IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1976, e successive modifiche, recante norme sanitarie per l'importazione di equini dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1976, recante norme sanitarie per l'importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunita' economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397; Vista la decisione della Commissione 92/260/CEE del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui e' subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati; Vista la decisione della Commissione 93/195/CEE del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui e' subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea; Vista la decisione della Commissione 93/196/CEE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello; Vista la decisione della Commissione 93/197/CEE del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati da riproduzione e di equidi e produzione; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, recante l'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE; Ritenuto necessario adeguare la normativa esistente a quanto previsto dalle norme emanate dalla Comunita' europea; Decreta: Art. 1. 1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda di origine sono scortati dal documento di identificazione di cui all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994, citato nelle premesse. 2. Nel caso in cui gli equidi registrati siano inviati verso Paesi membri dell'Unione europea, il documento di identificazione di cui al precedente comma e' integrato dall'attestato di cui all'allegato 1. 3. Gli equidi da allevamento, produzione e macello sono scortati, nel caso di invio verso i Paesi membri dell'Unione europea, dal certificato sanitario di cui all'allegato 2.