IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 29  febbraio  1988,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79
del 5 aprile 1988, sulla disciplina per  l'impiego  sulle  confezioni
delle   specialita'   medicinali  erogabili  dal  Servizio  sanitario
nazionale di bollini autoadesivi a lettura automatica;
  Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1,  lettera  c)  e  comma  4
concernenti, rispettivamente, l'indicazione sul bollino del prezzo di
vendita  al  pubblico  e  degli  estremi  del  provvedimento  CIP  di
variazione dello stesso nonche' le modalita' di  aggiornamento  delle
predette indicazioni;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 79,
emanato in attuazione della direttiva n.  89/105/CEE  riguardante  la
trasparenza  delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle
specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei  regimi
nazionali  di assicurazione malattia, a norma del quale l'indicazione
del prezzo delle specialita' medicinali e degli estremi del  relativo
provvedimento  CIP  e'  fatta  dal titolare della autorizzazione alla
immissione in commercio sulla confezione del prodotto;
 Vista la delibera del CIPE in  data  25  febbraio  1994,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  74  del  30  marzo 1994 concernente i
criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialita'
medicinali  rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  e  per
l'emanazione  della disciplina relativa al regime di sorveglianza, la
quale al punto 4) dispone che il prezzo della specialita'  medicinale
sottoposta  a  vigilanza  sia  indicato sulla confezione del prodotto
esterna al bollino ottico autoadesivo;
  Ritenuto che, in attesa dell'adozione dei  provvedimenti  attuativi
della  disciplina  della  numerazione progressiva dei bollini a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sia
opportuno  procedere all'adeguamento della normativa di cui al citato
decreto del 29 febbraio  1988  con  allineamento  della  stessa  alle
disposizioni  di  cui  alla  richiamata  deliberazione  CIPE  del  25
febbraio 1994,  tenuto  anche  conto  del  generalizzato  livello  di
automazione   delle   procedure   di   controllo  delle  prescrizioni
farmaceutiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato l'obbligo di indicare sul bollino autoadesivo  a  lettura
automatica  delle  confezioni delle specialita' medicinali, il prezzo
di vendita al  pubblico  e  gli  estremi  del  provvedimento  CIP  di
variazione  dello stesso, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del
decreto del Ministro  della  sanita'  del  29  febbraio  1988,  fermo
restando  l'obbligo  di  indicare  i predetti elementi su altra parte
della confezione esterna a norma  della  deliberazione  CIPE  del  25
febbraio 1994.
  2.  Con  la  decorrenza  indicata  al  comma 1 e' altresi' abrogato
l'obbligo di aggiornamento di cui al comma 4 dell'art. 2  del  citato
decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988.
  3.  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato e' autorizzato ad
adeguare le proprie forniture alle disposizioni del presente decreto.