Nel decreto-legge citato in epigrafe sono  apportate  le  seguenti
rettifiche  in corrispondenza delle sotto elencate pagine della sopra
indicata Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 15, all'art. 7, comma 3,  nel  testo  dell'art.  9-bis,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
come  aggiunto  dal  predetto  art.  7,  comma  3,  del decreto-legge
specificato in epigrafe, le parole "dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal 10
dicembre 1994";
    alla pag. 16, all'art. 9, comma 1, nel testo dell'art. 14,  comma
1,  primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
sostituito  dal  predetto  art.  9,  comma   1,   del   decreto-legge
specificato  in  epigrafe,  dove e' scritto: " .. ovvero ad una della
amministrazioni regionali e locali, ..", leggasi: " .. ovvero ad  una
delle amministrazioni regionali e locali, ..";
    alla  pag.  18,  all'art.  10,  comma 4, secondo periodo, dove e'
scritto:  "  ..  con  una  domanda  dell'interessato,  da  presentare
all'organismo di provenienza e per conoscenza dell'Amministrazione di
assegnazione, ..", leggasi: " .. con una domanda dell'interessato, da
presentare    all'organismo   di   provenienza   e   per   conoscenza
all'Amministrazione di assegnazione, ..".