IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione approvato con il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
297  e, in particolare, il titolo I, capo III, il titolo II, capo I e
il titolo III;
  Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1.1.   Le   disposizioni   contenute   nella   presente   ordinanza
disciplinano  le attivita' amministrative finalizzate a realizzare la
migliore qualita' dell'offerta formativa sul  territorio,  attraverso
il  progressivo ridimensionamento del numero complessivo delle unita'
scolastiche, in rapporto alla domanda di istruzione;
  1.2. Al fine di garantire, comunque, le  necessarie  condizioni  di
efficienza   ed  efficacia  del  servizio  scolastico,  i  criteri  e
parametri generali indicati ai successivi  articoli  vanno  applicati
tenendo  nella dovuta considerazione l'entita' dei disagi conseguenti
alla  revoca  dell'autonomia  di  istituzioni  scolastiche,  o   alla
soppressione   di   plessi,   sezioni   staccate  e  sedi  coordinate
funzionanti nelle zone ad elevato  rischio  di  devianza  minorile  e
giovanile, o caratterizzate da situazioni geografiche particolarmente
critiche,   o   da  specifiche  situazioni  di  disagio  economico  e
socio-culturale, con particolare riguardo all'eta' degli alunni ed al
numero di portatori di handicap iscritti a ciascuna scuola.
  1.3.  La  presente  ordinanza  ha  effetto  limitatamente  all'anno
scolastico 1995-96.