IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, che all'art. 2, lettera a), prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate, nei settori di competenza, in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che al comma 1 dell'art. 2 estende le finalita', indicate alla lettera a) dell'art. 2 della citata legge n. 782/1980, alle operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve termine e ai prestiti partecipativi; Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295, che all'art. 4, secondo comma, prevede che gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro per il tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonche' per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo istituito ai sensi dell'art. 3 della legge medesima; Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1988, n. 285360, registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 1988, registro n. 49 Tesoro, foglio n. 245, recante disposizioni circa durata, garanzie, modalita' e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali a valere sul fondo di cui alla citata legge n. 782; Ravvisata l'esigenza di procedere alla modificazione e all'integrazione del predetto decreto ministeriale a seguito delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 237/93; Ritenuto, altresi', opportuno, anche in relazione all'attuale situazione economico-finanziaria del Paese, autorizzare il Mediocredito centrale ad effettuare le operazioni di cui all'art. 4 della citata legge n. 295/1973, limitatamente alle operazioni di consolidamento e di prestiti partecipativi di cui alla citata legge n. 237/1993; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489; Vista la proposta del Mediocredito centrale; Decreta: Art. 1. All'art. 1, primo comma, del decreto del Ministro del tesoro 3 novembre 1988 di cui alle premesse, di seguito denominato "decreto", le parole "di programmi di investimento" sono sostituite con le seguenti: "delle iniziative di cui al successivo art. 2".