Il modello delineato dalla legge bancaria del 1936 e dal diritto societario configurava un sistema finanziario incentrato sull'intermediazione bancaria. Alle sole banche, infatti, veniva consentito il ricorso senza limiti alla raccolta di risparmio presso il pubblico mentre alle imprese (costituite in forma di societa' per azioni e in accomandita per azioni) il codice civile consentiva di raccogliere risparmio esclusivamente attraverso lo strumento obbligazionario, entro il limite del capitale versato ed esistente. Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) conferma la riserva di attivita' bancaria, consentendo tuttavia un sostanziale ampliamento della possibilita', per le imprese, di raccogliere risparmio. L'articolo 11, infatti, riconosce alle imprese nuove possibilita' di ricorso al mercato per il reperimento di capitale di debito. * * * Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e riguardano i soggetti diversi dalle banche. L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori. * * * La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa puo' essere effettuata sia dalle societa' ed enti quotati sia dalle altre imprese. La "qualita'" di queste ultime viene assicurata richiedendo un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciate da un intermediario vigilato. Alle banche e' affidato il compito di favorire il reperimento di risorse sul mercato da parte di organismi sani, sviluppando un canale di assistenza al mondo imprenditoriale ulteriore rispetto al tradizionale affidamento e all'intervento di tipo partecipativo. Tale opportunita' offerta al sistema bancario e' coerente, inoltre, con le disposizioni volte a contenere l'ammontare dei grandi rischi assunti. Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta puo' essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege n. 43/1994, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli - coerentemente con quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 - viene fissato in una misura (100 milioni) idonea a selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa. Per quanto concerne la raccolta presso soci, essa puo' essere effettuata senza alcun limite purche' rivolta a soggetti che detengano, da almeno tre mesi, una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale. Per le cooperative con piu' di cinquanta soci, viene fissato un limite quantitativo, pari a tre volte il patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato a cinque volte il patrimonio in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30%, da soggetti "vigilati" (banche, finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, assicurazioni) ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che conferisca una adeguata tutela agli investitori. Il Comitato ha confermato il divieto alle societa' finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle societa' finanziarie "vigilate" (iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico) viene consentita la raccolta tra il pubblico con i nuovi strumenti di debito. Vengono, infine, introdotti per tutti i soggetti che effettuano attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci, coerentemente con quanto stabilito dal citato decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre u.s., obblighi in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. * * * Le presenti istruzioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica attesa la rilevanza che assumono per molteplici operatori. Esse entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Viene inoltre prevista una disciplina transitoria (sino al 31 dicembre 1997) per consentire ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci di ricondurre tale raccolta nei limiti ora introdotti, ovvero di dismettere tale attivita'. Le societa' cooperative non finanziarie possono avvalersi di un periodo transitorio piu' lungo (sino al 31 dicembre 1999) qualora aderiscano a schemi di garanzia dei prestiti sociali promossi dalle associazioni di categoria. Le societa' cooperative finanziarie, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono astenersi dall'instaurare nuovi rapporti e dismettere progressivamente le operazioni in essere entro il 31 dicembre 1997. Si rammenta che tali ultime societa' possono richiedere l'autorizzazione all'attivita' bancaria alla Banca d'Italia, la quale effettuera' le proprie valutazioni ai sensi delle vigenti istruzioni di vigilanza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1994. Il Governatore: FAZIO ------------ RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa. L'art. 11 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, nel ribadire il principio in virtu' del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico e' vietata, in generale, ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilita' di raccolta (1). Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994. L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori. La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa puo' essere effettuata sia dalle societa' ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato". Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta puo' essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege n. 43/1994, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa. ------------ (1) Il divieto non si applica agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge. Per quanto concerne la raccolta presso soci, essa puo' essere effettuata senza alcun limite purche' rivolta a soggetti che detengano una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale. Per le cooperative con piu' di cinquanta soci, viene introdotto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Il Comitato ha confermato il divieto alle societa' finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle societa' finanziarie "vigilate" viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito. 2. Fonti normative. La materia e' regolata dai seguenti articoli del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.): art. 11, commi 2, 3, 4 (lettere c), d), e), e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definiscono le deroghe al divieto stesso e individuano le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico; art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti - diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari - da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali; art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato; articoli 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato; e inoltre dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie; dalla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del T.U.; dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: "raccolta del risparmio tra il pubblico", l'attivita' di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. Ai fini della presente disciplina non e' "raccolta di risparmio tra il pubblico": a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma piu' ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso (1). In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosita' e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta; ------------ (1) Tale esclusione riguarda ovviamente i soli finanziamenti e non altre operazioni - come, ad esempio, l'attivita' di gestione di valori mobiliari - le quali, anche se effettuate sulla base di trattative personalizzate, costituiscono "raccolta di risparmio tra il pubblico". b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso; c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti: banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e d) del T.U.; societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.; societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.; imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742; societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; societa' fiduciarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77; fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344; SICAV iscritte all'albo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attivita'; "raccolta di risparmio presso soci", l'attivita' di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della societa', deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci. Ai fini della presente disciplina non costituiscono "raccolta di risparmio presso soci" le singole operazioni di finanziamento a favore della societa' che uno o piu' soci decidano di effettuare, sempreche' tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta; "societa' finanziarie", gli intermediari finanziari esercenti le attivita' indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle "societa' di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attivita' delle imprese partecipate; "societa' finanziarie vigilate", le societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.; "soggetti vigilati", le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lettere b) e d) del T.U., le societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le societa' ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742; "raccolta a vista", la raccolta che puo' essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole piu' restrittive. Non si considera "a vista", la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso; "attivita' finanziaria", le attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, cosi' come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994; "emissione e gestione di mezzi di pagamento", l'attivita' di intermediazione finanziaria esercitata mediante: a) incasso e trasferimento di fondi; b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita'; c) compensazione di debiti e crediti; d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attivita' di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione - da parte di un fornitore di beni e servizi - di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso. 4. Destinatari della disciplina. Le presenti istruzioni si rivolgono ai soggetti residenti in Italia (1). ------ (1) Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII delle istruzioni di vigilanza ("Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari"). Sezione II RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO 1. Premessa. I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie. Nel seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento. 2. Obbligazioni. Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le societa' per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile. Tale limite e' elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti societa' con titoli negoziati in un mercato regolamentato: societa' per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie; societa' finanziarie vigilate. Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle possibilita' di raccolta mediante lo strumento obbligazionario. 3. Cambiali finanziarie e certificati di investimento. 3.1 Emittenti. Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento (1) (2): le societa' e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (3); le altre societa' purche' i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati. ------------ (1) Si rammenta che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con la delibera del 3 marzo 1994 ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie e' temporaneamente preclusa alle banche. (2) Si rammenta che le societa' di intermediazione mobiliare non possono, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, raccogliere risparmio con strumenti diversi dalle obbligazioni. (3) La quotazione deve riferirsi alle azioni della societa', ovvero ad altri titoli purche' la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere. L'identita' del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere indicati sui titoli (1). La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento e' preclusa alle societa' finanziarie non vigilate. 3.2 Cambiali finanziarie. Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche: sono titoli di credito all'ordine emessi in serie; hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi; hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni. Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del regio decreto n. 1669/33 (2) devono essere indicati: la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta; il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3); l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte; in caso di garanzia, l'identita' del garante e l'ammontare della garanzia. 3.3 Certificati di investimento. I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche: hanno durata minima superiore a 12 mesi; hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni. I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione. Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati: la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta; il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3); il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalita' di rimborso; ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte; in caso di garanzia, l'identita' del garante e l'ammontare della garanzia. 3.4 Limiti all'emissione. Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Nell'allegato B si riporta il quadro riepilogativo delle possibilita' di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. ------------ (1) Le garanzie devono essere esplicite e non assoggettate a condizione. (2) La denominazione "cambiale finanziaria"; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario e' emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente). (3) Le societa' cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato. 4. Obblighi di trasparenza. I soggetti che raccolgono direttamente (1) risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela - nei locali in cui svolgono tale attivita' - i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 4.1. Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate. 4.1 Fogli informativi analitici. I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte. Per tutte le operazioni e' specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale. Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi. Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia e' conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile. ------------ (1) La disciplina indicata al presente paragrafo si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle societa' finanziarie che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati. Sezione III RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI 1. Societa' diverse dalle cooperative. Le societa' diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che (1): tale facolta' sia prevista nello statuto; la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nelle societa' di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste. La raccolta presso soci non puo' avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Nell'allegato C si riporta un riepilogo delle possibilita' di raccogliere risparmio presso soci per le societa' diverse dalle cooperative. 2. Societa' cooperative. Le societa' cooperative che non svolgono attivita' finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purche' tale facolta' sia prevista nello statuto. L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato (2). ------------ (1) In assenza di tali condizioni, le societa' diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalita' e nei limiti previsti nella sezione II. (2) Nel patrimonio puo' essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprieta' ad uso residenziale e il valore degli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di tale ultimo valore deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative. Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora: a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati; ovvero b) la societa' cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1. I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle societa' cooperative con meno di 50 soci. Le modalita' di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attivita' di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operativita' delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonche' l'entita' del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse. In ogni caso la raccolta presso soci non puo' avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. La raccolta presso soci non e' consentita alle societa' finanziarie cooperative. Nell'allegato C si riporta un riepilogo delle possibilita' di raccogliere risparmio presso soci per le societa' cooperative. 2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali. Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria. Tali schemi prevedono, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della societa' cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento. Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia e' necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime. 3. Obblighi di trasparenza. Le societa' cooperative, con non meno di 50 soci, che raccolgono il risparmio presso i propri soci mettono a disposizione - nei locali in cui svolgono tale attivita' - i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 3.1. Al socio e' fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. 3.1 Fogli informativi analitici. I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate. Per tutte le operazioni e' specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale. Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia e' conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile. 3.2 Contratti. I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullita', per iscritto e un loro esemplare e' consegnato al socio. I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. La possibilita' di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza del contenuto o di nullita' delle predette clausole si applicano: a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto. Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Sezione IV RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE Non e' sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. Nel caso in cui piu' soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una societa' esercente attivita' finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale societa' presso le cooperative non e' sottoposta ad alcun vincolo purche' i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e la complessiva operativita' della societa' medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (1). ------------ (1) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della societa' partecipata. Sezione V DISCIPLINA TRANSITORIA L'adeguamento alla presente disciplina deve avvenire entro il 31 dicembre 1997. Le societa' cooperative, svolgenti attivita' diversa da quella finanziaria, che aderiscono ad uno schema di garanzia di cui alla sezione III, paragrafo 2.1, possono avvalersi di un periodo transitorio piu' lungo (sino al 31 dicembre 1999) purche' le stesse predispongano un piano di riallineamento che dovra' essere approvato dai rispettivi organismi di categoria. Le societa' cooperative finanziarie, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono - entro il 31 dicembre 1997 - dismettere progressivamente le operazioni in essere, astenendosi, comunque dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, e' sanzionato dagli articoli 130 (1) e 131 (2) del T.U. medesimo. Si precisa, infine, che la presente disciplina non si occupa della raccolta di risparmio presso i dipendenti per la quale il C.I.C.R., con la delibera del 3 marzo 1994, ha fatto riserva di emanare, con ulteriore delibera, una specifica regolamentazione. ------------ (1) "Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni". (2) "Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni". ALLEGATO A RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO _____________________________________________________________________ | | CARATTERISTICHE | | | EMITTENTI | DEGLI | LIMITI ALL'EMISSIONE | | | EMITTENTI | | |_____________|_________________________|___________________________| | | | | | | non finanziarie | | | | | | | S.P.A. e |_________________________| ENTRO IL PATRIMONIO | | S.A.P.A. | | | | "QUOTATE" | finanziarie vigilate | | | | | | | |_________________________|___________________________| | | | | | | finanziarie non vigilate| ENTRO IL CAPITALE VERSATO | | | | | |_____________|_________________________|___________________________| | | | | | | non finanziarie | | | | | | | S.P.A. e |_________________________| | | S.A.P.A. | | ENTRO IL CAPITALE VERSATO | | NON | finanziarie vigilate | | | "QUOTATE" | | | | |_________________________| | | | | | | | finanziarie non vigilate| | | | | | |_____________|_________________________|___________________________| ALLEGATO B RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO _____________________________________________________________________ | | CARATTERISTICHE | POSSIBILITA' DI | ULTERIORI | | EMITTENTI | DEGLI | EMETTERE ED | VINCOLI | | | EMITTENTI | EVENTUALI LIMITI| | |___________|_____________________|_________________|_______________| | | | | | | | non finanziarie | | | | | | SI | = | | SOCIETA' |_____________________| | | | ed ENTI | | ENTRO IL | | | "QUOTATI" | finanziarie vigilate| PATRIMONIO (*) | | | | | | | | |_____________________|_________________|_______________| | | | | | | | finanziarie non | | | | | vigilate | NO | = | | | | | | |___________|_____________________|_________________|_______________| | | | | - l'emittente | | | non finanziarie | | deve avere | | | | | gli ultimi | | |_____________________| SI | tre bilan- | | | | | ci in utile | | SOCIETA' | | ENTRO IL | | | ed ENTI | finanziarie vigilate| PATRIMONIO (*) | - l'imissione | | "NON | | | deve essere | | QUOTATI" | | | garantita | | | | | (almeno per | | | | | (il 50%) da | | | | | soggetti | | | | | vigilati | | |_____________________|_________________|_______________| | | | | | | | finanziarie non | | | | | vigilate | NO | = | |___________|_____________________|_________________|_______________| (*) Nello stesso plafond vanno computate anche le missioni obbligazionarie. ALLEGATO C RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI _____________________________________________________________________ | | CARATTERISTICHE | POSSIBILITA' | ULTERIORI | | SOCIETA' | DEGLI | DI RACCOLTA | VINCOLI | | | SOCIETA' | ED EVENTUALI | | | | | LIMITI (a) | | |___________|_____________________|______________|__________________| | | | | | | | non finanziarie | | - i sottoscritto-| | | | SI | ri devono | | | | | essere soci da | | NON |_____________________| SENZA ALCUN | almeno 3 mesi | | COOPERA- | | LIMITE | | | TIVE | finanziarie | | | | | | Purche' i | | | | | sottoscritto-| | | | | ri siano soci| | | | | con almeno | | | | | il 2% del | | | | | capitale | - previsione | | | | con almeno | statuaria | | | | | | |___________|_____________________|______________|__________________| | | | | | | | non finanziarie | SI | - soci da almeno | | | con 50 o meno soci | | 3 mesi | | | | SENZA ALCUN | almeno 3 mesi | | | | LIMITE | | | | | | - previsione | | | | | statuaria | | |_____________________|______________| | | COOPERA- | | SI | | | TIVE | non finanziarie | | - modalita' di | | | con piu' di 50 soci | NEL LIMITE | raccolta indi- | | | | DI 3 VOLTE | cate negli | | | | IL PATRIMONIO| appositi | | | | (b) | regolamenti | | | | | | | |_____________________|______________|__________________| | | | | | | | finanziarie | NO | = | | | | | | |___________|_____________________|______________|__________________| (a) E' comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento. (b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando: - il complesso dei prestiti sociali e' garantito (almeno per il 30 %) da banche, da finanziarie vigilate o da assicurazioni. - le societa' cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.