IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 27 dicembre 1977, n. 968, istitutiva dell'Istituto
nazionale di biologia della selvaggina;
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157  con  la  quale  l'Istituto
nazionale  di  biologia  della  selvaggina assume la denominazione di
Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.)  ed  opera  quale
organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le
regioni e le province;
  Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;
  Visto  lo  statuto  dell'Istituto della fauna selvatica emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1992;
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per  il  presidente  ed  il
vice-presidente,  alla determinazione dell'indennita' di carica e del
gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio
di amministrazione;
  Sentito il Ministero del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Con decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi organi previsti
dallo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  20  dicembre  1992,  l'indennita'  di  carica  spettante al
presidente ed al vice-presidente dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (I.N.F.S.) e' stabilita come segue:
   presidente, L. 80.000.000 annue lorde;
   vice  presidente  (40%   dell'indennita'   del   presidente),   L.
32.000.000 annue lorde.