IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 5 aprile 1988, sulla disciplina per l'impiego sulle confezioni delle specialita' medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale di bollini autoadesivi a lettura automatica; Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c) e comma 4 concernenti, rispettivamente, l'indicazione sul bollino del prezzo di vendita al pubblico e degli estremi del provvedimento CIP di variazione dello stesso nonche' le modalita' di aggiornamento delle predette indicazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, emanato in attuazione della direttiva n. 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, a norma del quale l'indicazione del prezzo delle specialita' medicinali e degli estremi del relativo provvedimento CIP e' fatta dal titolare della autorizzazione alla immissione in commercio sulla confezione del prodotto; Vista la delibera del CIPE in data 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994 concernente i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e per l'emanazione della disciplina relativa al regime di sorveglianza, la quale al punto 4) dispone che il prezzo della specialita' medicinale sottoposta a vigilanza sia indicato sulla confezione del prodotto esterna al bollino ottico autoadesivo; Ritenuto che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi della disciplina della numerazione progressiva dei bollini a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sia opportuno procedere all'adeguamento della normativa di cui al citato decreto del 29 febbraio 1988 con allineamento della stessa alle disposizioni di cui alla richiamata deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994, tenuto anche conto del generalizzato livello di automazione delle procedure di controllo delle prescrizioni farmaceutiche; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'obbligo di indicare sul bollino autoadesivo a lettura automatica delle confezioni delle specialita' medicinali, il prezzo di vendita al pubblico e gli estremi del provvedimento CIP di variazione dello stesso, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988, fermo restando l'obbligo di indicare i predetti elementi su altra parte della confezione esterna a norma della deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994. 2. Con la decorrenza indicata al comma 1 e' altresi' abrogato l'obbligo di aggiornamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del citato decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988. 3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' autorizzato ad adeguare le proprie forniture alle disposizioni del presente decreto.