IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, di attuazione della direttiva n. 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ed in particolare l'art. 9, commi 2 e 8; Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare per quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacita' di produzione industriali, secondo la quale, tenendo conto dello schema di lavorazione dello stabilimento, del flusso della sua produzione, della capacita' di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, il limite di produzione, ai fini della concessione delle deroghe previste per gli stabilimenti non aventi struttura e capacita' di produzione industriale, non deve in nessun caso essere superiore a 7,5 tonnellate di prodotto finito per settimana; Ritenuto di modificare, alla luce della decisione dell'Unione europea del 3 giugno 1994, il citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 537 del 1992 e di adottare apposite procedure amministrative per consentire un'agevole attuazione delle modifiche apportate; Decreta: Art. 1. 1. Il limite massimo di produzione per gli stabilimenti non aventi capacita' di produzione industriale, gia' fissato dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, viene individuato sulla base dei seguenti parametri: a) schema di lavorazione dello stabilimento; b) flusso della produzione; c) capacita' di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti. 2. Il limite di cui al comma 1 non puo' esere comunque superiore a 7,5 tonnellate di prodotto finito per settimana o a una tonnellata di prodotto finito per settimana nel caso di produzione di foie gras.