IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, istitutiva dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 con la quale l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina assume la denominazione di Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province; Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14; Visto lo statuto dell'Istituto della fauna selvatica emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1992; Considerato che occorre provvedere, per il presidente ed il vice-presidente, alla determinazione dell'indennita' di carica e del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione; Sentito il Ministero del tesoro; Decreta: Art. 1. Con decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi organi previsti dallo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1992, l'indennita' di carica spettante al presidente ed al vice-presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) e' stabilita come segue: presidente, L. 80.000.000 annue lorde; vice presidente (40% dell'indennita' del presidente), L. 32.000.000 annue lorde.