Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P. A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni dell'I.N.P.D.A.P. Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale Il decreto-legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1994, ha reiterato, seppure con modificazioni, le norme concernenti la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, gia' previste dal decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, non convertito nei termini. In relazione a tale decreto questo Istituto ha emanato la circolare n. 8 del 14 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1994. Va precisato, comunque, che definitive istruzioni potranno essere fornite soltanto ad avvenuta conversione in legge del predetto provvedimento legislativo, in considerazione delle innovazioni normative che in materia previdenziale verranno introdotte dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria dell'anno 1995, sulla base anche dell'intesa raggiunta dal Governo con le parti sociali il 1 dicembre u.s. Si esaminano, per ora, le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 654. DECORRENZA. Sono soggetti alla sospensione i trattamenti di pensione anticipata relativi al periodo dal 28 settembre 1994 al 1 febbraio 1995. Si conferma che non risultano colpiti da tale sospensione i trattamenti di pensione decorrenti dal 27 settembre 1994 (ultimo giorno di servizio 26 settembre 1994) riferiti, pertanto, esclusivamente ai dipendenti che avevano maturato diritto a pensione al 31 dicembre 1992 e, quindi, esclusi dal contingentamento nell'anno 1994. TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSPESI. Sono sospesi, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 654, "i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti" con la conseguenza che la sospensione non riguarda le "pensioni di vecchiaia" e le "pensioni indirette", spettanti, queste ultime, ai superstiti dei dipendenti cessati dal servizio per morte nel periodo suindicato. ESCLUSIONI. Il decreto-legge n. 654 stabilisce espressamente i casi in cui la sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato non si applica e cioe': nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' (inabilita') derivante, o meno, da causa di servizio; rientrano nell'ambito della summenzionata fattispecie derogatoria anche i casi di cessazione dal servizio per inabilita' relativa alle mansioni svolte, quando la cessazione sia dovuta alla impossibilita' di utilizzare il dipendente in mansioni diverse. Si ricorda comunque che attiene all'esclusiva competenza delle amministrazioni di appartenenza degli iscritti l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per invalidita'; nei confronti dei lavoratori privi della vista; nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, cessati dal servizio prima del 28 settembre 1994, siano in attesa del nuovo termine di decorrenza della pensione che dall'art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' stato spostato al 24 dicembre 1994; nei confronti dei dipendenti che possano far valere un'anzianita' contributiva, alla data di cessazione dal servizio, non inferiore a 40 anni ovvero all'anzianita' contributiva massima prevista dagli ordinamenti di appartenenza; al riguardo, si precisa che, secondo le disposizioni degli ordinamenti delle ex Casse pensioni gia' amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, l'arrotondamento consentito e' quello mensile, previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la conseguenza che 39 anni, 11 mesi e 16 giorni sono pari a 40 anni; nei confronti dei dipendenti (con particolare riferimento alle aziende municipalizzate) il cui periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994; precisato che il predetto periodo di preavviso decorre dalla data di presentazione della relativa domanda, si fa presente che: a) la citata circostanza deve essere certificata dall'ente datore di lavoro; b) il periodo compreso fra la data iniziale del preavviso e quella di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi come periodo di preavviso lavorato agli effetti della fattispecie derogatoria; nel caso di pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie con riferimento a processi di ristrutturazione degli enti di appartenenza; nei confronti dei dipendenti eccedenti degli enti locali, per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno. In conclusione, la novita' piu' rilevante del decreto-legge n. 654, rispetto al decreto n. 553, e' quella di consentire il pagamento della pensione in favore dei dipendenti che ne abbiano maturato il diritto almeno dal 1 gennaio 1993, con decorrenza 24 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. REVOCA E RIASSUNZIONE. Il decreto-legge in esame prevede per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche la facolta' di revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, le domande di pensionamento, ancorche' accettate dagli enti di appartenenza. Viene cosi' superata la norma contenuta nell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 553/1994 che concedeva la predetta facolta' di revoca soltanto a coloro che avevano presentato la domanda di collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994. E' prevista, inoltre, la possibilita', per i cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994, di essere riammessi, previa presentazione di apposita domanda, entro il 28 dicembre 1994. Il periodo che va dalla cessazione dal servizio alla riammissione - e' questa un'ulteriore novita' rispetto al precedente decreto-legge n. 553 - non interrompe la continuita' del rapporto di impiego; esso viene considerato equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti ed utile ai fini del trattamento economico, con regolare assoggettamento a contribuzione. NUOVE DECORRENZE DELLE PENSIONI ANTICIPATE. L'art. 2 del decreto-legge in esame stabilisce una "disciplina transitoria" per il conseguimento del trattamento di pensione in favore dei dipendenti privati e pubblici che abbiano presentato, entro la data del 28 settembre 1994, domanda di collocamento a riposo anticipato, debitamente accettata, alla stessa data, dagli enti di appartenenza con le consuete modalita' (si veda, al riguardo, la circolare I.N.P.D.A.P. 18 febbraio 1994, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994), ancorche', avvalendosi delle facolta' di cui al predetto art. 1, comma 3, abbiano revocato la domanda di pensionamento anticipato ovvero, qualora cessati dal servizio, siano stati riammessi. La disciplina transitoria prevede anzianita' (contributiva o di servizio) e date diverse per il conseguimento e la decorrenza della pensione: dal 1 luglio 1995, per i dipendenti con anzianita' non inferiore a 37 anni maturati al 28 settembre 1994; dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti con anzianita' non inferiore a 31 anni maturati al 28 settembre 1994; dal 1 gennaio 1997, per i dipendenti con anzianita' fino a 30 anni maturati al 28 settembre 1994. A tali trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli rispetto a quelle eventualmente in vigore alla data di decorrenza della pensione, le riduzioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (allegato A). Esse non riguardano pertanto, i dipendenti che cesseranno dal servizio con anzianita' non inferiore a 35 anni. Per quanto concerne, poi, le modalita' attuative delle indicate riduzioni, si rinvia alle disposizioni impartite da questo Istituto con la gia' citata circolare 18 febbraio 1994, n. 4. TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO. Va precisato che per la liquidazione del trattamento di fine servizio si continuera' a far riferimento alla data di cessazione dal servizio e non a quella di decorrenza della pensione. Ai fini del predetto trattamento restano comunque ferme le norme vigenti sull'arrotondamento dei servizi utili ad anni interi. Il commissario: SEPPIA