AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, 18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n. 463". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1994, n. 117 del 21 maggio 1994, n. 172 del 25 luglio 1994, e n. 224 del 24 settembre 1994). Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione 1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine: a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, (( di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993; )) e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, e' ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995. g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 685/1971, e' il seguente: "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti: da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni". - La legge n. 49/1985 reca provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda; 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati: a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della presente legge". - L'art. 3 della legge n. 295/1973 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) che sostituisce con tre commi il comma secondo dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, che in conseguenza della modifica apportata da detto art. 3 cosi' recita: "Art. 37. - Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 (e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972. E' istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131. Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e' assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974". - La legge n. 46/1982 reca interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale. Gli articoli 1 e 14 cosi' recitano: "Art. 1. - E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al 'Fondo speciale per la ricerca applicata' istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria". Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2a serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, denominato "obiettivo n. 1"; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato "obiettivo n. 2"; 5-b) promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato "obiettivo n. 5-b". "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". - La legge n. 317/1991 reca interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Gli articoli 6, 7, 8 e 12 cosi' recitano: "Art. 6 (Agevolazioni per gli investimenti innovativi). - 1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 5 e' concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato. 2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993. 3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita' europee. 4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire. 5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilita' di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993". Riferimenti normativi: "Art. 7 (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualita'. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato. 4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993". "Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi. 3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2, del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attivita' di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilita' ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4". "Art. 12 (Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali). - 1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta. 2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7. 3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione prodotta e la conformita' delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettivita' delle stesse. 5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'art. 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato sulla base di apposita documentazione e di certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute e la conformita' delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2. 6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita' di cui all'art. 10. 7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonche' gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute. 8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7, comma 4. 9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8". - Il D.L. C.P.S. n. 1421/1947 reca disposizioni per il credito alla cooperazione. - Il D.L. n. 318/1987 reca norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria. L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il 'Fondo nazionale per l'artiginato'. 1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 2. Il fondo utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. 3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attivita' promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento e' disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento e' disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative. 4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2. 5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il D.L. n. 120/1989 reca misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. L'art. 7 cosi' recita: "Art. 7. - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e' istitutito un apposito capitolo, denominato 'Fondo speciale di reindustrializzazione' con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Il Fondo e' destinto ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonche' del programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'art. 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi. 3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo e' destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto. 4. Una quota pari a 240 miliardi e' destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'art. 5. 5. Una quota pari a lire 60 miliardi e' destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. 6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - La legge n.140/1992 reca interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale. L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - 1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua e prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato ai limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui". - L'art. 2 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) cosi' recitava: "Art. 2. - Il fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attivita' del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il versamento al Fondo di cui ai precedenti commi delle somme iscritte ai capitoli 7537 e 7578 del conto dei residui passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.". - Il D.P.R. n. 670/1972 approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. L'art. 10 cosi' recita: "Art. 10. - Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti a nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza". - La legge n. 264/1949 reca provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. Gli articoli 11 e 19 cosi' recitano: "Art. 11. - E' vietato l'esercizio della mediazione, anche se gratuito, quando il collocamento e' demandato agli uffici autorizzati. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento. L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda: 1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3 grado del datore di lavoro; 2) il personale avente funzioni direttive; 3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico; 4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari; 5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari; 6) i lavoratori destinati ad aziende con non piu' di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piu' di sei dipendenti limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale. La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5) sara' regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico. E' ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra. I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'ufficio di collocamento della zona". "Art. 19. - E' data facolta' al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessita' di evitare danni alle persone o agli impianti. Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione nominativa per la eventuale convalida delle assunzioni effetttuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'ufficio competente".