AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese
  1.   L'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese  di  cui  al
decreto-legge  30   settembre   1992,   n.   394,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, si applica fino
alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non  oltre  l'esercizio
in corso alla data del 30 settembre 1995.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  D.L.  n.  394/1992  reca disposizioni concernenti
          l'istituzione di  un'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
          imprese.