IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio   delle   assicurazioni  private  contro  i  danni  e  le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate alla Nationale Suisse - Compagnia  italiana
di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;
  Vista  l'istanza  in  data  8 giugno 1994, con la quale la predetta
societa' ha chiesto di essere autorizzata  ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo tutela giudiziaria;
  Vista  la  lettera in data 14 novembre 1994, n. 401437 e l'allegata
relazione,  con  la  quale  l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato il proprio parere favorevole  in  ordine  all'accoglimento
dell'istanza sopra citata;
                              Decreta:
  La  Nationale  Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.,
con  sede  in  Milano,  e'  autorizzata  ad   estendere   l'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 dicembre 1994
                                         Il direttore generale: CINTI