IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, che  all'art.  2,  lettera
a),  prevede  la  costituzione  presso il Mediocredito centrale di un
fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore  dei
Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate, nei settori di
competenza,   in   operazioni   di  finanziamento  di  iniziative  da
realizzare da piccole e medie imprese;
  Visto il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 237, che al comma 1
dell'art. 2 estende le finalita', indicate alla lettera a)  dell'art.
2 della citata legge n. 782/1980, alle operazioni di consolidamento a
medio  e  lungo  termine  di passivita' a breve termine e ai prestiti
partecipativi;
  Vista la legge 28 maggio 1973, n.  295,  che  all'art.  4,  secondo
comma, prevede che gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra
il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi
dell'art.  37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il  tasso
d'interesse  autorizzato  dal  Ministro  per  il tesoro per i mutui a
medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a  compiere
operazioni  con  il  Mediocredito medesimo, nonche' per l'acquisto di
obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende,  sono  imputati
al fondo istituito ai sensi dell'art. 3 della legge medesima;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  3  novembre 1988, n. 285360,
registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 1988, registro n.  49
Tesoro,  foglio  n. 245, recante disposizioni circa durata, garanzie,
modalita' e condizioni per  la  concessione  delle  anticipazioni  ai
Mediocrediti regionali a valere sul fondo di cui alla citata legge n.
782;
  Ravvisata    l'esigenza   di   procedere   alla   modificazione   e
all'integrazione del predetto decreto ministeriale  a  seguito  delle
innovazioni introdotte dalla citata legge n. 237/93;
  Ritenuto,  altresi',  opportuno,  anche  in  relazione  all'attuale
situazione   economico-finanziaria   del   Paese,   autorizzare    il
Mediocredito  centrale  ad effettuare le operazioni di cui all'art. 4
della citata legge n.  295/1973,  limitatamente  alle  operazioni  di
consolidamento  e  di prestiti partecipativi di cui alla citata legge
n. 237/1993;
  Visto il decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356,  recante
disposizioni  per  la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio;
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489;
  Vista la proposta del Mediocredito centrale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 1, primo comma, del decreto  del  Ministro  del  tesoro  3
novembre  1988 di cui alle premesse, di seguito denominato "decreto",
le parole "di programmi  di  investimento"  sono  sostituite  con  le
seguenti: "delle iniziative di cui al successivo art. 2".