IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visto  l'art.  11,  comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n.
603, che affida al Ministro della sanita' il compito di fissare,  con
proprio decreto, da emanare entro il 15 dicembre 1994, le tariffe per
le  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  da  applicarsi,  in via
transitoria, da parte delle regioni e province  autonome  che  al  1o
gennaio  1995 non abbiano adottato propri provvedimenti di fissazione
delle tariffe;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Dal 1o gennaio 1995, le regioni e le province  autonome  che  a
tale  data  non  abbiano  adottato propri provvedimenti di fissazione
delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera  applicano,
in   via   transitoria   e   nelle  more  della  adozione  di  propri
provvedimenti, le tariffe riportate negli allegati  1,  2  e  3,  che
formano parte integrante del presente decreto.
   2.  Tali  tariffe  rappresentano la remunerazione massima che puo'
essere corrisposta ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e
7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  a  fronte delle singole prestazioni
rese agli assistiti.