IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, che affida al Ministro della sanita' il compito di fissare, con proprio decreto, da emanare entro il 15 dicembre 1994, le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera da applicarsi, in via transitoria, da parte delle regioni e province autonome che al 1o gennaio 1995 non abbiano adottato propri provvedimenti di fissazione delle tariffe; Decreta: Art. 1. 1. Dal 1o gennaio 1995, le regioni e le province autonome che a tale data non abbiano adottato propri provvedimenti di fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera applicano, in via transitoria e nelle more della adozione di propri provvedimenti, le tariffe riportate negli allegati 1, 2 e 3, che formano parte integrante del presente decreto. 2. Tali tariffe rappresentano la remunerazione massima che puo' essere corrisposta ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti.