IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, il titolo I, capo III, il titolo II, capo I e il titolo III; Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ordina: Art. 1. Disposizioni generali 1.1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza disciplinano le attivita' amministrative finalizzate a realizzare la migliore qualita' dell'offerta formativa sul territorio, attraverso il progressivo ridimensionamento del numero complessivo delle unita' scolastiche, in rapporto alla domanda di istruzione; 1.2. Al fine di garantire, comunque, le necessarie condizioni di efficienza ed efficacia del servizio scolastico, i criteri e parametri generali indicati ai successivi articoli vanno applicati tenendo nella dovuta considerazione l'entita' dei disagi conseguenti alla revoca dell'autonomia di istituzioni scolastiche, o alla soppressione di plessi, sezioni staccate e sedi coordinate funzionanti nelle zone ad elevato rischio di devianza minorile e giovanile, o caratterizzate da situazioni geografiche particolarmente critiche, o da specifiche situazioni di disagio economico e socio-culturale, con particolare riguardo all'eta' degli alunni ed al numero di portatori di handicap iscritti a ciascuna scuola. 1.3. La presente ordinanza ha effetto limitatamente all'anno scolastico 1995-96.