IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
                      E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  novembre  1990,  n. 356, ed in
particolare il titolo III;
  Vista  la  legge  11  agosto  1991,  n.   266   (legge-quadro   sul
volontariato)  ed in particolare l'art. 15, comma 3, il quale prevede
che sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto
con  il  Ministro  per gli affari sociali, le modalita' di attuazione
delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,  concernenti
la costituzione di "fondi speciali" presso le regioni;
  Visto  il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai
sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto  1991,  n.
266;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 maggio 1994 con il quale il Presidente del Consiglio dei  Ministri
ha  delegato il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale ad
assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  Considerata l'esigenza di apportare  alcune  modifiche  al  cennato
decreto   ministeriale   21  novembre  1991  onde  ovviare  a  talune
difficolta'  riscontrate  nell'espletamento   delle   attivita'   ivi
previste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  ministeriale  21  novembre 1991 e' modificato come
segue:
    a) all'art. 1, comma 2,  le  parole  "bilancio  preventivo"  sono
sostituite dalle parole "bilancio consuntivo";
    b)  all'art.  2,  comma 5, le parole "nei dodici mesi precedenti"
sono sostituite dalla parola "nei due esercizi precedenti";
    c) all'art. 7, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
  "In sede di prima costituzione dei comitati di gestione,  la  prima
segnalazione    e'    effettuata    agli    stessi   dal   presidente
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di  cui  all'art.  12
della legge 11 agosto 1991, n. 266";
    d)  all'art.  7, comma 3, le parole "sino al 30 giugno 1992" sono
sostituite dalle parole "sulla base dei dati dei  bilanci  consuntivi
1991-92 e 1992-93".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 dicembre 1994
                                             Il Ministro del tesoro
                                                      DINI
Il Ministro per la famiglia
 e la solidarieta' sociale
          GUIDI