IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
        I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE
          E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25, comma 8;
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 447, art. 1, comma
2;
  Ritenuto  di  dover  individuare, tenuto conto delle esigenze delle
amministrazioni riceventi, le Forze armate dello Stato e le Forze  di
polizia  presso  cui possono transitare, a domanda, gli ufficiali del
disciolto Corpo degli agenti di custodia, di cui  all'art.  25  della
legge 15 dicembre 1990, n. 395;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il transito degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n.  395  e'
consentito  nei  ruoli, nel limite dei gradi o delle qualifiche e dei
posti disponibili, sotto indicati:
    a) ruolo assistenti tecnici del Corpo  del  genio  aeronautico  e
ruolo  amministrazione  del  Corpo  di  commissariato aeronautico nei
gradi  di  sottotenente,  tenente,  capitano,  maggiore   e   tenente
colonnello, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi;
    b)  ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nei gradi
di guardiamarina, sottotenente  di  vascello,  tenente  di  vascello,
capitano di corvetta e capitano di fregata, per un numero complessivo
di cinque posti in detti gradi;
    c)  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che espleta
funzioni  di  polizia   nelle   qualifiche   di   vice   commissario,
commissario, commissario capo e vice questore aggiunto, per un numero
complessivo di cinque posti in dette qualifiche;
    d)  ruolo  speciale  dell'Arma  dei carabinieri di cui al decreto
legislativo 24  marzo  1993,  n.  117,  nei  gradi  di  sottotenente,
tenente,  capitano,  maggiore  e  tenente  colonnello,  per un numero
complessivo di cinque posti in detti gradi;
    e)  ruolo  normale  della  Guardia  di  finanza,  nei  gradi   di
sottotenente,  tenente,  capitano, maggiore e tenente colonnello, per
un numero complessivo di cinque posti in detti gradi;
    f) ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello  Stato,  nelle
qualifiche  funzionali  VII,  VIII  e IX per un numero complessivo di
cinque posti in dette qualifiche.
 
          AVVERTENZA:
             Provvedimento non piu' soggetto al controllo  preventivo
          da  parte  della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20.