IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38,  lettera  c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato
(legge   finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da  ultimo,
dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in
ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme  contenute
nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art.  3
della  legge  23  settembre  1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1994, con il quale  e'
stata  disposta  l'emissione  della prima tranche dei certificati del
Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso  di  interesse  annuo  lordo
dell'8%, con godimento 22 novembre 1994 e scadenza 22 novembre 1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti  certificati
del Tesoro denominati in ECU;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 12
dicembre  1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  143.265
miliardi;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione  di  una  seconda tranche dei certificati di credito del
Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro  in  Euroscudi),  al
tasso  d'interesse  annuo  lordo  dell'8%,  con godimento 22 novembre
1994, della durata  di  cinque  anni,  fino  all'importo  massimo  di
nominali 500 milioni di ECU.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 16 novembre  1994,  citato  nelle  premesse,
recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.