicata, l'eventuale presenza di uve delle varieta' complementari di cui all'art. 2, secondo comma, e della Corvina in aggiunta a quella del Pinot nero. La zona di elaborazione per detti vini sono le province di Verona, Mantova e Treviso. Il vino ottenuto deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Garda Orientale Pinot 'Bianco' 'Chardonnay' e 'Riesling renano'": spuma: sottile con grana fine e persistente; colore: paglierino brillante; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco o amabile fruttato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 13 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Alla denominazione di origine controllata "Garda Orientale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Garda Orientale" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.