AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n.  22,
18  marzo  1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n.
463". I  DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente  decreto,  non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei  termini  costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati
pubblicati,   rispettivamente,   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 63 del 17 marzo 1994, n. 117 del 21 maggio 1994, n. 172
del 25 luglio 1994, e n. 224 del 24 settembre 1994).
 
                               Art. 1.
               Interventi a sostegno dell'occupazione
 
  1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a  sostegno
dell'occupazione,   le  amministrazioni  competenti  provvedono  alla
tempestiva  programmazione   delle   risorse   finanziarie   comunque
rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
    a)  il  fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle  imprese  artigiane,  costituito
presso  la  Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane ai sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come  sostituito
dall'articolo  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' ulteriormente
incrementato di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1995  e
1996;
    b)  il  fondo  di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985,  n.
49,  e'  ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996;
    c)  la  dotazione  del  fondo  contributi per l'acquisto di nuove
macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3  della  legge
28  maggio  1973,  n.  295, e' ulteriormente integrata della somma di
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
    d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma
di  lire  250  miliardi  per  l'anno  1995 e di lire 300 miliardi per
l'anno 1996, (( di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie
imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato  1  giugno  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle
imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b)
del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20  luglio  1993;
))
    e)  il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di  lire  50  miliardi,
per  ciascuno  degli  anni  1995 e 1996, per la copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5
ottobre 1991, n. 317;
    f) il fondo di dotazione della sezione speciale  per  il  credito
alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421,  ratificato  con  legge  5  gennaio  1953,  n.  30,  e
successive modificazioni, e' ulteriormente integrato degli importi di
lire  63.458  milioni  per  l'anno  1994 e di lire 60.000 milioni per
l'anno 1995.
    g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  3  ottobre  1987,  n. 399, e successive modificazioni e
integrazioni, e' incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione di pari  importo  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1994,    all'uopo    intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione  di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7
del  decreto-legge  1  aprile   1989,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
  2.  Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno
dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali  provvede  alla  tempestiva  programmazione  delle  risorse
finanziarie comunque disponibili per il  triennio  1994-1996.  A  tal
fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza
nazionale,  individuate  ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato
l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
  3. Al complessivo  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  salvo  quanto  previsto dal comma 1, lettera g), pari a L.
63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per  l'anno  1995
ed  a  lire  700  miliardi  per  l'anno  1996,  si  provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per
l'anno  1994,  parte  dell'accantonamento  relativo  al Ministero del
tesoro, per gli anni 1995 e 1996  quanto  a  lire  310  miliardi  per
l'anno  1995  e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, quanto  a  lire  100  miliardi  per
ciascuno  degli  anni  1995  e  1996,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali,  quanto  a
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento
relativo    al    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno  1995  ed  a
lire  300  miliardi  per  l'anno  1996,  l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
  4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1972,  n. 670, si applicano anche nei casi di
assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e  19  della
legge   29  aprile  1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
 
                               Art. 1.
               Interventi a sostegno dell'occupazione
 
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  37  della  legge  n.  949/1952
          (Provvedimenti  per  lo sviluppo dell'economia e incremento
          dell'occupazione), come sostituito dall'art. 1 della  legge
          n. 685/1971, e' il seguente:
             "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
          concorso  nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
          credito a favore delle imprese artigiane, effettuate  dagli
          istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
             Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
               a) dai conferimenti dello Stato;
               b)   dai  conferimenti  delle  Regioni  da  destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole  regioni
          conferenti;
               c)  dal  dividendo  spettante  allo  Stato  sulla  sua
          partecipazione al fondo di dotazione della Cassa  medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
               d)  dall'ottanta  per cento dei fondi di riserva della
          Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
             I  limiti  e  le  modalita'  per  la   concessione   del
          contributo  nel  pagamento degli interessi sono determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
             Le concessioni del contributo, nel limite  dei  plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate   da   appositi   comitati   tecnici   regionali
          costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni  capoluogo
          di regione e composti:
              da  un rappresentante della regione, il quale assume le
          funzioni di presidente;
              da  due  rappresentanti  delle  commissioni   regionali
          dell'artigianato  di  cui al capo III della legge 25 luglio
          1956, n.  860;
              da  un  rappresentante  della Ragioneria generale dello
          Stato.
             Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste  un
          rappresentante della Corte dei conti.
             Le  spese  per  il  funzionamento  dei  comitati tecnici
          regionali sono a carico delle regioni".
             - La legge n. 49/1985 reca provvedimenti per il  credito
          alla  cooperazione  e  misure  urgenti  a  salvaguardia dei
          livelli di occupazione. L'art. 1 cosi' recita:
             "Art. 1. - 1. E' istituito presso  la  Sezione  speciale
          per  il  credito  alla  cooperazione,  costituita presso la
          Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo
          di  rotazione  per  la  promozione  e  lo  sviluppo   della
          cooperazione in seguito denominato Foncooper.
             2.  Il  fondo di cui al comma precedente e' destinato al
          finanziamento delle  cooperative  che  abbiano  i  seguenti
          requisiti:
               a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
          espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
          riferimento  agli  articoli 23 e 26 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni ed integrazioni;
               b) siano iscritte  nei  registri  delle  prefetture  e
          nello   schedario   generale  della  cooperazione  e  siano
          soggette alla vigilanza del Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
             3.  Sono  escluse  dai  finanziamenti  di  cui  al comma
          precedente le cooperative che si propongono la  costruzione
          e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
             4.    I    finanziamenti   devono   essere   finalizzati
          all'attuazione di progetti relativi:
              1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
          della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento
          dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici,  commerciali
          e  amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai
          piu'   recenti   e   moderni   ritrovati   delle   tecniche
          specializzate  nei  vari settori economici; a valorizzare i
          prodotti anche mediante il miglioramento della qualita'  ai
          fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire
          la  razionalizzazione  del settore distributivo adeguandolo
          alle esigenze del commercio moderno; alla  sostituzione  di
          altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione
          dei  progetti  di  cui  al presente numero ed in misura non
          superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi,
          purche' determinatesi non oltre due anni prima  della  data
          di presentazione della domanda;
              2)   alla   ristrutturazione   e   riconversione  degli
          impianti.
             5.  Le  cooperative  aventi  i  requisiti  di   cui   al
          successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre
          tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, sono ammesse ai finanziamenti  del  Foncooper  anche
          per i progetti finalizzati:
               a)  alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei
          settori della produzione, della distribuzione, del  turismo
          e dei servizi;
               b)  all'ammodernamento,  potenziamento  ed ampliamento
          dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
             6.  Il  ricorso  ai  finanziamenti  di  cui   ai   commi
          precedenti  preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
          contributive di qualsiasi  natura  per  gli  stessi  scopi,
          fatte  salve  quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
          gia' perfezionati e il contributo di cui all'art.  17 della
          presente legge".
             - L'art. 3 della legge n. 295/1973 (Aumento del fondo di
          dotazione del Mediocredito centrale)  che  sostituisce  con
          tre commi il comma secondo dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre
          1970,  n.  745, che in conseguenza della modifica apportata
          da detto art. 3 cosi' recita:
             "Art. 37. - Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale
          per il credito a medio termine (Mediocredito  centrale)  di
          cui  all'art.  3  della  legge  30  aprile  1962, n. 265 (e
          successive modificazioni,  e'  ulteriormente  aumentato  di
          lire  170  miliardi,  mediante  conferimenti,  da parte del
          Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di
          lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi  per
          l'anno 1972.
            E'  istituito presso l'istituto centrale per il credito a
          medio termine  (Mediocredito  centrale)  un  fondo  per  la
          concessione,   in  sostituzione  o  a  completamento  delle
          operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e)  ed  f)
          del  secondo  comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
          n.   265, o anche abbinati con  le  operazioni  stesse,  di
          contributi  nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
          che gli istituti ed  aziende  ammessi  ad  operare  con  il
          Mediocredito   centrale  concedono  senza  o  con  parziale
          ricorso al Mediocredito stesso.
            A partire dall'anno 1971  e'  attribuito  allo  Stato  il
          dividendo  sui  suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione del
          Mediocredito centrale. A  decorrere  dal  bilancio  che  si
          chiude  al  31  dicembre  1991 gli otto decimi del relativo
          ammontare sono destinati al fondo di  dotazione  stesso;  i
          residui  due  decimi  del  dividendo  sono  utilizzati  per
          incrementare  la   riserva   straordinaria   dell'Istituto,
          nonche'  per iniziative per studi e ricerche attinenti alle
          finalita' istituzionali del Mediocredito centrale.
            I limiti e le modalita' per la concessione del contributo
          nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente
          nel  piano  generale  di  utilizzo   delle   disponibilita'
          finanziarie  di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge
          28 febbraio 1967, n. 131.
             Per la  concessione  di  contributi  sugli  interessi  a
          favore  degli istituti ed aziende di credito per operazioni
          ordinarie, ai sensi dell'ultimo  comma  dell'art.  2  della
          legge  30  aprile 1962, n. 265 e' assegnata al Mediocredito
          centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello
          stato di previsione del Ministero del tesoro  e  che  sara'
          tenuta   dall'Istituto,   fino  all'impiego,  in  un  conto
          corrente infruttifero presso la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato  -  ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno
          1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971  e  1972,
          lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno
          1974".
             -  La  legge  n.  46/1982  reca interventi per i settori
          dell'economia di rilevanza nazionale. Gli articoli 1  e  14
          cosi' recitano:
             "Art.  1. - E' autorizzato il conferimento, a carico del
          bilancio dello Stato, della somma di  lire  1.700  miliardi
          nel  biennio  1982-83  al  'Fondo  speciale  per la ricerca
          applicata' istituito con l'art. 4 della  legge  25  ottobre
          1968,  n.  1089.  Le  quote  relative  ai  singoli esercizi
          saranno determinate dalla legge finanziaria".
             Il  regolamento  CEE  n.  2081/93,   che   modifica   il
          regolamento  n.  2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari   esistenti,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193  del  31  luglio
          1993   e   ripubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993,  2a  serie
          speciale.  Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 di
          detto regolamento sono:
              1) promuovere lo sviluppo e  l'adeguamento  strutturale
          delle  regioni  il  cui  sviluppo e' in ritardo, denominato
          "obiettivo n. 1";
              2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti
          di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le  comunita'
          urbane)   gravemente   colpite   dal  declino  industriale,
          denominato "obiettivo n.  2";
              5-b)  promuovere  lo  sviluppo  rurale,  agevolando  lo
          sviluppo  e  l'adeguamento  strutturale  delle zone rurali,
          denominato "obiettivo n. 5-b".
             "Art. 14. -  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  'Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il  fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi  di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti.  Tali  programmi  riguardano  le
          attivita'  di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il CIPI, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,   indica   la
          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
             - La legge n. 317/1991 reca interventi per l'innovazione
          e lo sviluppo delle piccole imprese. Gli articoli 6, 7, 8 e
          12 cosi' recitano:
             "Art.  6 (Agevolazioni per gli investimenti innovativi).
          - 1.  In relazione agli investimenti di cui all'art.  5  e'
          concesso,  nel  triennio  1991-1993,  un  credito d'imposta
          nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del  costo
          degli   investimenti   al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino  a  100
          dipendenti  e  da  101  a  200  dipendenti  e comunque fino
          all'importo  massimo  di  lire  450  milioni  per   ciascun
          soggetto interessato.
             2.  Gli  oneri  per  la  concessione  delle agevolazioni
          previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art.  43,
          comma  1,  nel  limite di lire 669 miliardi per il triennio
          1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire
          312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.
             3.  Le  agevolazioni  previste  dal  comma  1  non  sono
          cumulabili  con  altre agevolazioni previste dalla presente
          legge o da normative statali, regionali  o  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate
          con  i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita'
          europee.
             4. Le agevolazioni previste dal comma 1  possono  essere
          concesse  per  investimenti  fatturati successivamente alla
          data di entrata in vigore della presente legge e di importo
          complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.
             5. Gli oneri derivanti dall'approvazione  delle  domande
          di   contributo   presentate   ai  sensi  dell'art.  1  del
          decreto-legge 31  luglio  1987,  n.  318,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre 1987, n. 399, e non
          accolte   per   esaurimento   dei   fondi   assegnati   per
          l'attuazione  degli interventi di cui al predetto articolo,
          gravano sulle disponibilita' di cui all'art. 43,  comma  1,
          nel  limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993,
          in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40
          miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
 
 
 
 
          Riferimenti normativi:
             "Art. 7  (Agevolazioni  per  l'acquisizione  di  servizi
          reali).    - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono
          ammessi, nel triennio 1991-1993, a  fruire  di  un  credito
          d'imposta  sul  costo  di acquisizione di servizi destinati
          all'aumento della  produttivita',  al  trasferimento  delle
          tecnologie,   alla   ricerca   di   nuovi  mercati  per  il
          collocamento dei prodotti,  allo  sviluppo  di  sistemi  di
          qualita'.
             2.   Il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in   vigore   della   presente   legge,   alla
          individuazione  delle  tipologie  di servizi ammissibili al
          beneficio di cui al comma 1.
             3. Il credito d'imposta di cui al comma  1  e'  concesso
          nella  misura  del  50  per  cento  e  del  40  per  cento,
          rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti  e  da
          101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e
          comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per
          ciascun soggetto interessato.
             4.  Gli  oneri  per  la  concessione  delle agevolazioni
          previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art.  43,
          comma  1,  nel  limite  di lire 81 miliardi per il triennio
          1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di
          lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il
          1993".
             "Art. 8 (Agevolazioni per spese  di  ricerca).  -  1.  I
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 3, sono ammessi, nel
          triennio 1991-1993,  a  fruire  di  un  credito  d'imposta,
          commisurato  alla quota degli utili reinvestiti in spese di
          ricerca, pari al  30  per  cento  della  spesa  ammissibile
          all'agevolazione,   che  non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta  e
          non  e'  cumulabile  con le altre agevolazioni previste dal
          presente articolo.
             2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge il Comitato interministeriale per la
          politica  industriale  (CIPI),  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro per  gli  interventi  straordinari
          nel  Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica,  individua,  nell'ambito
          dei  diversi  settori produttivi, i comparti di particolare
          rilevanza  per  l'avanzamento   tecnologico   del   sistema
          industriale   e   per   il   miglioramento  della  bilancia
          tecnologica.    Il    CIPI    procede,     ove     occorra,
          all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti
          comparti innovativi.
             3.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, che
          operano nei comparti  di  cui  al  comma  2,  del  presente
          articolo  sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di
          un credito d'imposta commisurato alle spese  sostenute  per
          l'attivita'  di  ricerca,  pari al 30 per cento della spesa
          ammissibile all'agevolazione, che non  puo'  eccedere,  per
          ciascun  soggetto,  lire  500  milioni  per ciascun periodo
          d'imposta.
             4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in  epoca
          successiva  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un
          credito d'imposta commisurato al  totale  delle  spese  per
          investimenti  sostenute  in  ciascuno  dei  tre  periodi di
          imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi  a
          condizione  che  non  abbiano  avuto  agevolazioni ai sensi
          degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per
          cento della spesa ammissibile  all'agevolazione,  non  puo'
          eccedere,  per  ciascun  soggetto,  lire  500  milioni  per
          ciascun periodo d'imposta.
             5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          individua,   anche  con  riferimento  allo  sviluppo  delle
          tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1,
          le tipologie delle spese ammissibili alle  agevolazioni  di
          cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
             6.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo si
          applicano a condizione che  i  soggetti  interessati  siano
          tenuti  al regime di contabilita' ordinaria anche a seguito
          di opzione, e non sono cumulabili con i benefici  derivanti
          da  disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni
          di imposte.
             7. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente
          articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel
          limite  di  lire  450 miliardi per il biennio 1992-1993, in
          ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti  in
          eguale  misura  per gli interventi previsti rispettivamente
          dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993,
          ripartiti in eguale  misura  per  gli  interventi  previsti
          rispettivamente dai commi 1, 3 e 4".
             "Art.  12  (Contributi per investimenti innovativi e per
          l'acquisizione di servizi reali). - 1. Per gli investimenti
          e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti
          d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle
          imprese interessate sono concessi, nel triennio  1991-1993,
          contributi  in  conto  capitale  in  misura  equivalente ai
          predetti crediti d'imposta.
             2.  Per  beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1
          le  imprese  inoltrano  al  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  una domanda corredata della
          documentazione e degli elementi indicati con il decreto  di
          cui al comma 7.
             3.  Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1
          possono essere sostenute successivamente alla presentazione
          delle domande, ma non oltre un anno dalla  concessione  del
          contributo.  Non  possono  essere  ammesse al contributo le
          spese fatturate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.
             4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate
          una  certificazione  e  una  perizia  giurata,  redatte nei
          termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il possesso
          dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione
          prodotta e la conformita' delle  spese  alle  tipologie  di
          investimento  ammissibili  alle agevolazioni.   Nel caso in
          cui le  spese  siano  state  sostenute  anteriormente  alla
          presentazione   della   domanda   la   certificazione  deve
          attestare anche l'effettivita' delle stesse.
             5. I contributi in conto capitale sono concessi  secondo
          le  procedure di cui all'art. 10, in quanto compatibili. Il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla
          comunicazione  alle  imprese  della ammissione ai benefici,
          qualora le  spese  oggetto  dell'agevolazione  siano  state
          fatturate  prima  della  presentazione della domanda. Negli
          altri casi il contributo e' erogato sulla base di  apposita
          documentazione  e  di  certificazione, redatta ai sensi del
          comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute  e
          la  conformita'  delle  stesse  a  quanto  attestato con la
          certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.
             6. I controlli sulle domande ammesse  ai  benefici  sono
          svolti,   successivamente   alla  fruizione  dei  medesimi,
          secondo le modalita' di cui all'art. 10.
             7.  Con  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  sono stabiliti i tempi e le
          modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed
          erogazione dei benefici  previsti  dal  presente  articolo,
          nonche'    gli    ulteriori   adempimenti   necessari   per
          l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.
             8. Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30
          per  cento  delle  risorse  di  cui  all'art. 6, comma 2, e
          all'art. 7, comma 4.
             9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di  cui
          al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni
          di cui agli articoli 6, 7 e 8".
             -  Il  D.L. C.P.S. n. 1421/1947 reca disposizioni per il
          credito alla cooperazione.
             - Il D.L. n. 318/1987 reca norme urgenti in  materia  di
          agevolazioni  della  produzione industriale delle piccole e
          medie imprese e  di  rifinanziamento  degli  interventi  di
          politica mineraria.  L'art. 3 cosi' recita:
             "Art.  3.  -  1.  Per  il  finanziamento dei programmi e
          progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione  e
          lo  sviluppo  delle produzioni artigiane nelle loro diverse
          espressioni  territoriali,  artistiche  e  tradizionali  e'
          istituito,   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, in  armonia  con  i  principi
          previsti  dalla  legge  8  agosto  1985,  n. 443, il 'Fondo
          nazionale per l'artiginato'.
             1-bis. L'incremento del Fondo  e'  disposto  annualmente
          dalla  legge  finanziaria,  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
             2.  Il  fondo  utilizzato,  per una quota pari al 75 per
          cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
          le medesime con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentito   il  Consiglio
          nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della  legge
          8  agosto  1985,  n.  443,  in base al numero delle imprese
          artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
          reciproco del reddito pro-capite regionale secondo  i  dati
          disponibili  presso  l'Istituto  centrale di statistica nel
          periodo immediatamente precedente la ripartizione.
             3. Per la realizzazione di iniziative di  valorizzazione
          e   sviluppo   del   settore,   di  rilevanza  nazionale  o
          ultraregionale,  con   riferimento   anche   ad   attivita'
          promozionali  all'estero,  l'utilizzo  della restante quota
          del  quindici  per  cento   e'   disposto   dal   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, mentre
          quello  del  residuo  dieci  per  cento  e'  disposto   dal
          Consiglio  nazionale  dell'artigianato  presso il Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  la
          istituzione  del  sistema  informativo  e dell'osservatorio
          economico nazionale dell'artigianato. Con  proprio  decreto
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
          e le modalita' di erogazione delle somme, ivi  compresa  la
          verifica di attuazione delle iniziative.
             4.  Le  regioni  trasmettono  annualmente  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   una
          relazione  sull'utilizzo  dei  fondi  ad esse trasferiti ai
          sensi del comma 2.
             5.  Alla  copertura  dell'onere,  valutato  in  lire  40
          miliardi  per  il 1987, si provvede mediante corrispondente
          riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
             6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Il  D.L.  n.  120/1989  reca  misure di sostegno e di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia. L'art. 7 cosi' recita:
             "Art.  7.  -  1. Nello stato di previsione del Ministero
          delle partecipazioni  statali  e'  istitutito  un  apposito
          capitolo,      denominato      'Fondo      speciale      di
          reindustrializzazione' con dotazione  complessiva  di  lire
          660  miliardi  in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno
          degli anni 1989 e 1990.
             2. Il Fondo e' destinto ad  erogare,  in  corrispondenza
          con    la   realizzazione   del   programma   speciale   di
          reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi
          siderurgica,   nonche'   del   programma   di    promozione
          industriale   predisposto  dalla  Societa'  finanziaria  di
          promozione e sviluppo imprenditoriale controllata  dall'IRI
          (SPI  S.p.a.)  di cui all'art. 5, le somme occorrenti entro
          il limite massimo di lire 660 miliardi.
             3. Una quota  pari  a  lire  360  miliardi  delle  somme
          previste dal presente articolo e' destinata alle iniziative
          che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di
          Taranto.
             4.  Una  quota  pari  a  240  miliardi e' destinata alle
          iniziative che si localizzano nei comuni delle  altre  aree
          prioritarie di crisi siderurgica di cui all'art. 5.
             5.  Una  quota  pari  a lire 60 miliardi e' destinata ad
          interventi di promozione industriale nelle  aree  di  crisi
          siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su
          proposta del Ministro delle partecipazioni statali.
             6.    All'onere   di   lire   330   miliardi   derivante
          dall'applicazione del presente articolo per ciascuno  degli
          anni  1989  e  1990  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1989-1991,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,
          all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
             7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -   La   legge   n.140/1992   reca   interventi  per  la
          realizzazione di opere di rilevanza nazionale  nel  settore
          della  irrigazione,  nonche'  per la concessione di mutui a
          tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno  della
          cooperazione  agricola  di  rilevanza  nazionale.  L'art. 1
          cosi' recita:
             "Art.  1.  -  1.  Per   consentire   il   completamento,
          l'adeguamento  e  la  realizzazione  di  opere pubbliche di
          rilevanza nazionale per l'accumulo di  acqua  e  prevalente
          scopo  irriguo  e  di  opere di adduzione e di riparto, ivi
          compresi  gli  interventi  di  sistemazione   dei   terreni
          necessari  per  la  funzionalita' delle opere, il Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sentite  le   regioni
          interessate  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          puo' autorizzare i consorzi di bonifica e  di  irrigazione,
          concessionari  ai  sensi  dell'art. 13 del regio decreto 13
          febbraio 1933, n. 215,  a  contrarre  mutui  decennali  con
          istituti   di   credito   speciale,   o  sezioni  autonome,
          autorizzati, con ammortamento a carico del  bilancio  dello
          Stato.  Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e'
          correlato  ai  limiti  di  impegno  decennali  di  lire  30
          miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi  per  l'anno
          1993, che sono autorizzati a tale scopo.
             2.   Il   Ministro   dell'agricoltura  e  delle  foreste
          stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con  il
          Ministro   del   tesoro,  le  modalita',  i  termini  e  le
          condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui".
             -  L'art.  2  della  legge  n.  194/1984  (Interventi  a
          sostegno dell'agricoltura) cosi' recitava:
             "Art.  2.  -  Il  fondo  per  il risanamento del settore
          bieticolo-saccarifero, costituito  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma   2,  del  decreto-legge  12  agosto  1983,  n.  371,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          ottobre   1983,  n.  546,  ha  amministrazione  autonoma  e
          gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9  della  legge
          25 novembre 1971, n. 1041.
             L'attivita'  del  Fondo  ha  la  durata di cinque anni a
          decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
             Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il
          versamento  al Fondo di cui ai precedenti commi delle somme
          iscritte ai capitoli 7537 e  7578  del  conto  dei  residui
          passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.".
             -  Il  D.P.R.  n.  670/1972 approva il testo unico delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige. L'art. 10 cosi' recita:
             "Art. 10. - Allo  scopo  di  integrare  le  disposizioni
          delle  leggi  dello Stato, le province hanno la potesta' di
          emanare norme legislative nella materia del collocamento  e
          avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla
          costituzione  dei  propri  uffici - degli uffici periferici
          del  Ministero  del  lavoro  per  l'esercizio  dei   poteri
          amministrativi   connessi   con   le  potesta'  legislative
          spettanti alle province stesse in materia di lavoro.
             I collocatori comunali saranno scelti a  nominati  dagli
          organi   statali,   sentiti   il  presidente  della  giunta
          provinciale e i sindaci interessati.
             I cittadini residenti nella provincia di  Bolzano  hanno
          diritto  alla  precedenza  nel  collocamento  al lavoro nel
          territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione
          basata  sull'appartenenza  ad  un  gruppo   linguistico   o
          sull'anzianita' di residenza".
             -  La legge n. 264/1949 reca provvedimenti in materia di
          avviamento  al  lavoro  e  di  assistenza  dei   lavoratori
          involontariamente  disoccupati.  Gli articoli 11 e 19 cosi'
          recitano:
             "Art. 11. - E'  vietato  l'esercizio  della  mediazione,
          anche se gratuito, quando il collocamento e' demandato agli
          uffici autorizzati.
             I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori,
          dei   quali   abbiano  bisogno,  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento.
             L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:
              1)  il  coniuge,  i parenti e gli affini non oltre il 3
          grado del datore di lavoro;
              2) il personale avente funzioni direttive;
              3) i lavoratori di  concetto  o  specializzati  assunti
          mediante concorso pubblico;
              4)  i  lavoratori  esclusivamente  a compartecipazione,
          compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
              5)  i  domestici,  i  portieri,  gli  addetti  a  studi
          professionali  e  tutti  coloro che sono addetti ai servizi
          familiari;
              6) i lavoratori destinati ad aziende con  non  piu'  di
          tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piu' di sei
          dipendenti  limitatamente  a  zone mistilingui o montane da
          determinarsi con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          su  proposta  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza
          sociale, sentita la Commissione centrale.
             La disciplina della mediazione per la categoria  di  cui
          al  n.  5)  sara' regolata con decreto del Presidente della
          Repubblica, su proposta del Ministro per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale,  sentita  la  Commissione centrale, da
          emanarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   della
          presente legge.
             Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  ad
          ordinamento autonomo, e gli enti  pubblici,  sono  soggetti
          all'obbligo  di cui al secondo comma del presente articolo,
          limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la
          quale non sia prescritto concorso pubblico.
             E' ammesso il passaggio del  lavoratore  direttamente  e
          immediatamente  dall'azienda  nella  quale  e'  occupato ad
          un'altra.
             I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4),
          5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati  dai
          datori di lavoro all'ufficio di collocamento della zona".
             "Art.  19.  -  E'  data  facolta' al datore di lavoro di
          assumere direttamente la mano d'opera in tutti  i  casi  in
          cui  tale assunzione sia giustificata da urgente necessita'
          di evitare danni alle persone o agli impianti.
             Qualora   le   prestazioni   dei   lavoratori    assunti
          direttamente  ai  sensi del comma precedente si protraggano
          oltre il terzo giorno, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          darne  comunicazione  nominativa per la eventuale convalida
          delle assunzioni effetttuate, indicandone  i  motivi  e  le
          condizioni di lavoro all'ufficio competente".