IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3
della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui  si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  25  luglio,  25 agosto, 9 e 26
settembre, 24 ottobre, 9 e 24 novembre 1994, con  i  quali  e'  stata
disposta  l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/2004;
  Ritenuto opportuno, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
dicembre  1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  142.326
miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una undicesima tranche  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  8,50% - 1 agosto 1994/2004, fino all'importo
massimo  di  lire   1.500   miliardi   nominali,   da   destinare   a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
25 luglio 1994, citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione  della
prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni
anno.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione  di  cui  al  successivo  art. 2, potra' essere disposta
l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni,  da  assegnare  agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi  articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento
supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e  il  10
per  cento  dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto  ministeriale  25 luglio 1994, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi, ed, in  particolare,  quelle  di  cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di investimenti di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 15 dicembre 1994
e termineranno il giorno precedente la data di  iscrizione  nel  gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.