IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 4, della suindicata legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale dispone che "i rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e province delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, con gli organismi di cui al comma 1 (enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate) sono regolati da convenzioni conformi allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro per gli affari sociali .."; Decreta: In applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, citato nelle premesse, e' approvato lo schema-tipo di convenzione, allegato al presente decreto di cui e' parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA Il Ministro della sanita' COSTA Il Ministro per gli affari sociali ora Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale GUIDI