IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1993 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 14 luglio 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: 1) alla sezione I - Facolta', titolo VII - prima facolta' di medicina e chirurgia, nell'art. 110 viene aggiunto il seguente diploma universitario: terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 2) alla sezione I - Facolta', titolo VII - prima facolta' di medicina e chirurgia, dopo l'ultimo articolo relativo ai diplomi universitari viene aggiunto il seguente testo, con opportuno scorrimento degli articoli: CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA. Art. 1 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso). - 1. Presso la prima facolta' di medicina e chirurgia e' istituito il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. 2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. 3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'universita' potra' istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni. 4. Il corso di diploma non e' suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici o pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o estere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario. 5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma e' stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Il consiglio di facolta' approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso. 6. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo. Art. 2 (Ordinamento didattico). - 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo e' definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale e' svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresi' attivita' complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria. 2. Le attivita' didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati. Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome. 3. Il consiglio della struttura puo' predisporre piani di studio alternativi, nonche' approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquistare la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato al primo anno. 4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrativi compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, ne' ci si puo' iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti piu' di due esami. 5. Per le attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attivita' professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che fanno oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame. 6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti: I Anno - I semestre: AREA A: Propedeutica (crediti: 6). Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base della riabilitazione. A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica: fisica medica; biofisica; statistica medica; informatica generale. A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica: chimica e propedeutica biochimica. A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia: istologia; anatomia umana; neuroanatomia. A.4. Corso integrato di biologia e genetica: biologia generale; biologia cellulare; genetica generale. A.5. Corso integrato di infermeria generale e riabilitazione: infermieristica generale; riabilitazione generale; riabilitazione nell'eta' evolutiva; teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari). A.6. Inglese scientifico. A.7. Attivita' tutoriale e di tirocinio guidato: attivita' da svolgersi in servizi ospedalieri (300 ore). I Anno - II semestre: AREA B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6). Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria e del comportamento, nonche' i principi di fisiopatologia e quelli applicativi alla riabilitazione. B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana: chimica biologica; fisiologia umana; neurofisiologia. B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale: patologia generale; fisiopatologia generale. B.3. Corso integrato di cinesiologia: anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore; cinesiologia generale; cinesiologia speciale; riabilitazione. B.4. Corso integrato di psicologia: psicologia; psicologia dell'eta' evolutiva; psicomotria. B.5. Attivita' tutoriali e di tirocinio pratico (ore 300): da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre. II Anno - I semestre: AREA C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'eta' evolutiva (crediti: 6). Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalita' generali dell'approccio alle disabilita' e dell'intervento riabilitativo, alla riabilitazione neurologica e neuromotoria, nonche' alle tecniche di assistenza ai pazienti. C.1. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione: semeiotica neurologica; semeiotica neurologica pediatrica; neuropsichiatria infantile. C.2. Corso integrato di neurofisiologia e neurofisiopatologia: neurofisiologia; neurofisiopatologia; semeiotica e tecniche strumentali di valutazione fisiopatologica. C.3. Corso integrato di pediatria: pediatria; neonatologia; infermieristica speciale pediatrica. C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica: neuropsicologia; neurolinguistica. C.5. Attivita' tutoriali e di tirocinio pratico guidato (ore 400) da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere. II Anno - II semestre: AREA D: Riabilitazione neurologica e delle disabilita' delle funzioni viscerali e degli organi di comunicazione (crediti: 6). Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilita' su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, nonche' delle specifiche tecniche di riabilitazione del disabile nell'eta' evolutiva. D.1. Corso integrato di neurologia: neurologia; neurofisiopatologia; neurotraumatologia. D.2. Corso integrato di patologia e riabilitazione degli organi ed apparati: della comunicazione; oftalmologia; audiometria; foniatria; logopedia. D.3. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali: fisiopatologia cardio-respiratoria; fisiopatologia gastrica; tecniche di riabilitazione speciali. D.4. Tirocinio pratico guidato (ore 400) da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere. III Anno - I semestre: AREA E: Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti: 6). Obiettivi: lo studente deve acquistare le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale neurologica, neuromotoria e dell'apparato osteoarticolare, nonche' apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in eta' evolutiva. E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in eta' evolutiva: tecniche di riabilitazione neurologica nell'eta' evolutiva; tecniche di riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica; tecniche di riabilitazione neuromotoria nell'eta' evolutiva. E.2. Corso integrato di cinesiologia e kinesiterapia: cinesiologia speciale; kinesiterapia; terapia occupazionale. E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteoarticolare: ortopedia e traumatologia dell'eta' evolutiva; ortesi e protesi; tecnica della riabilitazione. E.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere. III Anno - II semestre: AREA F: Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'eta' evolutiva (crediti: 4). Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'eta' evolutiva, nonche' quelle relative alla psicopatologia dell'eta' evolutiva. F.1. Corso integrato di neuropsichiatria: neuropsichiatria infantile; patologia della psicomotricita'. F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'eta' evolutiva: psicologia dell'eta' evolutiva; psicopatologia dell'eta' evolutiva; psicopedagogia. F.3. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale; legislazione sanitaria e sociale; sociologia. F.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere. Art. 3 (Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale). - 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attivita' pratiche e' obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non piu' di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero. 2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. 3. Il consiglio del corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. 4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. 5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata dal rettore ed e' composta dal presidente del consiglio del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facolta', da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanita' tra iscritti all'albo professionale. Ove i Ministeri interessati non comunicano detti nominativi entro il 20 maggio di ciacun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico. 6. La commissione finale per l'esame di diploma e' nominata dal rettore in base alla vigente normativa. 7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facolta' di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario. Il consiglio di facolta', con propria delibera, potra' eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facolta', tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita' di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto. 3) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo XIX - Norme generali, all'art. 876 e' soppressa la denominazione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 4) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo XIX, vengono soppressi gli articoli dal n. 904 al n. 910, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, a decorrere dall'attivazione del corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva e dalla progressiva disattivazione della scuola diretta a fini speciali. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 8 novembre 1994 Il rettore: SCHMID