IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                 IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  recante  norme  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 4, della suindicata legge 5
febbraio 1992, n. 104, il quale dispone che "i rapporti  dei  comuni,
dei  consorzi  tra  comuni e province delle comunita' montane e delle
unita' sanitarie locali, con gli organismi di cui al comma  1  (enti,
istituzioni,  cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri
di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che
svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento  e  l'integrazione
lavorativa  di  persone  handicappate)  sono  regolati da convenzioni
conformi allo schema-tipo approvato  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita' e con il Ministro per gli affari sociali ..";
                              Decreta:
  In applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104,  citato  nelle  premesse,  e'  approvato  lo  schema-tipo  di
convenzione, allegato al presente decreto di cui e' parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 novembre 1994
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                              MASTELLA
                      Il Ministro della sanita'
                                COSTA
                 Il Ministro per gli affari sociali
        ora Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale
                                GUIDI