IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle  entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui ai sopra citati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.  187,  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli  atti  stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito
con  modificazioni  nella  legge  28  luglio  1961, n. 770, nel testo
modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576,  e  sostituito  dalla
legge  25  ottobre  1985,  n. 592, contenente norme sulla proroga dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al  pubblico
registro automobilistico;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti procure generali della
Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento  dei
seguenti  uffici  del  pubblico registro automobilistico nei giorni e
per i motivi  a  fianco  indicati  e,  conseguentemente,  il  mancato
rispetto  dei  termini  previsti  per  la  liquidazione, riscossione,
contabilizzazione  e  versamento  della  I.E.T.,  dell'A.R.I.E.T.   e
dell'I.P.I.:
   P.R.A.  di  Como in data 6 ottobre 1994 (dalle ore 10 alle ore 14)
per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;
   P.R.A. di Verona in data 12 ottobre 1994 per la partecipazione del
personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
   P.R.A. di Ragusa in data 13 ottobre 1994 per la partecipazione del
personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
  P.R.A. di Torino in data 4 novembre 1994 per la partecipazione  del
personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
   P.R.A.  di  Pavia  in  data  8  novembre  1994 per allagamento dei
locali;
   P.R.A. di Parma in data 11 novembre 1994 per la partecipazione del
personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato  o
irregolare  funzionamento  dei  seguenti uffici del pubblico registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   P.R.A. di Como in data 6 ottobre 1994;
   P.R.A. di Verona in data 12 ottobre 1994;
   P.R.A. di Ragusa in data 13 ottobre 1994;
   P.R.A. di Torino in data 4 novembre 1994;
   P.R.A. di Pavia in data 8 novembre 1994;
   P.R.A. di Parma in data 11 novembre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS