LA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge  2  maggio  1990,  n.  102:  "Disposizioni  per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti  zone
delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di
Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987" ed in particolare l'art. 5, comma 1, punto C) e
comma  5,  e  l'art.  12  relativi  ai  finanziamenti  agevolati alle
imprese;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
dicembre  1992  di approvazione del piano di ricostruzione e sviluppo
della Valtellina, ed in particolare l'art. 3, comma 2, che  subordina
l'attuazione delle misure agevolative finanziarie e fiscali del piano
alla verifica di compatibilita' con la vigente normativa comunitaria;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
luglio 1993 che integra quanto disposto dal sopracitato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 4 dicembre 1992, al fine di
assicurarne la necessaria compatibilita'  con  la  vigente  normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento
a  quelli  in  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  di cui alla
direttiva CEE 20 maggio 1992;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 22
settembre 1993 relativa alla legge 2 maggio  1990,  n.  102,  con  la
quale  e'  stata assunta la definitiva determinazione sulla procedura
ex art. 93.2 del trattato CEE, aperta in data  14  ottobre  1992  nei
confronti di talune misure di aiuto previste dalla sopracitata legge;
  Vista  la deliberazione della giunta regionale n. 49179 del 7 marzo
1994, esecutiva in data del 17 marzo 1994, che approva le modalita' e
le procedure di erogazione dei finanziamenti, riassunte nel documento
"Agevolazioni   finanziarie",   parte   integrante    della    citata
deliberazione;
  Vista  la  nota  del  3  agosto  1994, prot. n. 46496, del Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  con  la  quale  lo
stesso esprime il proprio benestare al testo definitivo del documento
"Agevolazioni  finanziarie"  secondo  quanto  disposto  dall'art. 12,
comma 4, della legge n. 102/1990 il quale prevede che, in merito alle
modalita'  ed  alle  procedure  predisposte  dalla  regione  per   la
concessione  dei  finanziamenti  agevolati  alle  imprese, si proceda
previa intesa con il Ministero dell'industria;
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 56372 del 3 agosto
1994, esecutiva in data  1  settembre  1994,  che  approva  il  testo
definitivo,  a  seguito  dell'intesa con il Ministero dell'industria,
relativo alle modalita' ed alle procedure per  la  concessione  delle
agevolazioni  finanziarie,  nonche'  il bando recante le disposizioni
per  la  presentazione  delle  domande  e  la  relativa   modulistica
necessaria  per  la  predisposizione della richiesta di contributi da
parte dei soggetti interessati;
  Visto il paragrafo 6.5 Tab. 3 del piano di ricostruzione e sviluppo
della  Valtellina, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 dicembre 1992, che prevede  lo  stanziamento  di  lire
complessive  260  miliardi  per l'attuazione delle misure agevolative
finanziarie;
  Dato atto che risultano  disponibili  nel  bilancio  della  regione
Lombardia  per  l'anno  1994  lire  35 miliardi necessari quale quota
annuale  per  il  finanziamento  del  punto  5.2.1   del   piano   di
ricostruzione  e  sviluppo  della  Valtellina  e delle adiacenti zone
delle province di Bergamo, Brescia e Como;
  Dato atto inoltre che l'ulteriore fabbisogno di lire 225  miliardi,
previsti dal piano, e' garantito per gli anni successivi 1995, 1996 e
1997 dai fondi del capitolo 7083 del bilancio pluriennale dello Stato
per  gli  anni  1995, 1996 e 1997 previsti dalla legge finanziaria n.
538 del 24 dicembre 1993;
  Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della  legge
n.  102/1990  e dal punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo
della Valtellina,  nonche'  dal  documento  sopracitato  relativo  ai
criteri  di  ammissibilita'  alle  agevolazioni  finanziarie, possono
usufruire della concessione dei contributi in conto  interessi  o  in
conto   canoni  le  imprese  industriali,  commerciali,  artigianali,
agricole e di servizi costituite sotto forma di societa' di capitale,
societa'  di  persone,  societa'  cooperative  nonche'  sotto   forma
consortile  e  imprese  individuali  che  realizzino investimenti nel
periodo 18 luglio 1987-31 dicembre 1997;
  Rilevato  inoltre  che  detti   finanziamenti   agevolati   saranno
concessi,  per  l'erogazione  di contributi in conto interessi, dalle
banche, e  per  l'erogazione  di  contributi  in  conto  canoni,  per
operazioni  di finanziamento poste in essere con la forma del leasing
finanziario, da societa' di leasing  iscritte  nell'elenco  ufficiale
dei  cambi  ai  sensi  dell'art.  106 del decreto legislativo n. 385,
indicati dalle imprese interessate  nella  richiesta  dei  contributi
inoltrata alle amministrazioni provinciali competenti per territorio;
  Considerato  che  i  sopracitati enti concedenti dovranno stipulare
apposita convezione con la regione Lombardia;
  Visti i testi delle convenzioni tipo da stipularsi  con  le  banche
(allegato  1)  o  con  le  societa' di leasing, (allegato 2) composti
rispettivamente di n. 8 articoli  e  n.  9  articoli,  allegati  alla
presente   deliberazione  e  ritenutele  adeguate  a  disciplinare  i
rapporti tra le parti interessate;
  Visto che i rapporti tra la regione Lombardia e le singole banche o
societa'  di  leasing  saranno  regolati  da  specifiche  convenzioni
stipulate  sulla  base  delle convenzioni tipo allegate alla presente
deliberazione, sottoposte all'assenso della giunta regionale;
  Ravvisata pertanto la necessita' di approvare le  convenzioni  tipo
allegate  al  presente atto, da stipularsi tra la regione Lombardia e
le banche (allegato 1) o le societa' di leasing  (allegato  2)  quali
enti concedenti dei sopracitati finanziamenti agevolati;
  Ravvisata   altresi'  la  necessita'  di  dare  ampia  informazione
dell'approvazione delle suddette  convenzioni  tipo  disponendone  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nonche' suoi quotidiani
nazionali;
  Atteso  che  il  presente atto e' soggetto a controllo ai sensi del
decreto legislativo n. 40/1993;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   di  approvare  i  seguenti  allegati   che   costituiscono   parte
integrante della presente deliberazione:
    allegato  1:  convenzione  tipo  da  stipularsi  tra  la  regione
Lombardia e le banche;
    allegato  2:  convenzione  tipo  da  stipularsi  tra  la  regione
Lombardia e le societa' di leasing iscritte nell'elenco ufficiale dei
cambi  ai  sensi  dell'art.  106  del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
   di destinare al finanziamento per l'anno 1994 la somma di lire  35
miliardi  sui  fondi complessivamente disponibili di cui in premessa,
per  i  quali  si  fa  riserva  di   successivi   provvedimenti   per
l'assunzione dei formali impegni di spesa;
   di  pubblicare  la  presente  deliberazione  e  gli  atti  ad essa
allegati nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;
   di pubblicare l'approvazione delle  convenzioni  tipo  come  sopra
specificate   sui   quotidiani   nazionali  "Il  Sole  24  ore",  "La
Repubblica", "Il Corriere della Sera",  "Il  Giorno",  nonche'  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   di impegnare per le pubblicazioni sopra individuate a favore delle
sottoelencate  agenzie  pubblicitarie:  Il  Sole  24  ore System, via
Parabiago, 19 - 20151 Milano, A. Manzoni &  C.,  via  Nervesa,  21  -
20139  Milano,  RCS  Pubblicita', via Scarsellini, 17 - 20161 Milano,
S.P.E.,  via  Pirelli,  30  -  20124  Milano,  esclusiviste  per   la
pubblicita'  delle  sopracitate  testate,  e a favore del Poligrafico
dello Stato - Ufficio pubblicazioni, via Arenula, 70 - 00100 Roma, la
spesa di L. 52.000.000 sul capitolo  1.4.4.2-3646  del  bilancio  per
l'esercizio  1994  che  presenta  la  necessaria  disponibilita' come
risulta dall'allegato referto rilasciato dal Servizio ragioneria;
   di procedere alla liquidazione delle fatture che perverranno dalle
agenzie esclusiviste, con le modalita' previste dagli articoli  64  e
65 della legge regionale n. 34/1978;
   di   autorizzare  il  funzionario  delegato  del  servizio  affari
economali al pagamento della spesa relativa alla pubblicazione di cui
sopra  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  di
rendicontarla   ai  sensi  della  legge  regionale  n.  57/1979,  con
l'imputazione sull'impegno del presente atto.
    Milano, 11 ottobre 1994
                                             Il presidente: MARCHIORO
Il segretario: FERMO