LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987" ed in particolare l'art. 5, comma 1, punto C) e comma 5, e l'art. 12 relativi ai finanziamenti agevolati alle imprese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 di approvazione del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, ed in particolare l'art. 3, comma 2, che subordina l'attuazione delle misure agevolative finanziarie e fiscali del piano alla verifica di compatibilita' con la vigente normativa comunitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1993 che integra quanto disposto dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992, al fine di assicurarne la necessaria compatibilita' con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento a quelli in favore delle piccole e medie imprese di cui alla direttiva CEE 20 maggio 1992; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 22 settembre 1993 relativa alla legge 2 maggio 1990, n. 102, con la quale e' stata assunta la definitiva determinazione sulla procedura ex art. 93.2 del trattato CEE, aperta in data 14 ottobre 1992 nei confronti di talune misure di aiuto previste dalla sopracitata legge; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 49179 del 7 marzo 1994, esecutiva in data del 17 marzo 1994, che approva le modalita' e le procedure di erogazione dei finanziamenti, riassunte nel documento "Agevolazioni finanziarie", parte integrante della citata deliberazione; Vista la nota del 3 agosto 1994, prot. n. 46496, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la quale lo stesso esprime il proprio benestare al testo definitivo del documento "Agevolazioni finanziarie" secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 4, della legge n. 102/1990 il quale prevede che, in merito alle modalita' ed alle procedure predisposte dalla regione per la concessione dei finanziamenti agevolati alle imprese, si proceda previa intesa con il Ministero dell'industria; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 56372 del 3 agosto 1994, esecutiva in data 1 settembre 1994, che approva il testo definitivo, a seguito dell'intesa con il Ministero dell'industria, relativo alle modalita' ed alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie, nonche' il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande e la relativa modulistica necessaria per la predisposizione della richiesta di contributi da parte dei soggetti interessati; Visto il paragrafo 6.5 Tab. 3 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992, che prevede lo stanziamento di lire complessive 260 miliardi per l'attuazione delle misure agevolative finanziarie; Dato atto che risultano disponibili nel bilancio della regione Lombardia per l'anno 1994 lire 35 miliardi necessari quale quota annuale per il finanziamento del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como; Dato atto inoltre che l'ulteriore fabbisogno di lire 225 miliardi, previsti dal piano, e' garantito per gli anni successivi 1995, 1996 e 1997 dai fondi del capitolo 7083 del bilancio pluriennale dello Stato per gli anni 1995, 1996 e 1997 previsti dalla legge finanziaria n. 538 del 24 dicembre 1993; Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 102/1990 e dal punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, nonche' dal documento sopracitato relativo ai criteri di ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie, possono usufruire della concessione dei contributi in conto interessi o in conto canoni le imprese industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi costituite sotto forma di societa' di capitale, societa' di persone, societa' cooperative nonche' sotto forma consortile e imprese individuali che realizzino investimenti nel periodo 18 luglio 1987-31 dicembre 1997; Rilevato inoltre che detti finanziamenti agevolati saranno concessi, per l'erogazione di contributi in conto interessi, dalle banche, e per l'erogazione di contributi in conto canoni, per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del leasing finanziario, da societa' di leasing iscritte nell'elenco ufficiale dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385, indicati dalle imprese interessate nella richiesta dei contributi inoltrata alle amministrazioni provinciali competenti per territorio; Considerato che i sopracitati enti concedenti dovranno stipulare apposita convezione con la regione Lombardia; Visti i testi delle convenzioni tipo da stipularsi con le banche (allegato 1) o con le societa' di leasing, (allegato 2) composti rispettivamente di n. 8 articoli e n. 9 articoli, allegati alla presente deliberazione e ritenutele adeguate a disciplinare i rapporti tra le parti interessate; Visto che i rapporti tra la regione Lombardia e le singole banche o societa' di leasing saranno regolati da specifiche convenzioni stipulate sulla base delle convenzioni tipo allegate alla presente deliberazione, sottoposte all'assenso della giunta regionale; Ravvisata pertanto la necessita' di approvare le convenzioni tipo allegate al presente atto, da stipularsi tra la regione Lombardia e le banche (allegato 1) o le societa' di leasing (allegato 2) quali enti concedenti dei sopracitati finanziamenti agevolati; Ravvisata altresi' la necessita' di dare ampia informazione dell'approvazione delle suddette convenzioni tipo disponendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nonche' suoi quotidiani nazionali; Atteso che il presente atto e' soggetto a controllo ai sensi del decreto legislativo n. 40/1993; Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge; Delibera: di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione: allegato 1: convenzione tipo da stipularsi tra la regione Lombardia e le banche; allegato 2: convenzione tipo da stipularsi tra la regione Lombardia e le societa' di leasing iscritte nell'elenco ufficiale dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; di destinare al finanziamento per l'anno 1994 la somma di lire 35 miliardi sui fondi complessivamente disponibili di cui in premessa, per i quali si fa riserva di successivi provvedimenti per l'assunzione dei formali impegni di spesa; di pubblicare la presente deliberazione e gli atti ad essa allegati nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia; di pubblicare l'approvazione delle convenzioni tipo come sopra specificate sui quotidiani nazionali "Il Sole 24 ore", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Il Giorno", nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; di impegnare per le pubblicazioni sopra individuate a favore delle sottoelencate agenzie pubblicitarie: Il Sole 24 ore System, via Parabiago, 19 - 20151 Milano, A. Manzoni & C., via Nervesa, 21 - 20139 Milano, RCS Pubblicita', via Scarsellini, 17 - 20161 Milano, S.P.E., via Pirelli, 30 - 20124 Milano, esclusiviste per la pubblicita' delle sopracitate testate, e a favore del Poligrafico dello Stato - Ufficio pubblicazioni, via Arenula, 70 - 00100 Roma, la spesa di L. 52.000.000 sul capitolo 1.4.4.2-3646 del bilancio per l'esercizio 1994 che presenta la necessaria disponibilita' come risulta dall'allegato referto rilasciato dal Servizio ragioneria; di procedere alla liquidazione delle fatture che perverranno dalle agenzie esclusiviste, con le modalita' previste dagli articoli 64 e 65 della legge regionale n. 34/1978; di autorizzare il funzionario delegato del servizio affari economali al pagamento della spesa relativa alla pubblicazione di cui sopra nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di rendicontarla ai sensi della legge regionale n. 57/1979, con l'imputazione sull'impegno del presente atto. Milano, 11 ottobre 1994 Il presidente: MARCHIORO Il segretario: FERMO