Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P.
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                    iscritto   alle   casse  pensioni
                                    dell'I.N.P.D.A.P.
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                    periferici del tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                    regioni e delle province autonome
                                    di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                    Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                    Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                    Ministri -  Dipartimento  per  la
                                    funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                    previdenza  sociale  -  Gabinetto
                                    del Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                    del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                    Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                    Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                    generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                    dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                    Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                    previdenza sociale
  Il decreto-legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
serie  generale  - n. 278 del 28 novembre 1994, ha reiterato, seppure
con modificazioni, le norme  concernenti  la  sospensione  temporanea
dell'efficacia  delle domande di pensionamento anticipato nel settore
pubblico e privato, gia'  previste  dal  decreto-legge  28  settembre
1994, n. 553, non convertito nei termini.
  In relazione a tale decreto questo Istituto ha emanato la circolare
n.  8  del  14  novembre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 274 del 23 novembre 1994.
  Va precisato, comunque, che definitive istruzioni  potranno  essere
fornite  soltanto  ad  avvenuta  conversione  in  legge  del predetto
provvedimento  legislativo,  in  considerazione   delle   innovazioni
normative  che  in  materia  previdenziale  verranno introdotte dalla
legge  di accompagnamento alla Finanziaria dell'anno 1995, sulla base
anche dell'intesa raggiunta dal Governo con le  parti  sociali  il  1
dicembre u.s.
  Si esaminano, per ora, le disposizioni introdotte dal decreto-legge
n. 654.
DECORRENZA.
  Sono soggetti alla sospensione i trattamenti di pensione anticipata
relativi al periodo dal 28 settembre 1994 al 1 febbraio 1995.
  Si  conferma  che  non  risultano  colpiti  da  tale  sospensione i
trattamenti di pensione decorrenti  dal  27  settembre  1994  (ultimo
giorno   di   servizio   26   settembre   1994)  riferiti,  pertanto,
esclusivamente ai dipendenti che avevano maturato diritto a  pensione
al 31 dicembre 1992 e, quindi, esclusi dal contingentamento nell'anno
1994.
TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSPESI.
  Sono sospesi, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge   n.   654,  "i  trattamenti  pensionistici  anticipati
rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero
per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  in   base   ai   singoli
ordinamenti"  con  la  conseguenza che la sospensione non riguarda le
"pensioni di vecchiaia" e le "pensioni indirette", spettanti,  queste
ultime,  ai  superstiti dei dipendenti cessati dal servizio per morte
nel periodo suindicato.
ESCLUSIONI.
  Il decreto-legge n. 654 stabilisce espressamente i casi in  cui  la
sospensione  temporanea delle domande di pensionamento anticipato non
si applica e cioe':
   nei casi di cessazione dal servizio per  invalidita'  (inabilita')
derivante,  o meno, da causa di servizio; rientrano nell'ambito della
summenzionata fattispecie derogatoria anche i casi di cessazione  dal
servizio  per  inabilita'  relativa  alle  mansioni svolte, quando la
cessazione sia dovuta alla impossibilita' di utilizzare il dipendente
in mansioni diverse. Si ricorda comunque  che  attiene  all'esclusiva
competenza  delle  amministrazioni  di  appartenenza  degli  iscritti
l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge  ai
fini  dell'adozione  del provvedimento di cessazione dal servizio per
invalidita';
   nei confronti dei lavoratori privi della vista;
   nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  che,
cessati dal servizio prima del 28 settembre 1994, siano in attesa del
nuovo  termine  di  decorrenza della pensione che dall'art. 11, comma
17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  stato  spostato  al  24
dicembre 1994;
   nei  confronti dei dipendenti che possano far valere un'anzianita'
contributiva, alla data di cessazione dal servizio, non  inferiore  a
40  anni  ovvero  all'anzianita'  contributiva massima prevista dagli
ordinamenti di appartenenza; al riguardo, si precisa che, secondo  le
disposizioni   degli   ordinamenti   delle  ex  Casse  pensioni  gia'
amministrate dalla soppressa Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza  del  Ministero del tesoro, l'arrotondamento consentito e'
quello mensile, previsto dall'art. 3 della legge 8  agosto  1991,  n.
274,  con la conseguenza che 39 anni, 11 mesi e 16 giorni sono pari a
40 anni;
   nei  confronti  dei  dipendenti  (con particolare riferimento alle
aziende  municipalizzate)  il  cui  periodo  di  preavviso   per   la
risoluzione  del  rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 28
settembre 1994;  precisato  che  il  predetto  periodo  di  preavviso
decorre  dalla  data  di  presentazione della relativa domanda, si fa
presente che:
     a) la  citata  circostanza  deve  essere  certificata  dall'ente
datore di lavoro;
     b)  il  periodo  compreso  fra  la data iniziale del preavviso e
quella di cessazione del rapporto  di  lavoro  deve  intendersi  come
periodo   di   preavviso  lavorato  agli  effetti  della  fattispecie
derogatoria;
   nel caso di pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie
con  riferimento  a  processi  di  ristrutturazione  degli  enti   di
appartenenza;
   nei  confronti  dei  dipendenti eccedenti degli enti locali, per i
quali sia stato approvato il  bilancio  riequilibrato  da  parte  del
Ministero dell'interno.
  In conclusione, la novita' piu' rilevante del decreto-legge n. 654,
rispetto  al  decreto  n.  553,  e' quella di consentire il pagamento
della pensione in favore dei dipendenti che ne  abbiano  maturato  il
diritto  almeno  dal 1 gennaio 1993, con decorrenza 24 dicembre 1994,
ai sensi dell'art. 11, comma 17, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537.
REVOCA E RIASSUNZIONE.
  Il  decreto-legge  in  esame  prevede  per i dipendenti di tutte le
amministrazioni pubbliche  la  facolta'  di  revocare,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto  stesso,  le  domande  di  pensionamento, ancorche' accettate
dagli enti di appartenenza.
  Viene cosi' superata la norma contenuta nell'art. 1, comma  3,  del
decreto-legge  n.  553/1994  che  concedeva  la  predetta facolta' di
revoca soltanto  a  coloro  che  avevano  presentato  la  domanda  di
collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994.
  E'  prevista,  inoltre, la possibilita', per i cessati dal servizio
dalla data  del  28  settembre  1994,  di  essere  riammessi,  previa
presentazione di apposita domanda, entro il 28 dicembre 1994.
  Il periodo che va dalla cessazione dal servizio alla riammissione -
e'  questa  un'ulteriore novita' rispetto al precedente decreto-legge
n. 553 - non interrompe la continuita' del rapporto di impiego;  esso
viene  considerato  equivalente a quello spettante nelle posizioni di
congedo straordinario o  in  licenza  speciale  o  ad  altro  analogo
istituto  previsto  dalle  norme  dei singoli ordinamenti ed utile ai
fini  del  trattamento  economico,  con  regolare  assoggettamento  a
contribuzione.
NUOVE DECORRENZE DELLE PENSIONI ANTICIPATE.
  L'art.  2  del  decreto-legge  in  esame stabilisce una "disciplina
transitoria" per il conseguimento  del  trattamento  di  pensione  in
favore  dei  dipendenti  privati  e  pubblici che abbiano presentato,
entro la data del 28 settembre 1994, domanda di collocamento a riposo
anticipato, debitamente accettata, alla stessa data,  dagli  enti  di
appartenenza  con  le  consuete  modalita'  (si veda, al riguardo, la
circolare I.N.P.D.A.P. 18  febbraio  1994,  n.  4,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994),
ancorche',  avvalendosi  delle  facolta'  di  cui al predetto art. 1,
comma 3, abbiano revocato  la  domanda  di  pensionamento  anticipato
ovvero, qualora cessati dal servizio, siano stati riammessi.
  La  disciplina  transitoria  prevede  anzianita' (contributiva o di
servizio) e date diverse per il conseguimento e la  decorrenza  della
pensione:
   dal 1 luglio 1995, per i dipendenti con anzianita' non inferiore a
37 anni maturati al 28 settembre 1994;
   dal  1 gennaio 1996, per i dipendenti con anzianita' non inferiore
a 31 anni maturati al 28 settembre 1994;
   dal 1 gennaio 1997, per i dipendenti con anzianita' fino a 30 anni
maturati al 28 settembre 1994.
  A tali trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi, se  piu'
favorevoli  rispetto  a  quelle  eventualmente in vigore alla data di
decorrenza della pensione, le riduzioni previste dall'art. 11,  comma
16,  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537 (allegato A). Esse non
riguardano pertanto, i dipendenti che  cesseranno  dal  servizio  con
anzianita' non inferiore a 35 anni.
  Per  quanto  concerne,  poi,  le modalita' attuative delle indicate
riduzioni, si rinvia alle disposizioni impartite
da questo Istituto con la gia' citata circolare 18 febbraio
1994, n. 4.
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO.
  Va precisato che  per  la  liquidazione  del  trattamento  di  fine
servizio si continuera' a far riferimento alla data di cessazione dal
servizio  e  non  a  quella di decorrenza della pensione. Ai fini del
predetto  trattamento  restano  comunque  ferme  le   norme   vigenti
sull'arrotondamento dei servizi utili ad anni interi.
                                               Il commissario: SEPPIA