IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore",
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  "Disposizioni
sull'ordinamento     didattico     universitario",    e    successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n.  312  "Introduzione  insegnamenti
negli statuti delle universita'";
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  "Riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  "Istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica" ed in
particolare l'art. 16;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 15 giugno 1994;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                              TITOLO XI
                       Facolta' di ingegneria
  Nel vigente art. 173 relativo ai raggruppamenti disciplinari e agli
insegnamenti  in  ciascuno  di  essi  compresi,  viene  inserito  nel
raggruppamento   I240   (Automatica)   l'insegnamento   Elementi   di
automatica.
  Nel vigente art. 174 i primi  due  commi  vengono  sostituiti  come
segue:
  "Dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente  statuto la facolta' di
ingegneria continuera'  a  conferire  lauree  in  ingegneria  civile,
sezione  trasporti e sezione idraulica, ad esaurimento degli studenti
che risulteranno iscritti a dette sezioni  del  corso  di  laurea  in
ingegneria civile.
  Dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente  statuto  la facolta' di
ingegneria   continuera'   a   conferire   lauree    in    ingegneria
elettrotecnica,   da  esaurimento  degli  studenti  che  risulteranno
iscritti a detto corso di laurea".
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 7 ottobre 1994
                                                   Il rettore: SCHMID