IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato  dai  decreti  legislativi  10 novembre 1993, n. 470, e 23
dicembre   1993,   n.   546,   riguardante   la    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2
prevede che "i contratti  collettivi  nazionali  sono  stipulati  per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei
o  affini"  ed,  al  comma  3,  disciplina  il  procedimento  per  la
determinazione  e  composizione  dei   comparti   di   contrattazione
collettiva del pubblico impiego;
  Visto  l'art.  46,  comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in
base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione  collettiva
individuati  ai  sensi  dell'art.  45,  comma 3, dello stesso decreto
legislativo n. 29/1993, come  modificato  dall'art.  15  del  decreto
legislativo   10  novembre  1993,  n.  470,  i  contratti  collettivi
nazionali riguardanti il personale  con  qualifica  dirigenziale  non
compreso  nell'art.  2,  comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993,
sono definiti in distinte autonome separate  aree  di  contrattazione
collettiva;
  Visto  l'art.  46,  comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in
base  al  quale  i  contratti  collettivi  nazionali  delle  autonome
separate  aree  di  contrattazione  di  cui al comma 1 sono stipulati
"dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica,  e,  per  la
parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano   nazionale   e   dalle  organizzazioni  sindacali  interessate
maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  nell'ambito  della
rispettiva    area    di   riferimento,   assicurando   un   adeguato
riconoscimento delle specifiche tipologie professionali";
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre  1993, n. 593, riguardante la "determinazione e composizione
dei Comparti di contrattazione collettiva del  pubblico  impiego,  di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
  Visto  l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del  comparto  di
contrattazione   collettiva  del  personale  del  Servizio  Sanitario
Nazionale;
  Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  n.  593/1993, il quale definisce una autonoma separata
area di contrattazione collettiva  per  il  personale  con  qualifica
dirigenziale  dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto "Sanita'", prevedendo altresi' che il relativo contratto
collettivo nazionale e' stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia
di  cui  all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni
sindacali  interessate   maggiormente   rappresentative   sul   piano
nazionale  nell'ambito  dell'autonoma separata area di contrattazione
collettiva, assicurando un  adeguato  riconoscimento  delle  relative
specifiche  tipologie professionali, e dalle Confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.   470,  che
istituisce  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  25  gennaio
1994,  n.  144,  che,  ai  sensi  del  citato articolo 50 del decreto
legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione  e
funzionamento  dell'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al  quale  "la  maggiore  rappresentativita'  sul  piano
nazionale  delle  confederazioni  e delle organizzazioni sindacali e'
definita con apposito accordo tra il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate
ai sensi del comma 2, da recepire con decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";
  Visto  l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale "fino alla emanazione del decreto di cui al
comma 1, restano  in  vigore  e  si  applicano  anche  alle  aree  di
contrattazione  di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto  1988,  n.  395,  che  definisce  i  criteri di riferimento da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  per  la  determinazione   della   maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;
  Vista la  direttiva  di  cui  alla  circolare  11  marzo  1991,  n.
72549/8.93.5  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  395/1988  -  le  modalita' di
accertamento del  requisito  della  maggiore  rappresentativita'  sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
operanti nel settore del pubblico impiego;
  Viste  le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94
del 28 febbraio 1994  (pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  92 del 21 aprile 1993 e nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di  cui  alla
citata  direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  i  cui  criteri e
parametri   vengono   in    rilievo,    a    norma    della    stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto  conto  che,  in base ai criteri ed ai parametri di cui alle
citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile  1993  e
del    28   febbraio   1994,   sono   da   considerare   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale le confederazioni  sindacali  nei
confronti  delle  quali  sia  stata  accertata, in base alla predetta
circolare, la rappresentativita' qualificata in almeno  due  comparti
di  contrattazione  collettiva del pubblico impiego di organizzazioni
sindacali di categoria ad esse aderenti  ovvero  che  siano  presenti
nella  composizione  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro;
  Tenuto conto altresi' che in base ai criteri ed ai parametri di cui
alle citate direttive-circolari dell'11 marzo  1991,  del  16  aprile
1993  e  del  28  febbraio  1994  sono  da  considerare  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale le  organizzazioni  sindacali  le
quali,  oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale,
abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva  o
il  criterio  della  consistenza  associativa  rilevata  in base alle
deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del contributo sindacale";
  Viste le note  con  le  quali  le  amministrazioni  ricomprese  nel
comparto  "Sanita'"  hanno  trasmesso  i  dati  in  riferimento  alle
direttive-circolari in precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati inviati dalle  pubbliche  amministrazioni  in
relazione    alle   predette   direttive-circolari   e   dell'attuale
composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
maggio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1994, con il quale il Ministro per la funzione  pubblica,  on.  prof.
Giuliano  Urbani,  e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ..
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad  "esercitare  ..
ogni   altra   funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a  tutte  le  materie
che riguardano . . 1) Funzione pubblica"; Decreta:
                               Art. 1.
  In  attesa  dell'attuazione  dell'art.  47,  comma  1,  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22  del
decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale
partecipano  alla  trattativa  per  la  stipulazione  del   contratto
collettivo  nazionale  della autonoma separata area di contrattazione
collettiva per il personale non  medico  con  qualifica  dirigenziale
dipendente  dalle  amministrazioni  pubbliche ricomprese nel comparto
della "Sanita'" di cui all'art. 11 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:
   le  seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul  piano  nazionale  del  personale  non   medico   con   qualifica
dirigenziale,   e   relative   specifiche   tipologie  professionali,
dipendente dalle Amministrazioni pubbliche  ricomprese  nel  comparto
delle "Sanita'":
    1) SNABI;
    2) AUPI;
    3) CIDA/SIDIRSS;
    4) SINAFO;
    5) C.G.I.L./SANITA'/Dirigenti;
    6) C.I.S.L./FISOS/Dirigenti;
    7) USINCI/SICUS ("specifica tipologia professionale");
   le  seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale:
    Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
    Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
    Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
    Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    autonomi    lavoratori
(C.I.S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    nazionali   lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
    Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);
    Confederazione  autonoma  dei  quadri  direttivi  della  funzione
pubblica (CONFE.DIR.);
    Rappresentanze  sindacali di base-Confederazione unitaria di base
(R.d.B./CUB);
    Unione   sindacati   professionisti   pubblico-privato    impiego
(U.S.P.P.I),    (in   ottemperanza   all'ordinanza   incidentale   di
sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio  1994  e  della
ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV -
del  22  novembre  1994),  con riserva dell'esito finale del giudizio
pendente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 dicembre 1994