IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1994, con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse annuo lordo dell'8%, con godimento 22 novembre 1994 e scadenza 22 novembre 1999; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 12 dicembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 143.265 miliardi; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), al tasso d'interesse annuo lordo dell'8%, con godimento 22 novembre 1994, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite dal decreto ministeriale 16 novembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.