IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1992,  n.  142,  concernente
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1991);
  Visto   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  537,  di
attuazione della direttiva n. 92/5/CEE relativa a  problemi  sanitari
in  materia  di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ed
in particolare l'art. 9, commi 2 e 8;
  Vista la decisione della  Commissione  dell'Unione  europea  del  3
giugno  1994,  in  merito ai criteri da applicare per quanto concerne
gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne  non  aventi
struttura  e  capacita'  di produzione industriali, secondo la quale,
tenendo conto dello schema di  lavorazione  dello  stabilimento,  del
flusso  della  sua produzione, della capacita' di magazzinaggio delle
materie prime e dei prodotti finiti, il limite di produzione, ai fini
della concessione delle deroghe previste  per  gli  stabilimenti  non
aventi  struttura  e capacita' di produzione industriale, non deve in
nessun caso essere superiore a 7,5 tonnellate di prodotto finito  per
settimana;
  Ritenuto  di  modificare,  alla  luce  della  decisione dell'Unione
europea del 3 giugno 1994, il citato art. 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  537  del  1992  e  di  adottare  apposite  procedure
amministrative per consentire un'agevole attuazione  delle  modifiche
apportate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il limite massimo di produzione per gli stabilimenti non aventi
capacita' di produzione industriale, gia'  fissato  dall'art.  9  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, viene individuato sulla
base dei seguenti parametri:
    a) schema di lavorazione dello stabilimento;
    b) flusso della produzione;
    c)  capacita' di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti
finiti.
  2. Il limite di cui al comma 1 non puo' esere comunque superiore  a
7,5 tonnellate di prodotto finito per settimana o a una tonnellata di
prodotto finito per settimana nel caso di produzione di foie gras.