IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1994 che fissa in miliardi 189.000 l'importo  massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993,
n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 15 dicembre
1994 e' pari a 156.594 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  30  dicembre   1994   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a novanta giorni con scadenza il  30  marzo  1995  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato  nella
misura  di  5  centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22  dicembre  1994,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE